La questione sottoposta all’esame dei Giudici di legittimità era nata in seguito alla decisione di una donna di citare in giudizio la propria sorella al fine di procedere alla divisione dell’asse ereditario della madre defunta, sulla base della successione legittima.
In seguito all’accoglimento della domanda attorea, da parte del Tribunale, la convenuta proponeva appello, rilevando come il Giudice di primo grado non avesse tenuto conto, nel disporre la divisione ereditaria, del testamento olografo redatto dalla madre e ritrovato tardivamente.
La Corte territoriale, tuttavia, rigettava l’appello principale, accogliendo, invece, quello incidentale promosso dall’originaria attrice. I Giudici di seconde cure osservavano, infatti, come il testamento olografo ritrovato tardivamente, pur essendo ammissibile, non fosse indispensabile, in quanto correlato ad una domanda nuova proposta in appello e, pertanto, inammissibile.
L’originaria convenuta, rimasta soccombente all’esito di entrambi i gradi del giudizio di merito, decideva di ricorrere dinanzi alla Corte di Cassazione, deducendo, innanzitutto, la violazione degli artt. 112, 113 e 345 del c.p.c., nonché dell’art. 457 del c.c. La donna rilevava, infatti, come il deposito del testamento olografo della madre, da parte sua, non fosse stato finalizzato a sostenere una domanda nuova, inammissibile in appello, ma, piuttosto, a fondare le proprie difese ed eccezioni, consistenti nell’impossibilità di procedere alla divisione ereditaria sulla scorta della successione legittima.
Peraltro, la domanda di procedere alla divisione sulla base del testamento ritrovato, invece che ex lege, non poteva essere considerata una domanda nuova, non essendo stato mutato né il petitum né la causa petendi.
La ricorrente eccepiva, infine, come la Corte d’Appello non avesse tenuto conto del fatto che, una volta che era stato pubblicato il testamento, non si potesse più procedere alla divisione ex lege.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso.
Gli Ermellini hanno, innanzitutto, evidenziato come i Giudici di merito, nel pronunciare la propria decisione, si siano basati su quanto affermato da un precedente arresto della stessa Cassazione, in base a cui “nell’ambito della causa introdotta con domanda di divisione fondata su testamento pubblico, configura domanda nuova la pretesa che la divisione avvenga sulla scorta del, successivamente, ritrovato testamento olografo” (Cass. Civ., n. 6838/1991).
Nel caso di specie, tuttavia, la divisione dell’asse ereditario era stata chiesta sulla scorta della prospettazione di una successione legittima, posto che, all’epoca della domanda, la dante causa risultava essere morta intestata. Nelle more del giudizio era, però, stato ritrovato un suo testamento olografo e, sulla base di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 457 del c.c., il regolamento della successione secondo la volontà della de cuius deve necessariamente prevalere su quello ex lege.
Invero, concordemente alla costante giurisprudenza di legittimità, una volta accertata l’esistenza del testamento, il procedimento di divisione dell’eredità ex lege non poteva più essere portato a termine, stante la prevalenza della successione testamentaria su quella legittima (cfr. Cass. Civ., n. 533/1978).
Come evidenziato dai Giudici di legittimità, da ciò consegue che la mera mutazione del titolo posto a regolamento della successione, non incide sulla domanda di divisione proposta, non mutandone né il petitum, costituito sempre dai beni ereditari da dividere, né la causa petendi, rappresentata dall’esistenza della comunione del relitto di proprietà in dipendenza della successione mortis causa. Il diritto di proprietà è, infatti, un diritto autodeterminato e il suo titolo di acquisto non incide sulla domanda avanzata in forza del diritto acquistato, purché rimangano immutati i fatti posti a suo fondamento e gli elementi probatori acquisiti.
Nel caso di specie, la deduzione del testamento come titolo regolatore della successione e della richiesta divisione, non ha alterato gli elementi essenziali di tale domanda.
Da ciò risulta chiaramente sia come costituisse un elemento indispensabile il ritrovato testamento olografo prodotto in giudizio dalla ricorrente, sia come fosse del tutto possibile procedere ad una modifica della domanda di divisione. La stessa Cassazione ha, infatti, più volte avuto modo di affermare che “le diverse, e subordinate l’una all’altra, modalità di delazione ereditaria, configurano comunque un unico istituto e nel procedimento di scioglimento della comunione incidentale ereditaria le modalità di divisione non configurano una domanda, sicché la parte può sempre adattarle alle evenienze e sopravvenienze di causa” (cfr. Cass. Civ., n. 9367/2013; Cass. Civ., n. 264/2013).