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Assunzione officiosa di nuovi mezzi di prova nel processo penale: quando è possibile?

Assunzione officiosa di nuovi mezzi di prova nel processo penale: quando è possibile?
La Cassazione offre alcune precisazioni circa il campo di applicazione del potere officioso di cui all’art. 507 c.p.p
L’art. 507 c.p.p. prevede che terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche d’ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova. Il giudice può procedere in tal senso solo a conclusione dell'istruzione dibattimentale, ovvero dopo che le parti hanno esaurito le loro richieste probatorie.
Tale potere di iniziativa probatoria, in particolare, si spiega alla luce dell'esigenza di garantire il fine ultimo dell'accertamento della verità.
Ma quali sono le ipotesi che concretamente possono giustificare l’esercizio di un siffatto potere officioso da parte del giudice nel processo penale? Ebbene, sul tema è recentemente intervenuta, con sentenza n. 3720 del 2 febbraio 2022, la Corte di Cassazione, che per rispondere a tale quesito ha preso le mosse da un excursus giurisprudenziale.

Innanzitutto, infatti, il Collegio ha richiamato un consolidato orientamento di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. n. 54274/2016) per cui il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 c.p.p. comma 1, non può essere limitato a quei mezzi di prova aventi carattere di novità nel senso che non avrebbero potuto essere richiesti dalle parti al momento del deposito delle liste testimoniali, poichè “il requisito della ‘novità’ si riferisce sia ai mezzi di prova non introdotti precedentemente, sia a quelli provenienti da fonti probatorie già esaminate, ma su circostanze e contenuti differenti”.

Inoltre, la Suprema Corte ha ricordato come sia stato altresì affermato – vedi, ex multis, Cass. n. 32017/2018 – che il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova può essere legittimamente esercitato dal giudice “anche con riferimento a quelle prove in ordine alla cui ammissione si sia verificata la decadenza delle parti per omesso tempestivo deposito della lista testimoniale”, ai sensi dell'art. 468 c.p.p.
Il Collegio ha evidenziato infatti come il principio dispositivo in materia di prova non sia incondizionato, ammettendo molteplici eccezioni attraverso il riconoscimento dei poteri istruttori d'ufficio volti alla ricerca della verità nel giudizio dibattimentale (art. 507 c.p.p..), nel giudizio di appello (art. 603 c.p.p.., comma 3) e nel giudizio abbreviato (art. 441 c.p.p. comma 5). La Corte a Sezioni Unite ha peraltro già ritenuto tali deroghe compatibili con il principio del contraddittorio, in quanto anche la prova testimoniale ammessa d'ufficio a norma dell'art. 507 c.p.p. è assunta - al pari della prova ammessa su richiesta delle parti - nel rispetto delle regole del contraddittorio e secondo la modalità dell'esame diretto e del controesame stabilite dall'art. 498 c.p.p.

Per prove "nuove" ai sensi dell'art. 507 c.p.p., dunque, devono intendersi “tutte quelle precedentemente non disposte, siano esse preesistenti o sopravvenute, conosciute, conoscibili ovvero sconosciute”. E siffatto potere suppletivo – ha precisato la Suprema Corte – non trova ostacolo nella circostanza che non vi sia stata alcuna acquisizione probatoria ad iniziativa delle parti, dato che la locuzione "terminata l'acquisizione delle prove" indica non il presupposto per l'esercizio del potere del giudice, ma solo il momento dell'istruzione dibattimentale a partire dal quale, nell'ipotesi in cui tali acquisizioni vi siano state, può avvenire l'assunzione delle nuove prove.
Tale potere è dunque senz’altro esercitabile, purchè ne ricorra l'assoluta necessità, anche per l'assunzione di prove da cui le parti siano decadute, cui abbiano rinunciato o non abbiano richiesto, compresa l'ipotesi in cui debba rinnovarsi l'istruttoria dibattimentale a causa di un inconveniente tecnico nella registrazione o nella verbalizzazione, ferma l’indispensabilità della rinnovazione dell'atto ai fini della decisione.

E proprio quest’ultima ipotesi è stata oggetto del caso concretamente giunto al vaglio degli Ermellini. Esso in particolare, riguardava sette imputati per il delitto di rapina per avere sottratto e consumato senza corrispettivo alimenti e bevande nel corso dell’occupazione di una mensa universitaria.
Il Tribunale, nello specifico, aveva condannato gli imputati a seguito di un’articolata istruttoria dibattimentale, nel corso della quale era stato escusso un teste che aveva identificato i soggetti presenti presso la mensa universitaria: non essendo stati registrati, trascritti o comunque riportati a verbale i nomi pronunciati dal teste, tuttavia, il Tribunale aveva emesso una ordinanza ex art. 507 c.p.p. con cui ordinava d’ufficio la rinnovazione dell’escussione.
Avverso tale sentenza era stato allora proposto appello, dolendosi della nullità dell’ordinanza istruttoria appena citata e dell’inutilizzabilità della testimonianza: la obiettiva impossibilità di ascoltare e trascrivere i nomi pronunciati dal teste nel corso della precedente escussione, infatti, secondo gli appellanti doveva essere verificata dal Tribunale nel contraddittorio tramite riascolto del nastro e, solo dopo aver esperito ogni tentativo per tentare di recuperare l'informazione auditiva, il tribunale avrebbe potuto eventualmente rinnovare l'atto ma solo su circostanze diverse da quelle oggetto della precedente escussione. La Corte distrettuale, tuttavia, aveva ritenuto ineludibile la nuova escussione e, rigettato il gravame, aveva confermato al responsabilità penale degli imputati.
I difensori degli imputati, dunque, avevano proposto ricorso, lamentando – limitatamente ai profili qui rilevanti – la violazione degli art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c, in relazione all'art. 507 c.p.p., comma 1 e art. 113 c.p.p. Nel ritenere le impugnazioni infondate, la Corte ha dunque operato le importanti precisazioni sopra attenzionate.


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