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L'obbligo di mantenimento del figlio decorre dalla domanda o dalla cessazione della coabitazione

Famiglia - -
L'obbligo di mantenimento del figlio decorre dalla domanda o dalla cessazione della coabitazione
L'obbligo del genitore non collocatario di mantenere il figlio decorre dalla domanda giudiziale o, se successiva, dalla cessazione della coabitazione.
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8816/2020, ha avuto modo di precisare il momento a partire dal quale decorre l’obbligo, per il genitore non affidatario o collocatario, di mantenere il proprio figlio.

La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte era sorta in seguito al ricorso proposto da una donna, dinanzi al Tribunale per i minorenni, con cui, al termine del rapporto di convivenza con il suo ex compagno, aveva chiesto la condanna di quest’ultimo al versamento di una somma mensile pari a 2000 euro, a titolo di mantenimento in favore del loro figlio.
Avendo il Tribunale rideterminato tale somma in circa 500 euro mensili, la donna proponeva reclamo dinanzi alla Corte d’Appello che rideterminava, a sua volta, in 1800 euro mensili, la somma dovuta a titolo di mantenimento.

In forza di tale pronuncia, la donna notificava all’ex compagno un atto di precetto al fine di ottenere il pagamento dei ratei arretrati di mantenimento, decorrenti dalla data dell’originaria domanda giudiziale. L’uomo proponeva, però, opposizione, sostenendo che il maggior importo determinato dalla Corte territoriale fosse dovuto soltanto a decorrere dalla data del relativo decreto o, al più, dalla data del provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni.

Il Tribunale adito rigettava l’opposizione a precetto e tale decisione veniva impugnata dinanzi alla Corte d’Appello, la quale, accogliendo il gravame, stabiliva che il contributo paterno al mantenimento dovesse essere corrisposto a decorrere dalla data in cui l’originaria ricorrente aveva proposto reclamo, con conseguente condanna della donna alla restituzione di quanto ricevuto in eccesso.

La donna, rimasta soccombente, ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando, in primo luogo, la violazione del principio generale per cui il tempo necessario per celebrare un processo non può andare in danno della parte che abbia ragione, non essendole stato riconosciuto, con decorrenza retroattiva alla data di presentazione del ricorso al Tribunale per i minorenni, il diritto alla percezione del mantenimento per il figlio minore nella misura stabilita dalla Corte d’Appello in sede di reclamo.
Con il secondo motivo di ricorso si eccepiva, altresì, la violazione del giudicato esterno, considerato che la medesima questione era già stata implicitamente decisa dal provvedimento adottato in sede di reclamo.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, giudicando connessi e fondati i motivi di doglianza proposti.

Gli Ermellini hanno, innanzitutto, ribadito come l’obbligazione di mantenimento ex art. 148 del c.c. si colleghi allo status genitoriale e a assuma, di conseguenza, pari decorrenza dalla nascita del figlio. Come già più volte evidenziato dalla stessa Cassazione, peraltro, nel caso di successiva cessazione della convivenza tra i genitori, l’obbligo del genitore non affidatario o collocatario non decorre dalla proposizione della domanda giudiziale, bensì dall’effettiva cessazione della coabitazione (cfr. Cass. Civ., n. 3302/2017). È solo da questo momento, infatti, che diventano efficaci le statuizioni in tema di affidamento dei figli e i conseguenti provvedimenti di natura economica.

Alla luce di ciò i giudici di legittimità hanno affermato che, nel caso de quo, la decisione del Tribunale per i minorenni relativa all’obbligo di mantenimento a carico del genitore non affidatario o collocatario non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un diritto che, nell’an, è direttamente connesso allo status di genitore, con la necessaria conseguenza che tale pronuncia retroagisce naturalmente a far data dal momento della domanda, senza che sia necessaria alcuna apposita statuizione sul punto.

Su tali premesse la Suprema Corte ha stabilito che, nel caso in esame, si rende necessaria l’applicazione del principio di diritto per cui “La decisione del Tribunale per i minorenni relativa all’obbligo di mantenimento, ai sensi dell’art. 148 c.c., del figlio naturale da parte del genitore non affidatario retroagisce naturalmente al momento della domanda giudiziale, oppure, se successiva, dall’effettiva cessazione della coabitazione, senza necessità di apposita statuizione sul punto. La decisione adottata dalla Corte d’Appello all’esito dell’eventuale reclamo si sostituisce a quella del Tribunale per i minorenni e produce effetti con la medesima decorrenza”.


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