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La Cassazione stabilisce requisiti e limiti per l'azione di riduzione proposta da un legittimario nei confronti di un altro

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La Cassazione stabilisce requisiti e limiti per l'azione di riduzione proposta da un legittimario nei confronti di un altro
Il legittimario convenuto in riduzione, beneficiario di una donazione o di una disposizione testamentaria, non deve proporre alcuna domanda o eccezione per salvaguardare la propria quota di legittima.
La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4694/2020, ha avuto modo di pronunciarsi in ordine al caso in cui un legittimario proponga azione di riduzione nei confronti di un altro.

La questione sottoposta al vaglio degli Ermellini era nata in seguito alla decisione con cui, all’esito di entrambi i gradi del giudizio di merito, era stata disposta la riduzione di una disposizione testamentaria con cui il de cuius aveva nominato erede universale la moglie, a scapito del figlio naturale pretermesso.

La Corte d’Appello, in particolare, dopo aver calcolato le quote di riserva sulla somma di relictum e donatum, aveva ritenuto che il coniuge convenuto dovesse subire una riduzione per l’intero valore della legittima del figlio del dante causa, disattendendo la sua eccezione secondo cui la riduzione doveva essere effettuata sulla differenza tra il valore del relictum e quello della propria quota di riserva, essendo il coniuge un legittimario al pari del figlio.

Rimasta soccombente all’esito di entrambi i gradi del giudizio di merito, l’originaria convenuta ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione, eccependo come la proposizione dell’azione di riduzione nei confronti di un legittimario non potesse comportare il sacrificio della sua quota di legittima.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso.

Sulla base del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, nel caso in cui l’azione di riduzione venga proposta da un legittimario nei confronti di un altro, “l’integrazione non va fatta a scapito della legittima del legittimario convenuto, che così verrebbe lesa contro le disposizioni di legge, ma della sua quota disponibile(Cass. Civ., n. 708/1964).

Concordemente, dunque, a quanto eccepito dalla ricorrente, la Corte territoriale si è posta in evidente contrasto con il suddetto principio di diritto, ritenendo che fosse infondata la pretesa della moglie, nominata erede universale, di circoscrivere la riduzione entro i limiti della differenza tra il valore complessivo dei beni relitti e la quota a lei riservata, reintegrando, di conseguenza, la legittima del figlio per intero sui beni relitti, ma intaccando, al contempo, la legittima del coniuge.

La Corte d’Appello aveva, peraltro, sostenuto che non potesse trovare applicazione, nel caso in esame, il criterio di riduzione proporzionale stabilito dal primo comma dell’art. 558 del c.c., in considerazione del fatto che la domanda di riduzione proposta dall’attore non era stata contrastata da alcuna analoga domanda o eccezione della convenuta.

Su tali premesse i Giudici di legittimità hanno, quindi, ritenuto opportuno disporre l’applicazione del principio di diritto per cui l'azione di riduzione proposta contro un soggetto che è legittimario al pari del legittimario attore implica che il convenuto abbia ricevuto una donazione o debba beneficiare di una disposizione testamentaria, per cui venga ad ottenere, oltre alla rispettiva legittima, che è anche a suo favore intangibile, qualcosa di più, che contribuisce a privare, in tutto o in parte, della legittima il legittimario attore. In questo caso il convenuto con l'azione di riduzione non deve proporre alcuna domanda o eccezione per contenere la riduzione nei limiti di quanto eventualmente sopravanzi quanto gli compete come legittimario, conseguendo tale risultato dall’applicazione delle norme di legge, senza che rilevi minimamente che la riduzione così operata non è sufficiente a reintegrare la legittima dell'attore”.


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