È altrettanto noto come la giurisprudenza di legittimità abbia più volte chiarito che
- in caso di investimento di un pedone, la responsabilità del conducente può essere esclusa solo quando la condotta della vittima si ponga come causa eccezionale e atipica, imprevista e imprevedibile, dell’evento e sia stata da sola sufficiente a produrlo (cfr. sul punto Cass. c.d. Landi n. 37622/2021);
- il conducente del veicolo va esente da responsabilità per aver investito un pedone quando, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti rapidi e inattesi (cfr. ex multis Cass. c.d. Corigliano n. 33207/2013).
A tale interrogativo ha di recente fornito risposta la Corte di Cassazione, con sentenza n. 18748 del 12 maggio 2022.
Segnatamente, gli Ermellini – richiamando espressamente i precedenti giurisprudenziali citati – hanno affermato che la responsabilità penale dell’autista non può venir meno per il semplice disturbo visivo arrecatogli dai raggi solari. Si legge nella motivazione della sentenza, infatti, che “l’abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra un caso fortuito e perciò non esclude la penale responsabilità per i danni che ne siano derivati alle persone”.
In caso di abbagliamento, precisa la Corte, il conducente dovrebbe:
1. diminuire la velocità di marcia;
2. eventualmente fermarsi fino a “superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità”.
Il caso giunto all’attenzione della Cassazione, in particolare, riguardava un soggetto che, essendosi posto alla guida di un’autovettura che procedeva alla velocità di circa 35 km/h, aveva provocato la morte per investimento di un anziano che stava attraversando diagonalmente la strada all’altezza di una intersezione e si era allontanato omettendo di prestare assistenza alla vittima, morta sul colpo.
L’imputato era stato condannato prima dal Gup del Tribunale e poi dalla Corte d’appello per i reati di cui agli artt. 589 bis c.p., 589 ter c.p. e 189 co. 7 D.lgs. 285/92.
Contro la sentenza di secondo grado aveva dunque proposto ricorso l’imputato, deducendo – limitatamente agli aspetti in questo contesto rilevanti – l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha considerato l’impossibilità per il conducente di prevedere ed evitare l’investimento, impossibilità dovuta anche dai raggi solari all’altezza del viso.
La Corte, tuttavia, ha ritenuto tale doglianza infondata sulla scorta dei principi sopra esaminati.