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Parcheggio sulle strisce blu: si prende la multa se scade il ticket?

Parcheggio sulle strisce blu: si prende la multa se scade il ticket?
La sosta a pagamento su suolo pubblico che si protragga oltre l'orario per il quale è stata corrisposta la tariffa costituisce illecito amministrativo.
Con riferimento ai luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato, come i parcheggi a pagamento con le “strisce blu”, l'art. 157 comma 6 cod. str., prevede due distinte condotte obbligatorie per il conducente:
  1. segnalare l'orario di inizio della sosta in modo chiaramente visibile;
  2. attivare il dispositivo di controllo della durata della sosta ove predisposto.
La conseguenza per il mancato rispetto di siffatte prescrizioni, in particolare, consiste nella sanzione amministrativa del pagamento di una somma. È noto, infatti, che chi parcheggia sui posti a strisce blu senza ritirare il “ticket” è passibile di multa.

Tanto premesso, ci si chiede se la stessa sanzione sia irrogabile nei confronti di un soggetto che, avendo parcheggiato sulle strisce blu, abbia ritirato il ticket e corrisposto la tariffa ma poi sia stato posteggiato oltre l’orario previsto. Sul tema è di recente intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7839 del 10 marzo 2022, optando per la tesi affermativa.

Nel corso della motivazione della pronuncia citata, infatti, i Giudici di legittimità hanno richiamato il costante orientamento giurisprudenziale – cfr. Cass. n. 16258/2016 e Cass. n.14083/2021 – secondo cui “la sosta a pagamento su suolo pubblico che si protragga oltre l'orario per il quale è stata corrisposta la tariffa non costituisce inadempimento contrattuale ma illecito amministrativo, sanzionato dall'art. 7, comma 15 C.d.S., trattandosi di evasione tariffaria in violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata”.

Tanto il Collegio afferma in ragione del fatto che l'espressione "dispositivo di controllo di durata della sosta" ex art.157 co. 6 cod. str. comprende i casi di c.d. parcheggi a pagamento mediante acquisto di apposita scheda, come emerge dal fatto che tale formula è la medesima utilizzata dal legislatore nell’art. 7 co. 1, lett. f (il quale consente ai Comuni, nell'ambito delle loro competenze in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati, di stabilire aree di parcheggio a pagamento).
La Suprema Corte, dunque, ha concluso che il legislatore non ha distinto la sosta a pagamento dalla sosta regolamentata prevedendo la potestà sanzionatoria solo in relazione a quest’ultima, sicchè è legittima l’estensione analogica della norma sanzionatoria, senza alcuna violazione del principio di legalità. Pertanto, in materia di sosta a pagamento su suolo pubblico, ove la sosta si protragga oltre l'orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, si incorre in una violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata poichè l'assoggettamento al pagamento della sosta è un atto di regolamentazione della sosta stessa.

Il caso di specie, in particolare, riguardava un soggetto che aveva sostato con la propria autovettura in area di sosta regolamentata oltre l’orario esposto nel ticket e che aveva dunque ricevuto un verbale di contestazione per violazione dell'art. 7 co. 15 cod. str.. Avverso tale verbale era stata proposta opposizione dall’automobilista ed essa era stata accolta dal Giudice di Pace sicchè della questione era stato investito il Tribunale in funzione di giudice d’appello.
Ebbene, il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, ritenendo che la sosta dell'automobile nelle strisce blu con il ticket scaduto configurasse un illecito amministrativo.
L’automobilista aveva dunque proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale, censurando – con esclusiva menzione degli aspetti qui di interesse – la violazione dell’art.7, co.1 e 15 e 157 cod. str.: il ricorrente, infatti, sosteneva che chi paga il ticket ma non integra il versamento per le ore successive non incorrere in alcuna violazione del codice della strada bensì soltanto in una violazione dell'obbligazione contrattuale sorta nel momento in cui si acquista il ticket, regolata dal codice civile. Nel ritenere tale motivo infondato, la Cassazione ha dunque ribadito il proprio costante orientamento circa la natura di illecito amministrativo della violazione in esame.


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