Tuttavia, ai sensi del terzo comma della norma citata, la causa di esclusione della punibilità non si estende ai delitti di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione, nonché a tutti gli altri delitti contro il patrimonio, qualora commessi con violenza sulle persone.
Il reato di estorsione, pertanto, non è mai scriminato ex lege, anche nel caso in cui sia diretto contro i genitori conviventi senza l’impiego di violenza fisica. Tale rigida interpretazione del dato normativo, già consolidata nella giurisprudenza di legittimità, è stata recentemente ribadita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 44916 del 3 dicembre 2021.
Il reato di estorsione, infatti, è qualificato espressamente dal legislatore – sottolinea la Suprema Corte – come ostativo per l’operare della causa di non punibilità in quanto la condotta tipica è connotata da una violenza che non si limita mai alle cose, ma attinge inevitabilmente la persona della vittima, anche solo mediante minaccia.
L’interpretazione consolidata, sopra richiamata, della norma di riferimento era stata tuttavia revocata in dubbio dal ricorrente nella fattispecie concreta rimessa al vaglio della Corte.
In particolare, si trattava di un soggetto tossicodipendente ritenuto penalmente responsabile dal GUP, all’esito di giudizio abbreviato, dei reati estorsione e maltrattamenti ai danni dei genitori e della sorella conviventi per aver costretto i suddetti familiari ad erogargli ogni giorno somme di denaro dietro minacce di morte e violenza sulle cose.
La Corte d’appello aveva poi confermato tale sentenza, che dunque era stata oggetto di ricorso in Cassazione dell’imputato, il quale si doleva – limitatamente a quanto qui di interesse – della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 649 c.p.
Secondo il ricorrente, nello specifico, l’orientamento giurisprudenziale tradizionale che riconduce la minaccia al genus della violenza in quanto violenza morale deve considerarsi vetusto e non ossequioso del dato normativo, che invece distingue nettamente tra violenza sulle cose e violenza sulle persone. Posto che la clausola di riserva di cui all’art. 649 c.p. contiene un esplicito riferimento solo alla violenza sulle persone, secondo tale prospettazione andrebbero dunque da essa senz’altro esclusi i reati commessi mediante violenza sulle cose o mediante mera minaccia, ancorchè di matrice estorsiva.
Questa interpretazione della norma, tuttavia, non è stata ritenuta meritevole di accoglimento dalla Suprema Corte, che ritiene il motivo di gravame esaminato manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno infatti dato continuità al granitico orientamento per cui la causa di non punibilità “per ogni altro delitto contro il patrimonio commesso con minaccia alle persone” si applica solo alle ipotesi diverse da quelle normativamente previste, rispetto alle quali non è richiamata la distinzione tra minaccia e violenza.