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Impugnazione del testamento: la Cassazione chiarisce chi sono le parti necessarie del procedimento

Eredità - -
Impugnazione del testamento: la Cassazione chiarisce chi sono le parti necessarie del procedimento
Nelle cause di impugnazione del testamento sono parti necessarie sia i soggetti indicati nel testamento, sia quelli che sarebbero i successori legittimi in caso di invalidità dello stesso.
La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 33302/2019, ha avuto modo di precisare quelli che sono i litisconsorti necessari all’interno di un procedimento di impugnazione testamentaria.

La questione sottoposta all’esame degli Ermellini era nata nell’ambito della successione testamentaria di una donna, la quale era deceduta senza lasciare né un coniuge né discendenti. Il fratello, tuttavia, decideva di citare in giudizio gli eredi testamentari della stessa, nonché l’esecutore testamentario, al fine di sentir dichiarare, in primo luogo, l’invalidità del testamento pubblico della defunta, a causa della sua incapacità naturale, e, in secondo luogo, l’apertura della successione legittima in suo favore, quale unico erede ex lege.

Stante l’accoglimento delle istanze attoree all’esito del giudizio di prime cure, i convenuti proponevano appello, deducendo un difetto di integrità del contraddittorio, posto che non erano stati chiamati in giudizio anche gli altri eredi istituiti con il testamento impugnato.

La Corte d’Appello, tuttavia, confermava la sentenza del Tribunale, rilevando come i soggetti non chiamati in giudizio non rivestissero la qualità di eredi, bensì di legatari.

Rimasti soccombenti, gli originari convenuti decidevano di ricorrere dinanzi alla Corte di Cassazione denunciando la nullità della sentenza d’appello, la quale aveva rigettato la loro eccezione di difetto di contraddittorio, nonostante non fossero stati chiamati in giudizio gli altri soggetti contemplati all’interno del testamento impugnato.

Con un secondo motivo di ricorso, si censurava la decisione di secondo grado nella parte in cui aveva riconosciuto la qualità di legatari e non di eredi dei soggetti che, pur essendo contemplati nel testamento della dante causa, non erano stati chiamati a partecipare al giudizio. Con il medesimo motivo di doglianza, i ricorrenti sostenevano, poi, come il vizio di contraddittorio sussistesse in ogni caso, considerato che l’eventuale annullamento del testamento avrebbe annullato le disposizioni a titolo di legato, in esso contenute.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso.

Gli Ermellini, esaminando congiuntamente i suddetti motivi di doglianza, hanno, innanzitutto, evidenziato come, sulla scorta della costante giurisprudenza di legittimità, “nelle cause aventi ad oggetto l'impugnazione del testamento sono parti necessarie, oltre alle persone istituite eredi, anche coloro che succederebbero al de cuius per legge, ove l'atto di ultima volontà fosse riconosciuto invalido, tenuto conto della unitarietà inscindibile del rapporto dedotto in giudizio, che non potrebbe rimanere contemporaneamente regolato per alcuni dal testamento e per altri dalla legge; pertanto, ove la sentenza sia stata impugnata nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, il giudice deve ordinare che il contraddittorio venga esteso ai litisconsorti pretermessi” (Cass. Civ., n. 4452/2016; Cass. Civ., n. 8728/2005).

Tale principio trova la sua ragione d’essere nel fatto che l’impugnazione volta a far valere l’invalidità di un testamento è finalizzata ad ottenere una pronuncia in ordine ad un rapporto sostanzialmente unitario, ed ha per oggetto l’accertamento di uno status che non potrebbe operare se la statuizione non fosse emessa nei confronti di tutti coloro che, in quanto partecipi del rapporto stesso, siano interessati dalla successione (cfr. Cass. Civ., n. 1608/1975; Cass. Civ., n. 1261/1964).

Ad una diversa conclusione si deve, invece, pervenire, secondo la Cassazione, nel caso in cui l’azione sia diretta a far valere, non l’invalidità del testamento nel suo complesso, bensì quella di singole disposizioni in esso contenute. In questo caso, infatti, il litisconsorzio necessario sussiste soltanto tra gli eredi ed i beneficiari della disposizione impugnata, non, invece, nei confronti di coloro in favore dei quali il testamento contenga altre disposizioni che non siano state impugnate (Cass. Civ., n. 1462/1965).
Da ciò deriva, dunque, che non ricorre un litisconsorzio necessario tra eredi e legatari nei giudizi concernenti la sola validità giuridica della istituzione ereditaria e nei quali non siano individuabili contestazioni in ordine ai diritti dei legatari, poiché, in questo caso, l’eventuale accoglimento dell’impugnativa, mentre, da un lato, porrebbe nel nulla l’istituzione di erede, dall’altro, non pregiudicherebbe in alcun modo i legati, i quali sono dei negozi giuridici distinti (Cass. Civ., n. 968/1968).

Nel caso di specie, l’erede legittimo non ha impugnato la sola istituzione di erede o, comunque, una singola disposizione testamentaria, avendo, piuttosto, fatto valere genericamente l’annullabilità dell’intero testamento per incapacità naturale del testatore, potendone, dunque, derivare la sola caducazione del negozio nella sua interezza, non soltanto di singole disposizioni in esso contenute, stante l’unitaria inscindibilità del rapporto dedotto in giudizio, alla luce dei principi suindicati, da cui deriva la necessaria partecipazione in giudizio di tutti i beneficiari contemplati nel testamento, a prescindere dalla loro qualità di eredi o di legatari.


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