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Usucapione: se si coltiva una terra per vent’anni si diventa proprietari?

Usucapione: se si coltiva una terra per vent’anni si diventa proprietari?
Per la Cassazione la prova della semplice attività di coltivazione di un terreno non è sufficiente alla dimostrazione dell’animus possidendi.
Ai fini della prova del possessoad usucapionem”, si può ritenere sufficiente la coltivazione del fondo per un considerevole periodo di tempo da parte del detentore? Su questo tema è di recente tornata la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1796 del 20 gennaio 2022.
Ebbene, la Suprema Corte sul punto ha ribadito il principio già invalso nella giurisprudenza di legittimità per cui “non è sufficiente la mera coltivazione del fondo, ai fini della prova del possesso utile ad usucapionem, perché essa non esprime in modo inequivocabile l’intento del coltivatore di possedere”: la semplice coltivazione del fondo, infatti, potrebbe essere fondata su un titolo convenzionale oppure sulla mera tolleranza del proprietario.

Per la Corte, invece, la necessaria intenzione di possedere come proprietario può considerarsi sussistente solo quando si accerta che l’attività materiale di utilizzazione del fondo, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, è accompagnata da atti univoci che consentono di presumere che essa è svolta uti dominus. Il giudice, dunque, deve accertare in concreto che vi sia stata un’interversione del possesso e cioè che il detentore abbia iniziato a esercitare il potere di fatto sulla cosa come proprietario a seguito di una manifestazione rivolta contro il possessore, il quale deve essere stato in grado di accorgersi del mutamento.

Un atto idoneo a esprimere in concreto l’esercizio della signoria uti dominus sul bene – precisa il Supremo Collegio – è la chiusura del fondo ai terzi in esercizio dello ius excludendi alios, che costituisce l’espressione tipica del diritto di proprietà. Per tale ragione “pur essendo possibile, in astratto, per colui che invochi l’accertamento dell’intervenuta usucapione del fondo agricolo, conseguire senza limiti la prova dell’esercizio del possesso uti dominus del bene, la prova dell’intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell’intenzione del possessore di esercitare, sul bene immobile, una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e dunque di possederlo come proprietario”.

Il caso concreto di recente giunto al terzo grado di giudizio riguardava, nello specifico, la domanda giudiziale proposta da tre soggetti al fine di accertare l’intervenuta usucapione in loro favore della piena proprietà di un fondo.
Avendo il Tribunale rigettato la domanda attorea, i soccombenti avevano proposto appello e la Corte distrettuale aveva ritenuto fondato il gravame, accertando l’acquisto della proprietà.
La controparte, pertanto, aveva presentato ricorso, lamentando – per quanto qui di interesse – la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1140, 1141 e 1159 c.c. derivante dall’erronea valorizzazione, da parte dei giudici di seconda istanza, della semplice coltivazione del fondo, che di per sé non costituirebbe elemento sufficiente ai fini della prova del possesso utile ad usucapionem: nel ritenere tale doglianza fondata, la Cassazione ha dunque ribadito gli importanti principi di cui si è dato conto.


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