La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16550 del 23 maggio 2022, ha affrontato proprio questo tema.
Preliminarmente all’esposizione dei principi affermati dalla Suprema Corte, è però necessaria una breve panoramica del quadro normativo di riferimento e dunque l'esame di due norme assai importanti nel campo della responsabilità extracontrattuale, cioè gli articoli
- 2052 c.c., che pone la responsabilità dei danni cagionati dall’animale, sotto la sua custodia o sfuggito/smarrito, in capo al proprietario o al soggetto che se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, salvo che si dia dimostrazione del caso fortuito;
- 2054 c.c., che pone la responsabilità dei danni cagionati a persone o a cose dalla circolazione di un veicolo in capo al conducente, salvo che si dimostri che quest’ultimo ha fatto tutto ciò che gli era possibile al fine di evitare il danno.
Ebbene, la Corte a tali riguardi ha precisato – ribadendo il costante orientamento della giurisprudenza sul punto (cfr. Cass., n. 200/2002 e Cass., n. 437/2016) – che, nell'ipotesi di scontro tra un veicolo ed un animale, il concorso tra le presunzioni stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale “comporta la pari efficacia di entrambe tali presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato”.
Per questa ragione, può dirsi schematicamente che quando non sia possibile accertare l'effettiva dinamica del sinistro:
- se solo uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
- se tutti i soggetti interessati superano la presunzione, saranno tutti esenti da responsabilità;
- se nessuno raggiunge la prova liberatoria, entrambi saranno responsabili.
Il Giudice di Pace aveva dunque rigettato le domande e compensato le spese.
Il Tribunale, adito in appello, aveva poi ritenuto di porre la responsabilità del sinistro a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà.
Avverso tale sentenza, tuttavia, era stato proposto ricorso, volto a far accertare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2052, 2054 e 2697 c.c.: ritenendo questa impugnazione infondata, la Cassazione ha dunque operato le importanti precisazioni sopra riportate.