Cass. civ. n. 2286/2026
La condanna del datore di lavoro, in caso di omissione contributiva, può essere richiesta in via generica al risarcimento del danno ex art. 2116, co. 2, c.c., senza necessità di instaurare il litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale (INPS), salvo che si tratti di azione volta alla costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962.
Cass. civ. n. 25175/2025
Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali sancito dall'art. 2116 c.c., si applica anche al TFR erogato dal Fondo di Tesoreria, con esclusione della decadenza per prescrizione dei contributi, garantendo comunque il diritto del lavoratore anche in caso di mancato versamento da parte del datore di lavoro.
Cass. civ. n. 22851/2025
In materia di previdenza forense, ai sensi degli artt. 2 della L. n. 576/80 e 2116 c.c., si deve intendere per "effettiva iscrizione e contribuzione" la contribuzione che soddisfa in modo pieno l'obbligazione contributiva prevista dalla legge. In caso di versamento di contributi inferiori a quelli dovuti, per effetto dell'applicazione di un minor coefficiente di rivalutazione ISTAT, la pensione di vecchiaia va calcolata sulla base dei redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché quello maggiore dovuto.
Cass. civ. n. 22802/2025
In tema di omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, la facoltà di chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia reversibile disciplinata dall'art. 13 della l. n. 1338 del 1962 - esercitabile sia dal datore inadempiente (comma 1) sia, in sua sostituzione, dal lavoratore assicurato (comma 5) - è soggetta alla prescrizione decennale, il cui termine inizia a decorrere, per il datore di lavoro, dal momento in cui si è prescritto il diritto dell'INPS all'adempimento dell'obbligo contributivo, e, per il dipendente, da quando è maturata la prescrizione del diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione di detta rendita.
Cass. civ. n. 19577/2025
In tema di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 c.c. non trova applicazione poiché tali rapporti sono assimilabili al lavoro autonomo, in cui l'obbligazione contributiva grava sul lavoratore stesso. La tutela previdenziale del collaboratore è garantita attraverso la possibilità di dichiarare all'INPS l'assunzione dell'obbligo contributivo del committente o di rivalersi nei confronti di quest'ultimo per il risarcimento dei danni.
Cass. civ. n. 13114/2025
Il principio di automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 cod. civ. opera laddove vi sia domanda di riconoscimento del diritto all'insorgenza di una prestazione previdenziale o alla sua misura, ma non si applica in presenza di una domanda di regolarizzazione contributiva che spetta al datore di lavoro.
Cass. civ. n. 10084/2025
In tema di fallimento del datore di lavoro, in caso di omesso versamento dei contributi, il lavoratore non può insinuarsi al passivo per le quote contributive a carico del predetto, non avendo alcuna legittimazione attiva in relazione all'obbligazione avente ad oggetto il pagamento della contribuzione previdenziale, mentre le quote di contributi a carico del lavoratore, ritenute dal datore e non versate tempestivamente all'INPS, devono essere corrisposte al lavoratore stesso, con collocazione privilegiata a norma dell'art. 2751 bis, n. 1, c.c.
Cass. civ. n. 9586/2025
Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali sancito dall'art. 2116 cod. civ., applicabile generalmente ai lavoratori subordinati, non si estende ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, in quanto essi sono personalmente obbligati alla contribuzione. Il mancato pagamento dei contributi da parte del committente non conferisce al collaboratore diritto alle prestazioni previdenziali, salvo esercitare il diritto al risarcimento danni o assumere la contribuzione in proprio per rivalersi contro il committente.
Cass. civ. n. 7250/2025
Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali sancito dall'art. 2116, co. 1, c.c., non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/95, e ai lavoratori a progetto disciplinati dall'art. 15, D.Lgs. n. 22/15.
Cass. civ. n. 602/2025
È precluso al lavoratore agire giudizialmente per costringere gli enti previdenziali all'azione di recupero dei contributi omessi nel caso in cui tali contributi siano prescritti. Il diritto ex art. 2116, co. 2, c.c. si traduce in una domanda volta ad ottenere una condanna a pagare ad un terzo, che in tanto può essere fatto valere in quanto l'INPS possa ricevere tale contribuzione legittimamente.
Cass. civ. n. 455/2025
Il diritto del lavoratore al risarcimento del danno in forma specifica per omissione del versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro decorre dalla scadenza del termine finale nullo, trattandosi di una specifica domanda risarcitoria basata sull'art. 2116, co. 2, c.c.
Cass. civ. n. 32775/2024
Il lavoratore, qualora si profili un ipotesi di omissione contributiva, può agire per il risarcimento del danno ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali avvalendosi della domanda di condanna generica, ammissibile anche nel rito del lavoro, per accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno.
Cass. civ. n. 31599/2024
Nell'ipotesi di costituzione di una posizione assicurativa presso l'INPS ai sensi dell'art. 124 del D.P.R. n. 1092 del 1973, l'esclusione degli aumenti figurativi della contribuzione non può essere contrastata mediante il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 cod. civ., poiché la disciplina inderogabile di legge e le peculiari caratteristiche dell'assicurazione generale obbligatoria precludono l'applicazione di tale principio.
Cass. civ. n. 22634/2024
Anche se una domanda risarcitoria ex art. 2116, comma 2, c.c., presenta connotati di diversità rispetto ad una analoga proposta nel precedente giudizio (per esempio, richiedendo somme diverse o facendo riferimento a differenti elementi), rientra comunque nell'ambito del deducibile se basata sulla medesima omissione contributiva.
Cass. civ. n. 21476/2024
Il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, sancito dall'art. 2116 cod. civ. e interpretato dalla Corte costituzionale, trova applicazione generale e può essere limitato solo attraverso specifiche disposizioni di legge. Questo principio assicura che i lavoratori ricevano le prestazioni previdenziali anche se i contributi non sono stati versati.
Cass. civ. n. 16772/2024
In caso di omissione contributiva, il lavoratore non può chiedere all'ente di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento dei contributi, ma ha soltanto l'azione di risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. e la facoltà di chiedere all'ente la costituzione della rendita ai sensi dell'art. 13 della L. n. 1338 del 1962.
Cass. civ. n. 15294/2024
Ai fini del riconoscimento della pensione indiretta al familiare di lavoratore autonomo deceduto, non operando per i lavoratori autonomi la regola dell'automatismo delle prestazioni di cui all'art. 2116 c.c., il coniuge superstite non ha diritto a detta pensione se l'assicurato, al momento del decesso, non poteva far valere il minimo di contribuzione richiesto dalla legge, pur restando impregiudicata la facoltà dei superstiti di versare i contributi omessi dal dante causa, con conseguente maturazione successiva del requisito utile alla pensione stessa.
Cass. civ. n. 14626/2024
Per gli infermieri assunti dall'Università degli Studi di Napoli e destinati ai policlinici universitari ex art. 1 della l.r. Campania n. 10 del 1978, ratione temporis vigente, il successivo transito alle dipendenze delle unità sanitarie locali non ha fatto venire meno la continuità del loro rapporto di lavoro, sicché, ai fini della maturazione del trattamento di fine servizio, deve computarsi, ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 761 del 1979, anche il periodo di servizio fuori ruolo presso i policlinici universitari, in applicazione del principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 c.c. (così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997), che può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge e limitatamente al caso espresso in cui non sia prescritto il diritto dell'ente previdenziale alla percezione dei contributi.
Cass. civ. n. 11730/2024
Il lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre l'interesse ad agire sul piano contrattuale nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'omesso versamento dei contributi dovuti in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora che si sia verificata la produzione di qualsivoglia danno per la prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contradittorio nei confronti dell'Inps.
Cass. civ. n. 701/2024
Il principio di automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116, comma 1, c.c., salvo il caso di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla l. n. 29 del 1979, e salva altresì la speciale ipotesi di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 80 del 1992, non comporta alcun accredito automatico dei contributi non prescritti il cui versamento sia stato omesso in tutto o in parte dal datore di lavoro, ma garantisce al lavoratore il diritto alle prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 2114 c.c. anche quando si sia verificato tale inadempimento.
Cass. civ. n. 26248/2023
In caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, il nostro ordinamento non prevede un'azione dell'assicurato volta ad ottenere la condanna dell'ente previdenziale alla "regolarizzazione" della sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato, residuando unicamente, in suo favore, il rimedio risarcitorio di cui all'art. 2116 c.c. e la facoltà di chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13.
Cass. civ. n. 8921/2023
La prescrizione dei contributi previdenziali inizia a decorrere dallo spirare del termine fissato dall'ordinamento per il pagamento della contribuzione, ossia dal giorno 21 del mese successivo a quello della maturazione del diritto alla retribuzione, e non dalla data - successiva - della sentenza che accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra datore di lavoro e lavoratore.
Cass. civ. n. 15947/2021
In tema di omissioni contributive, l'azione attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. per il conseguimento del risarcimento del danno patrimoniale - consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante - presuppone che siano maturati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale e postula l'intervenuta prescrizione del credito contributivo; ne consegue che prima del perfezionamento dell'età pensionabile, in presenza di diritti non ancora entrati nel patrimonio del creditore, sussiste l'impossibilità di disporre validamente della posizione giuridica soggettiva inerente al diritto al risarcimento del danno pensionistico.
Cass. civ. n. 27427/2020
Il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche la eventuale limitazione dell'automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell'ente previdenziale alla percezione dei contributi.
Cass. civ. n. 27660/2018
In tema di omissioni contributive, il presupposto dell'azione risarcitoria attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. è costituito dall'intervenuta prescrizione del credito contributivo, poiché, una volta che si siano realizzati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale, tale situazione determina l'attualizzarsi per il lavoratore del danno patrimoniale risarcibile, consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante.
Cass. civ. n. 20827/2013
Il danno subito dal lavoratore per la perdita della pensione, derivata dall'omessa contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro ex art. 2116 c.c., si verifica al raggiungimento dell'anzianità pensionabile, con la conseguenza che da tale momento decorre il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento, fermo restando, peraltro, che - completata la fattispecie produttiva del danno - il lavoratore è tenuto a provare di aver chiesto vanamente al datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13, legge 12 agosto 1962, n. 1338, dovendosi ritenere, diversamente, che abbia concorso con la propria negligenza a cagionare il danno medesimo, che può essere, conseguentemente, ridotto od escluso ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Cass. civ. n. 10119/2012
Il principio di automaticità ex art. 2116 c.c., per il quale le prestazioni previdenziali spettano anche in relazione ai contributi dovuti e non versati, nei limiti della prescrizione contributiva, vale non soltanto ai fini dell'insorgenza del diritto alla pensione, ma anche per la relativa quantificazione, essendo onere del lavoratore provare l'esistenza del rapporto di lavoro e l'entità delle retribuzioni percepite.
Cass. civ. n. 13930/2006
Attesa la natura previdenziale dell'obbligazione a carico del Fondo di garanzia, in caso di insolvenza del, datore di lavoro, ricondotta l'attività svolta dai lavoratore nel regime del rapporto di lavoro subordinato, deve farsi applicazione del principio di automaticità delle prestazioni, per cui il requisito di contribuzione si deve intendere verificato anche quando in concreto i contributi non siano stati versati, purché risultino dovuti nei limiti della prescrizione.
Cass. civ. n. 26990/2005
L'omissione della contribuzione produce un pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, distinguendosi due tipi di danno: l'uno, dato dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile; l'altro, dato dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962. Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono: una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile
ex art. 2116 c.c.; prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione de] diritto ai contributi, nel danno da irregola¬rità contributiva a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva condannato la società datrice di lavoro al risarcimento del danno e a regolarizzare la posizione contributiva, reputando infondata la doglianza del ricorrente in ordine alla pretesa illegittimità di una condanna generica di regolarizzazione contributiva).
Cass. civ. n. 16300/2004
Il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, ai sensi dell'art. 2116 c.c., confermato, per l'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, dall'art. 27, comma secondo, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, nel testo sostituito dall'art. 23 ter del decreto legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, e rafforzato dall'art. 3 D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 80, in forza del quale le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati, deve essere interpretato, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 374 del 1997, nel senso che esso trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esservi deroghe solo se espressamente previste dal legislatore e non solo in relazione al raggiungimento del requisito minimo necessario per il conseguimento del diritto alle prestazioni, ma anche ai fini dell'incremento delle prestazioni già spettanti.
Cass. civ. n. 7139/2003
Colui che intende far accertare la natura subordinata del proprio rapporto di lavoro, al fine di poter usufruire delle relative prestazioni previdenziali e assicurative, ha l'onere di provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione, mentre non è configurabile, in capo all'istituto di previdenza, un onere di dimostrare l'insussistenza dei requisiti prescritti per le erogazioni richieste dal lavoratore, in quanto la contestazione di tali requisiti da parte dell'ente, risolvendosi nella contestazione di uno degli elementi costitutivi della altrui pretesa, non integra una eccezione in senso stretto ma una mera difesa.
Cass. civ. n. 7459/2002
Ove il lavoratore abbia dato comunicazione dell'omissione contributiva del datore di lavoro al competente ente previdenziale e quest'ultimo non abbia provveduto a conseguire i contributi omessi, lo stesso ente, in quanto obbligato, nell'ambito del rapporto giuridico con l'interessato (anche
ex art. 1175 e 1176 c.c.), alla diligente riscossione di un credito che, ancorché proprio, vale a soddisfare il diritto costituzionalmente protetto del lavoratore, è tenuto a provvedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore medesimo, ove a quest ultimo sia precluso di ricorrere alla costituzione della rendita
ex art. 13 legge n. 1338 del 1962 o all'azione di risarcimento danni
ex art. 2116 c.c.
Cass. civ. n. 6409/2002
In tema di prestazioni di previdenza obbligatoria, va riconosciuto il diritto del lavoratore di agire per far accertare la computabilità dei contributi dovuti e non versati dal datore di lavoro, ancorché non venga ancora rivendicato il diritto alla relativa prestazione, atteso che l'interesse ad agire deriva in tali ipotesi dalla contestazione dell'ente previdenziale in ordine alla computabilità dei contributi medesimi.
Cass. civ. n. 5767/2002
In difetto di normative speciali derogatorie, il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., comportando l'effetto di rendere indipendente il rapporto contributivo intercorrente tra ente previdenziale e datore di lavoro rispetto all'altro, di tipo prestazionale, tra l'ente e l'assicurato, opera non soltanto alla maturazione del diritto a pensione, ma già nel corso del rapporto previdenziale, dovendosi quindi configurare l'esistenza di un diritto del lavoratore alla integrità della posizione assicurativa, esercitabile anche quando l'assicurato, avvalendosi della facoltà riconosciutagli dall'art. 2 della legge n. 29 del 1979, intenda trasferire la propria posizione assicurativa presso altra gestione. Ne consegue che, essendo l'ente previdenziale, al quale, per effetto di quel principio, fa carico il rischio derivante da eventuali inadempimenti del datore di lavoro ai propri obblighi contributivi, e nei limiti della prescrizione, tenuto a garantire l'integrità della posizione assicurativa, il trasferimento di quest'ultima, richiesto dal lavoratore per la ricongiunzione in un'unica gestione dei periodi assicurativi esistenti in gestioni diverse, deve comprendere anche la contribuzione ancora non recuperata dall'ente previdenziale nei confronti del datore di lavoro tenuto a versarla. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva respinto — sul presupposto della applicabilità dell'art. 39 della legge n. 153 del 1969 soltanto alle omissioni contributive correlate al fallimento e non anche a quelle verificatesi per le imprese sottoposte alle procedure di ammini¬strazione straordinaria — la domanda di alcuni lavoratori volta ad ottenere la condanna dell'INPS ad accreditare nelle singole posizioni contributive di ciascuno di essi i contributi previdenziali non versati da una società ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e a trasferire i contributi medesimi presso le gestioni assicurative nelle quali essi risultavano iscritti alla data della domanda di ricongiunzione).
Cass. civ. n. 14680/1999
In caso di prescrizione del credito dell'Inps nei confronti del datore di lavoro per contributi previdenziali e di successiva costituzione di rendita vitalizia a norma dell'art. 13 L. n. 1338 del 1962 con versamento della relativa riserva matematica all'Inps da parte del lavoratore interessato, compete a quest'ultimo — nel termine prescrizionale decorrente dalla perdita (totale o parziale) del trattamento previdenziale — l'ordinaria azione risarcitoria prevista dall'art. 2116, secondo comma, c.c., anche nel caso in cui non sia più esercitabile l'azione per la restituzione di quanto versato per la costituzione della rendita vitalizia, mancando il necessario presupposto della perdurante azionabilità (sotto il profilo della prescrizione) della pretesa del lavoratore nei confronti del datore di lavoro di vedersi costituire, a spese di quest'ultimo, la suddetta rendita vitalizia, il cui termine prescrizionale decorre già a partire dalla data di prescrizione del credito contributivo dell'Inps. Né alla qualificazione quale risarcitoria dell'azione proposta dal lavoratore conto il datore di lavoro, e quindi alla decorrenza della prescrizione solo dalla perdita del trattamento previdenziale, osta la circostanza che ai fini della quantificazione del danno si faccia riferimento alla riserva matematica
ex art. 13 cit.
Cass. civ. n. 10945/1998
Nel caso di omissione contributiva sussiste l'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno (
ex art. 2116 c.c.) ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi, a tale fine, della domanda di condanna generica al risarcimento dei danni, volta ad accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno.
Cass. civ. n. 486/1994
Con riguardo a lavoratore il quale, essendosi prescritti i contributi non versati dal datore di lavoro, abbia proposto contro il medesimo azione di risarcimento dei danni ai sensi dell'ari. 2116 c.c. facendo riferimento all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 per la sola quantificazione delle somme richieste a titolo risarcitorio, è irrilevante l'indagine in ordine alla sussistenza delle particolari condizioni richieste dal detto art. 13; restando peraltro legíttíma la determinazione del pregiudizio sulla base della somma necessaria alla costituzione della rendita in base alla normativa vigente al tempo della domanda risarcitoria, pur successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ed essendo da escludere - ai fini della riduzione dell'obbligo risarcitorio ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c. - che nell'ordinaria diligenza considerata da tale norma rientri un onere del lavoratore di richiedere al datore di lavoro l'esercizio (prima della cessazione del rapporto) della facoltà di cui al citato art. 13 della legge n. 1338 del 1962 o di provvedere egli direttamente, ove non possa ottenerla dal datore di lavoro, alla costituzione della rendita.
Cass. civ. n. 1434/1993
In tema di rapporto di agenzia, la responsabilità del preponente per i danni derivanti dal mancato versamento dei contributi Enasarco, soggiace alla disciplina degli artt. 1218 e segg. c.c., non trovando al riguardo applicazione l'art. 2116 c.c., che è dettato con esplicito ed esclusivo riferimento al rapporto di lavoro subordinato.
Cass. civ. n. 4236/1992
Il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, enunciato in via generale dall'art. 2116 c.c., trova applicazione solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui, disponendo espressamente in proposito e provvedendo in ordine alla relativa provvista finanziaria; pertanto, in tema di pensioni, detto principio opera, a norma dell'art. 27, secondo comma, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (come successivamente modificato), solo in relazione alle pensioni ordinarie, facenti capo all'assicurazione generale obbligatoria, ma non si applica ai fondi di previdenza speciali regolati da diversa ed autonoma disciplina, come il Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, il quale, ai sensi dell'art. 49, secondo comma, della L. 2 aprile 1958, n. 377 (che, non menzionandole, esclude le prestazioni pensionistiche), è tenuto solo ad una prestazione di capitale.
Cass. civ. n. 6092/1991
Ai fini del risarcimento del danno da omissione contributiva
ex art. 2116 c.c. l'inerzia dell'assicurato che non abbia provveduto per lungo tempo a chiedere all'istituto previdenziale il controllo sulla propria posizione assicurativa non può essere valutata come fatto colposo del creditore, tale da determinare la diminuzione del risarcimento stesso ai sensi dell'art. 1227 secondo comma c.c., in quanto non sussiste in proposito alcun dovere di attività del lavoratore subordinato, e il principio posto da detta norma non richiede da parte del creditore o danneggiato un'attività più onerosa di quel che comporta l'uso di un'ordinaria diligenza.
Cass. civ. n. 6568/1979
Il diritto al risarcimento del danno per omessa od irregolare contribuzione assicurativa, di cui al secondo comma dell'art. 2116 cod. civ., sorge nel momento in cui si verifica il duplice presupposto dell'inadempienza contributiva del datore di lavoro e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale; da tale momento, pertanto, e non da quello in cui sia maturata la prescrizione dei contributi dovuti, decorre la prescrizione di tale diritto, restando irrilevante, a questo effetto, l'emanazione del provvedimento definitivo di rifiuto della prestazione assicurativa da parte dell'istituto previdenziale a causa della constatata deficienza (o insufficienza) contributiva, trattandosi di un atto meramente dichiarativo, riferito ad un'obbligazione che deriva unicamente dalla legge in presenza di determinati presupposti