Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è affidata all'istruttore, se nominato, e la decisione è collegiale; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.
Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, dichiara la contumacia dell'appellato oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello(4), e provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza.
Quando rileva che ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 348 bis il giudice, sentite le parti, dispone la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 350 bis. Allo stesso modo può provvedere quando l'impugnazione appare manifestamente fondata, o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa.
Quando non provvede ai sensi del terzo comma, nella stessa udienza il giudice procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti; provvede inoltre sulle eventuali richieste istruttorie, dando le disposizioni per l'assunzione davanti a sé delle prove ammesse(5).
Note
Le parole "ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti" sono, invece, state aggiunte dalla l. 12 novembre 2011, n. 183.
Pertanto, nel caso in cui l'appellato non si sia costituito ed il giudice ravvisi la nullità della notificazione, egli disporrà la rinnovazione della stessa; mentre se il giudice rilevi la regolarità della notifica, non potrà che dichiarare la contumacia del convenuto.
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".