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Articolo 124 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale

Dispositivo dell'art. 124 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale il curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, rispettivamente, al tribunale o alla corte di appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione per il curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento. Per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie previste dalla legge o disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento.

2. In ogni caso il reclamo non può più proporsi decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento nel fascicolo della procedura.

3. Il reclamo si propone con ricorso, che deve contenere:

  1. a) l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale;
  2. b) le generalità, il codice fiscale del ricorrente e il nome e il domicilio digitale del difensore;
  3. c) l'esposizione dei motivi su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;
  4. d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti(1).

4. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

5. Il presidente con decreto designa il relatore e fissa l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.

6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore, mediante trasmissione al domicilio digitale della procedura, e ai controinteressati, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.

7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.

8. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando memoria contenente l'indicazione delle proprie generalità e del suo codice fiscale, nonché il nome e domicilio digitale del difensore, nonché l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, oltre all'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

9. Ogni altro interessato può intervenire nel termine e nei modi previsti dal comma 8.

10. I termini di cui ai commi 7 e 8 possono essere abbreviati dal presidente, con decreto motivato, se ricorrono ragioni di urgenza.

11. All'udienza il collegio, sentite le parti, ammette o assume anche d'ufficio i mezzi di prova, se non ritiene di delegarne l'assunzione al relatore.

12. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione, il collegio provvede sul reclamo con decreto motivato.

Note

(1) La lettera c) del comma 3 è stata modificata dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Spiegazione dell'art. 124 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

L'art. 124 c.c.i.i. riprende, con alcune minimi modifiche, il contenuto dell'art. 26 l.fall. prev., in tema di reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale. Le modifiche riguardano l'instaurazione del contraddittorio.

L'art. 124 reca anzitutto l'inciso «salvo che sia diversamente disposto»: da ciò deriva il carattere generale e sussidiario della norma, applicabile quando un diverso rimedio non sia previsto espressamente o quando l'impugnabilità sia esclusa.
Tra i casi di impugnazione speciale significativamente rilevanti si ricordano, a titolo esemplificativo:
  • il reclamo alla Corte d'appello verso il provvedimento di rigetto dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (artt. 50 e 51 del Codice della crisi);
  • l'art. 209 del Codice della crisi prevede un termine speciale per la proposizione del gravame (di 15 giorni e non dieci).
Tra i soggetti legittimati ad agire vi sono il curatore, il debitore, il comitato dei creditori e chiunque vi abbia interesse; interesse deriva dalla soccombenza di fronte al provvedimento da impugnare. Il curatore è legittimato ad impugnare il decreto del G.d. o del tribunale quando questo lo leda come persona fisica od organo o nei casi di dissenso dalle soluzioni disposte. Il mero interesse alla regolarità della procedura, quando non sia identificabile e riconducibile ad uno o più soggetti individuati, non è sufficiente ai fini della legittimazione ad agire.

Il termine per proporre reclamo è di 10 giorni a partire dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il debitore, il curatore, il comitato dei creditori ed i soggetti che hanno chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento oggetto del reclamo.
Per gli altri soggetti interessati la norma riprende le forme di pubblicità legale o quelle disposte dal giudice, quale adempimento che equivale a notificazione e che garantisce la conoscenza dell'atto.

Il legislatore prevede poi un termine finale di 90 giorni dal deposito nel fascicolo della procedura del provvedimento suscettibile di riesame, a garanzia della certezza sull'andamento della procedura concorsuale; decorso il termine dei 90 giorni, l'atto non è più reclamabile.

Si tenga presente che il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

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