Nel caso in esame, la Corte d’appello di Milano riformava la sentenza di prime cure, stabilendo che non doveva essere azionato alcun procedimento penale nei confronti di due medici a causa della tardività della querela presentata da una paziente in data 3 settembre 2013, dal momento che sin dalla raccomandata inviata all'azienda ospedaliera di Lodi in data 20 febbraio 2013, la persona offesa aveva riscontrato di aver subito lesioni personali a seguito di errori diagnostici o terapeutici dei medici dai quali era stata curata.
A questo punto, la vicenda approdava in Cassazione, davanti alla quale il procuratore generale della repubblica presso la Corte d'Appello di Milano, sollevando un unico motivo, lamentava l'erronea applicazione della legge penale in punto di decorrenza del termine per sporgere querela. Il ricorrente asseriva che, in tema di colpa medica, il termine entro il quale va proposta la querela decorre esclusivamente dal giorno del deposito dell'elaborato medico-legale e non dunque dalla data dell’accaduto. Nel caso di specie, infatti, è solo nei mesi successivi all'intervento chirurgico che la persona offesa aveva sviluppato diverse patologie legate all’intervento in questione e solo all'esito della relazione del medico legale che la stessa aveva incaricato, dopo aver avuto il risultato di tutti gli esami svolti nei mesi successivi al dicembre 2012, decideva di proporre querela.
La Suprema Corte ha ritenendo il ricorso infondato, sostenendo che il termine per proporre querela nei casi di colpa medica non decorra "automaticamente" dal deposito della relazione medico-legale. Sul punto, i giudici hanno affermato che “il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l'hanno curata” (vedasi anche Sez. 4, n. 21527 del 21/01/2015).
Per gli Ermellini, i giudici di merito avevano dunque correttamente individuato la data di decorrenza del termine per proporre querela sulla base del contenuto della raccomanda datata 20 febbraio 2013, indirizzata all'azienda ospedaliera di Lodi, “dal cui contenuto è stato logicamente desunto che, in quel momento, la parte era perfettamente a conoscenza di aver subito lesioni personali derivanti da una condotta negligente dei medici imputati”.
Dunque, in virtù dei suddetti principi di diritto, il tribunale Supremo rigettava il ricorso e stabiliva che nulla doveva essere disposto sulle spese ex art. 616 del c.p.p., considerata la pacifica qualità di parte pubblica del ricorrente.