Cass. pen. n. 33588/2023
In tema di truffa contrattuale, il momento di consumazione del reato deve essere individuato alla luce delle peculiarità del singolo accordo e della specifica volontà contrattuale, avuto riguardo alle modalità e ai tempi delle condotte, onde stabilire quando si è prodotto l'effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente, sicché, nel caso in cui siano inesistenti i prodotti oggetto di negoziazione, il reato si perfeziona con la stipula del contratto, in quanto è al momento dell'assunzione di un'obbligazione giuridicamente azionabile da parte del soggetto passivo che l'agente consegue effettivamente l'ingiusto profitto.
Cass. pen. n. 31897/2023
In tema di truffa, l'idoneità degli artifici e dei raggiri in danno di un organo della Pubblica Amministrazione postula che la condotta, secondo una valutazione da effettuarsi "ex ante", sia astrattamente capace di causare l'evento e oggettivamente adeguata ad attivare il procedimento in vista di un ingiusto vantaggio.
Cass. pen. n. 27061/2023
In tema di truffa, la persona offesa dal reato, titolare del diritto di querela, è il detentore del bene giuridico leso o messo in pericolo e, dunque, colui che subisce le conseguenze patrimoniali dell'azione delittuosa correlative al conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente, sicché, nel caso in cui il soggetto danneggiato non coincida con quello indotto in errore, la querela sporta da quest'ultimo è priva di ogni effetto.
Cass. pen. n. 5270/2022
È configurabile il delitto di truffa aggravata di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen. - costituente reato-presupposto della responsabilità di una società per azioni a totale partecipazione pubblica incaricata della gestione di un servizio pubblico - nel caso in cui le somme che rappresentano il profitto del reato siano destinate a tale società, di cui l'autore del reato abbia la legale rappresentanza, atteso che quest'ultima, pur avendo natura di ente pubblico economico, è distinta dalla persona fisica che la rappresenta, in quanto non opera tra le due, diversamente da quanto avviene con riguardo agli enti pubblici territoriali rispetto ai soggetti che per essi agiscono, alcun rapporto di immedesimazione organica. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo, nei confronti di una società per azioni integralmente capitalizzata da un comune, di una somma di denaro costituente profitto di una truffa in danno della regione, contestata al legale rappresentante della società).
Cass. pen. n. 30685/2021
Integra il reato di frode in commercio la consegna di un bene diverso, per caratteristiche essenziali, rispetto a quello pattuito, anche se avvenuta nell'ambito di una trattativa individuale, non richiedendo la norma incriminatrice l'offerta al pubblico del bene o l'idoneità della condotta a trarre in inganno una pluralità di consumatori quale elemento costitutivo del reato.
Cass. pen. n. 22957/2021
In caso di truffa compiuta da un promotore finanziario mediante la vendita di prodotti di borsa senza fornire le necessarie informazioni circa tipologia e grado di rischio dell'investimento, il reato si consuma, non nel momento in cui il medesimo percepisce le provvigioni, bensì in quello, ove successivo, in cui sono accreditate sul conto corrente della vittima le somme, conseguenti all'investimento, depauperate dalle perdite.
Cass. pen. n. 5046/2020
In tema di truffa contrattuale, l'induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto. (Conf. Sez. 2 n. 4849 del 1974, Rv. 127456). (Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 16/01/2020)
Cass. pen. n. 3560/2020
L'aggravante della minorata difesa in relazione al luogo di commissione del reato, è configurabile quando, secondo una valutazione in concreto, ricorrono situazioni oggettive idonee ad abbattere o affievolire le capacità reattive della vittima in relazione al tipo di reato cui si correla l'evento circostanziale. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato la sussistenza dell'aggravante in relazione al delitto di truffa commesso dall'amministratore di una società di investimento che concludeva operazioni di vendita di diamanti, a prezzo fraudolentemente "gonfiato", all'interno di filiali di istituti bancari, rilevando come la condotta era stata favorita dall'affidamento che il luogo istituzionale ingenerava nei compratori, in termini sia di correttezza che di legittimità dell'offerta di vendita).
Cass. pen. n. 30726/2020
In tema di truffa, la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di truffa aggravata in danno di ente pubblico, per aver chiesto ed ottenuto, mediante la presentazione di false rendicontazioni, corrispettivi per attività di consulenza legale, in realtà mai eseguita o eseguita in termini temporali diversi da quelli rendicontati). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TRENTO, 26/06/2019)
Cass. pen. n. 23940/2020
In tema di truffa contrattuale commessa mediante la compravendita di merci, il raggiro può essere integrato da una serie preordinata di acquisti successivi, dapprima per importi regolarmente onorati, in modo da ingenerare nel venditore l'erroneo convincimento di trovarsi di fronte a un contraente solvibile e degno di credito, e poi per ulteriori importi che non vengono invece pagati, purché l'inadempimento degli obblighi contrattuali sia l'effetto di un precostituito proposito fraudolento, e l'eventuale mancanza di diligenza o di prudenza da parte della persona offesa non esclude la idoneità del mezzo, in quanto determinata dalla fiducia che l'agente ha saputo conquistarsi presso la controparte contrattuale. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 03/07/2019)
Cass. pen. n. 27114/2020
In tema di truffa, è configurabile il reato tentato e non consumato nel caso di consegna del denaro o del bene sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria allertata dalla persona offesa (c.d. "consegna controllata"), in quanto l'atto di disposizione patrimoniale non avviene per l'induzione in errore in cui sia incorsa la vittima, nè si è realizzato il profitto tramite l'acquisizione della disponibilità autonoma e definitiva della cosa. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, in caso di estorsione, il reato si consuma non appena l'estorsore riceve il bene dal soggetto passivo e ciò perché l'ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento del reato rispetto alla costrizione derivante dalla violenza o minaccia). (Rigetta, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 02/08/2019)
Cass. pen. n. 42032/2019
Non integra il delitto di calunnia l'utilizzo di una carta di identità falsificata, presentata allo sportello di un istituto bancario per commettere una truffa, in quanto la fattispecie di calunnia cd. reale, consistente nel simulare a carico di qualcuno le tracce di un reato, si realizza solo nell'ambito del rapporto con l'autorità giudiziaria o con altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire.
Cass. pen. n. 35590/2019
In tema di truffa, l'ottenimento con generalità false dell'apertura di un conto corrente bancario può costituire ingiusto profitto con correlativo danno della banca, costituito dalla sostanziale assenza della benché minima garanzia di affidabilità del correntista, atteso che la disponibilità di un conto corrente bancario dà al correntista la possibilità di emettere assegni e di fruire di tutti gli altri servizi connessi all'esistenza del rapporto in questione.
Cass. pen. n. 29628/2019
La falsa attestazione del dirigente medico relativa alla sua presenza in ufficio, direttamente incidente sull'ammontare del c.d. "monte ore" in eccedenza, integra il reato di truffa ai danni dell'ente pubblico a prescindere dalla non remunerabilità di detto "monte ore", poiché, mediante il sistema dei recuperi orari, ne deriva un danno immediato e diretto per la pubblica amministrazione conseguente alla mancata prestazione del servizio da parte del dipendente pubblico, considerato che l'amministrazione viene privata di prestazioni lavorative aventi contenuto patrimoniale, anche a carattere organizzativo, con ricadute sulla continuità ed efficienza del servizio.
Cass. pen. n. 25165/2019
Integra il delitto di truffa la condotta del soggetto che, mentendo in merito ai propri sentimenti ed al proposito di una vita in comune, ingenera nella vittima, a lui sentimentalmente legata, la falsa convinzione della realizzazione di quel progetto, inducendola al compimento di atti di disposizione patrimoniale a ciò destinati (nella specie, consistenti nell'acquisto e cointestazione di un immobile e di quote societarie).
Cass. pen. n. 17322/2019
La truffa è reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento e nel luogo in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore fa seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente individuato il "locus commissi delicti" nei luoghi in cui, ai fini dell'immatricolazione di autovetture importate dall'estero e rivendute a clienti nazionali, venivano assolti oneri fiscali a titolo di Iva in misura inferiore al dovuto, con correlativo danno per l'Erario e profitto economico per l'agente, a nulla rilevando il luogo della successiva commercializzazione dei veicoli).
Cass. pen. n. 55180/2018
Nel delitto di truffa, una volta accertato il nesso di causalità tra l'artificio e il raggiro e l'altrui induzione in errore, non è necessario stabilire l'idoneità in astratto dei mezzi usati, quando questi si siano dimostrati idonei in concreto, né vale ad escludere il delitto l'eventuale sospetto o dubbio serbato dalla persona offesa. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva valutato irrilevante, ai fini della configurazione del reato di truffa, il dubbio serbato dalla vittima in merito al comportamento degli imputati che, sostando presso gli stalli destinati ai veicoli, indossando apposite pettorine e rilasciando ricevute, chiedevano ed ottenevano per il parcheggio, in area comunale, somme di denaro non dovute sulla base del regolamento comunale, trattandosi di giorno festivo).
Cass. pen. n. 55170/2018
In tema di truffa contrattuale, l'ingiusto profitto, con correlativo danno del soggetto passivo, consiste essenzialmente nel fatto costituito dalla stipulazione del contratto, indipendentemente dallo squilibrio oggettivo delle rispettive prestazioni; ne consegue che la sussistenza o meno della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità deve essere valutata con esclusivo riguardo al valore economico del contratto in sé, al momento della sua stipulazione, e non con riguardo all'entità del danno risarcibile, che può differire rispetto al valore, in ragione dell'incidenza di svariati fattori concomitanti od anche successivi rispetto alla stipula, tra cui la decisione del "deceptus" di agire o meno in sede civile per l'annullamento del contratto.
Cass. pen. n. 53778/2018
Realizza l'ingiusto profitto integrante il delitto di cui all'art. 640 cod. pen. la persona fisica che, rivestendo cariche sociali o possedendo parte del capitale di una società dotata di autonomia patrimoniale, ponga in essere, in danno di terzi, artifici o raggiri in conseguenza dei quali il patrimonio della società risulti arricchito o le attività della medesima trovino nuovi spazi operativi. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il delitto di truffa esige soltanto la sussistenza di un nesso causale tra la condotta e il profitto, restando indifferente che sia un terzo a trarre beneficio dal raggiro).
Cass. pen. n. 33299/2018
Integra il delitto di truffa e non quello di insolvenza fraudolenta, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio, la condotta di chi transita con l'autoveicolo attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera. (Fattispecie relativa ad autotrasportatore che, in più occasioni, impegnava il varco riservato ai clienti Viacard e si faceva rilasciare dall'operatore il biglietto di mancato pagamento che gli consentiva di guadagnare l'uscita, così dando a intendere di aver impegnato la corsia sbagliata o di avere dimenticato il titolo di pagamento) .
Cass. pen. n. 25915/2018
L'eventuale uso di violenza o minaccia da parte di uno dei concorrenti nel reato di truffa per assicurare a sé o ad altri la percezione del profitto cui erano finalizzati gli artifizi e raggiri posti in essere, o comunque per guadagnare l'impunità, può essere ritenuto logico e prevedibile sviluppo della condotta finalizzata alla commissione di detto reato e, se realizzato, con conseguente configurabilità del reato di rapina, comporta che di questo debbano rispondere, a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p., anche gli altri concorrenti.
Cass. pen. n. 42867/2017
È configurabile il reato di truffa nei confronti di chi utilizza fotocopie contraffatte di documenti originali (nella specie rimasti non contraffatti), a nulla rilevando in senso contrario la mancata diligenza da parte della vittima nel non esigere dall'autore della condotta ingannatoria gli atti originali per verificarne la veridicità.
Cass. pen. n. 41767/2017
Integra il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato anziché quello di frode informatica, previsto dall'art.640-ter cod.pen l'inserimento negli apparecchi elettronici da gioco di una scheda informatica, attivabile a distanza, mediante la quale la quota di spettanza dell'erario non viene comunicata e, conseguentemente, versata all'amministrazione finanziaria, senza che ciò comporti alcuna alterazione del sistema informatico o telematico altrui. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'inserimento di una seconda scheda all'interno del medesimo apparecchio da gioco, non incide sul sistema informativo lecito, bensì funziona autonomamente, condividendo esclusivamente le periferiche di ingresso ed uscita).
Cass. pen. n. 35638/2017
Il reato di truffa ai danni di ente pubblico, richiedendo l'induzione in errore, presuppone che siano tratti in inganno i pubblici funzionari che operano per l'ente, non potendo la persona giuridica in quanto tale essere soggetto passivo di artifici e raggiri; ne consegue che nell'ipotesi in cui i responsabili degli artifici e raggiri siano i rappresentanti degli organi sociali dell'ente, è configurabile esclusivamente il reato di frode in pubbliche forniture che non richiede una condotta implicante i suddetti requisiti.
Cass. pen. n. 32056/2017
In tema di truffa contrattuale commessa mediante la compravendita di merci, non costituisce artificio o raggiro, ma mero inadempimento civilistico, la condotta dell'acquirente che, nel contesto di un rapporto commerciale con il fornitore protrattosi per un apprezzabile lasso di tempo e caratterizzato da ordinativi non pagati o pagati con titoli protestati, si presenti nuovamente dal medesimo chiedendo ed ottenendo di pagare l'arretrato in contanti e di acquistare altra merce a debito, senza peraltro saldare, alla scadenza, l'ulteriore importo dovuto, atteso che il comportamento di detto acquirente difetta di qualsivoglia carica decettiva, a fronte dalla piena consapevolezza, da parte del fornitore, di operare con un cliente mostratosi ripetutamente insolvente.
Cass. pen. n. 31652/2017
Il reato di truffa si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica abbiano fatto seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo e la "locupletatio" dell'agente, sicché, qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da assegni circolari, il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui ha sede la banca trattaria, dove avviene l'acquisizione da parte dell'autore del reato della relativa valuta.
Cass. pen. n. 29709/2017
Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., anche gli enti a formale struttura privatistica devono qualificarsi come "pubblici", in presenza dei seguenti requisiti, indicati dal legislatore all'art. 3 del D.L.vo n. 163 del 2006: a) la personalità giuridica; b) l'istituzione dell'ente per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; c) il finanziamento della attività in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure la sottoposizione della gestione al controllo di questi ultimi o la designazione da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, di più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta natura pubblicistica ad una società per azioni esercente il servizio di trasporto aereo, sottoposta al controllo ed alla vigilanza dell'ENAC e del Ministro dei Trasporti, titolare quest'ultimo del potere di revoca della concessione in caso di inadempienze gestionali).
Cass. pen. n. 24470/2017
In tema di truffa ai danni dello Stato od enti pubblici, non presenta di per sè caratteri di falsità, rilevanti ai fini dell'integrazione della condotta tipica del reato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dal lavoratore che, onde ottenere dall'ASL l'erogazione dell'aspettativa retribuita prevista dall'art. 42, comma quinto, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, si qualifichi convivente con il familiare portatore di "handicap" cui presta assistenza, sebbene dimori altrove, non potendo il concetto di convivenza essere ritenuto coincidente con quello di coabitazione, poiché in tal modo si darebbe un'irragionevole interpretazione restrittiva della disposizione citata, per effetto della quale si escluderebbe senza motivo dal beneficio il lavoratore che in effetti convive, ancorché soltanto limitatamente ad una certa fascia oraria nel corso della giornata, con il familiare bisognoso, proprio al fine di prestargli assistenza per un arco di tempo in cui quest'ultimo, altrimenti, ne sarebbe privo.
Cass. pen. n. 19217/2017
Non è configurabile il delitto di truffa quando il profitto, anche se conseguito fraudolentemente, è oggettivamente legittimo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per il reato di truffa, commesso attraverso la falsificazione del verbale di una commissione medico legale che aveva riconosciuto ad uno dei coimputati lo stato di inabilità e l'indennità sostitutiva di preavviso, relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro cui era stato indotto il Direttore generale di una A.U.S.L., rilevando che dall'istruttoria dibattimentale era, comunque, emersa la presenza di una patologia significativa in relazione alla quale era necessario disporre una perizia medico-legale al fine di accertarne le effettive condizioni di salute).
Cass. pen. n. 14730/2017
Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay"), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima.
Cass. pen. n. 9442/2017
In tema di controllo della produzione lattiero - casearia, il reato di truffa concorre con la violazione amministrativa prevista dall'art. 5, comma quinto, D.L. 28 marzo 2003, n.49, convertito in L. n.119 del 2003, poiché la diversità del fatto attiene alla presenza, nel solo reato di truffa, del requisito dell'elemento dell'artificio e del raggiro, assente invece nell'illecito amministrativo. (In applicazione di questo principio la S.C. ha accolto il ricorso del P.G. avverso la sentenza di assoluzione per il delitto di truffa aggravata, in relazione alla condotta dell'imputato che aveva costituito una società, in realtà fittizia, perché priva di strutture e beni, affinché essa figurasse, in modo simulato, quale "Primo Acquirente" di quote latte).
Cass. pen. n. 53074/2016
Correttamente viene attribuita la natura di ente pubblico, ai fini della configurabilità del reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n. 1, c.p., alla società SNAM RETE GAS s.p.a., in considerazione : 1) della indubbia connotazione pubblicistica dell'attività di trasporto e dispacciamento di una materia prima quale il gas naturale che soddisfa il bisogno energetico dell'intera collettività e si diffonde su tutto il territorio nazionale; 2) della partecipazione al capitale di enti pubblici quali Eni e Cassa depositi e prestiti; 3) del controllo svolto, sull'attività, dall'Autorità per l'energia elettrica che garantisce che i servizi di trasporto, rigassificazione e stoccaggio siano forniti a terzi secondo criteri non discriminatori e a tariffe regolate.
Cass. pen. n. 37400/2016
In tema di truffa, se il profitto è conseguito mediante un bonifico bancario, il reato si consuma con l'accreditamento della somma di denaro sul conto corrente del destinatario, ne consegue che, ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento all'istituto bancario del luogo in cui il destinatario del bonifico ha aperto il conto corrente.
Cass. pen. n. 30952/2016
Ai fini della configurabilità del reato di truffa, il giudizio sulla idoneità della condotta a trarre in inganno la vittima deve essere effettuato "ex post" ed in concreto, con la conseguenza che la non particolare raffinatezza degli artifizi utilizzati, ovvero la stato di vulnerabilità della vittima, non escludono l'offensività della condotta. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'inquadramento delle condotte manipolative, anche grossolane, nel reato di truffa trova il solo limite della incapacità della vittima, condizione patologica che impone il diverso inquadramento della condotta nella fattispecie di circonvenzione di persona incapace).
Cass. pen. n. 48044/2015
L'indebita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di una carta di credito integra il reato di cui all'art. 55, comma nono, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e non il reato di truffa, che resta assorbito in quanto l'adozione di artifici o raggiri è uno dei possibili modi in cui si estrinseca l'uso indebito di una carta di credito.
Cass. pen. n. 39895/2015
In tema di truffa aggravata ai danni dello Stato, costituisce atto di disposizione idoneo ad integrare il reato, la mancata esazione del credito tributario determinata dagli artifici e raggiri posti in essere dall'agente. (Fattispecie relativa all'immatricolazione in Italia di veicoli importati dall'estero, effettuata mediante la presentazione di documenti materialmente falsi comprovanti l'avvenuto pagamento dell'imposta, ovvero di dichiarazioni ideologicamente false attestanti il fatto che l'IVA non era dovuta, in quanto già precedentemente versata).
Cass. pen. n. 28085/2015
Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., anche gli enti a formale struttura privatistica devono qualificarsi come "pubblici", in presenza dei seguenti requisiti: a) la personalità giuridica; b) l'istituzione dell'ente per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; c) il finanziamento della attività in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure la sottoposizione della gestione al controllo di questi ultimi o la designazione da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, di più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la natura di ente pubblico di una azienda esercente il servizio di trasporto urbano, ritenuta in rapporto di dipendenza dal relativo comune).
Cass. pen. n. 25230/2015
Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay"), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima.
Cass. pen. n. 24499/2015
In tema di truffa contrattuale commessa mediante la compravendita di merci, il raggiro può essere integrato da una serie preordinata di acquisti successivi, dapprima per modesti importi regolarmente onorati, in modo da ingenerare nel venditore l'erroneo convincimento di trovarsi di fronte a un contraente solvibile e degno di credito, e poi per importi maggiori che non vengono invece pagati, purché l'inadempimento degli obblighi contrattuali sia l'effetto di un precostituito proposito fraudolento - desumibile in base alle caratteristiche del fatto - come ad esempio la notevole differenza di importo tra i crediti onorati e quelli insoluti; né l'eventuale mancanza di diligenza o di prudenza da parte della persona offesa è atta ad escludere la idoneità del mezzo, in quanto determinata dalla fiducia che l'agente ha saputo conquistarsi presso la controparte contrattuale.
Cass. pen. n. 17655/2015
La condotta del pubblico ufficiale che, simulando l'esistenza di una situazione di pericolo immaginario per la vittima, induce la stessa a remunerarlo per ottenere la sua "protezione" non integra il reato di induzione indebita a dare o a promettere utilità di cui all'art. 319 quater c.p., stante la mancanza della condizione di assoggettamento della persona offesa all'esercizio di una potestà altrui, bensì il delitto di truffa aggravata, prevista a norma degli artt. 640, comma secondo, n. 2, e 61, n. 9, c.p..
Cass. pen. n. 17387/2015
La condotta di chi, mediante frode o inganno, si procura un ingiusto profitto ai danni di una prostituta integra il reato di sfruttamento della prostituzione se l'azione è posta in essere intenzionalmente al fine di profittare dei guadagni del meretricio, mentre invece configura la diversa fattispecie di truffa quando l'agente intende arrecare un qualsiasi danno al patrimonio della persona offesa al fine di procurarsi un indebito lucro.
Cass. pen. n. 52730/2014
La condotta di chi, inducendo in errore il giudice in un processo civile o amministrativo mediante artifici o raggiri, ottenga una decisione favorevole non integra il reato di truffa, per difetto dell'elemento costitutivo dell'atto di disposizione patrimoniale, anche quando è riferita all'emissione di un decreto ingiuntivo, poiché quest'ultima attività costituisce esercizio della funzione giurisdizionale.
Cass. pen. n. 943/2014
Ai fini della sussistenza del reato di truffa, costituisce artifizio o raggiro il rilascio di assegni di conto corrente tratti su un conto per cui viene poi falsamente presentata denuncia di smarrimento del carnet, rendendosi in tal modo inefficace proprio il titolo raffigurato invece come valido al momento del rilascio.
Cass. pen. n. 5801/2014
In tema di truffa contrattuale, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria. (Fattispecie relativa alla promessa di vendita di un immobile che gli imputati assicuravano essere regolare, omettendo di riferire al contraente che una parte rilevante dello stesso era, invece, abusiva).
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Sussiste il reato di truffa "contrattuale" anche nell'ipotesi in cui venga pagato un giusto corrispettivo a fronte della prestazione truffaldinamente conseguita, posto che l'illecito si realizza per il solo fatto che la parte sia addivenuta alla stipulazione del contratto, che altrimenti non avrebbe stipulato, in ragione degli artifici e dei raggiri posti in essere dall'agente. (Fattispecie relativa alla promessa di vendita di un immobile che gli imputati assicuravano essere regolare, omettendo di riferire al contraente che una parte rilevante dello stesso era, invece, abusiva).
Cass. pen. n. 5568/2014
Integra gli estremi della truffa ai danni dell'INPS, in presenza di una prestazione lavorativa effettiva, l'interposizione fittizia da parte del datore di lavoro, nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro apparente sia gravato da oneri contributivi inferiori rispetto a quelli che graverebbero sul datore di lavoro effettivo o interponente, nel qual caso si configura un danno ingiusto a carico dell'INPS, costituito dal risparmio contributivo.
Cass. pen. n. 51882/2013
In tema di truffa, ricorre l'aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, c.p., qualora il fatto sia commesso in danno della società Lottomatica spa, che, pur se costituita come società di capitali, svolge attività accessoria e meramente strumentale rispetto all'Azienda autonoma monopoli di Stato, della quale è concessionaria per la rete telematica e titolare unica dei nulla osta all'esercizio degli apparecchi di gioco lecito, con il compito di assicurare che la rete telematica contabilizzi le somme giocate, le vincite ed il prelievo erariale unico e per tale ragione riveste la qualifica di agente contabile, assoggettata di conseguenza al controllo della Corte dei Conti.
Cass. pen. n. 51760/2013
In tema di truffa contrattuale, l'ingiusto profitto, con correlativo danno del soggetto passivo, consiste essenzialmente nel fatto costituito dalla stipulazione del contratto, indipendentemente dallo squilibrio oggettivo delle rispettive prestazioni; ne consegue che la sussistenza o meno della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità deve essere valutata con esclusivo riguardo al valore economico del contratto in sé, al momento della sua stipulazione, e non con riguardo all'entità del danno risarcibile, che può differire rispetto al valore, in ragione dell'incidenza di svariati fattori concomitanti od anche successivi rispetto alla stipula.
Cass. pen. n. 34986/2013
La previsione del reato di false attestazioni nella dichiarazione finalizzata al rimpatrio del denaro e delle attività detenute, alla data indicata dalla legge, fuori dal territorio dello Stato, non esclude l'applicazione della norma incriminatrice della truffa aggravata in danno dello Stato, anche nella forma del tentativo, se la condotta si arricchisce in concreto di artifici diretti ad ottenere i vantaggi fiscali previsti dalla legge mediante l'induzione in errore dell'amministrazione finanziaria circa il momento temporale in cui dette somme sono effettivamente rientrate in Italia. (Fattispecie in cui l'agente, non riuscendo a riportare il denaro in Italia nel termine fissato dalla legge, al fine di far risultare il rispetto della scadenza, aveva fatto chiedere al padre un prestito per un importo pari a quello da far rientrare, e, tramite una banca estera, aveva fatto pervenire tale somma sul suo conto, riservandosi di utilizzare le disponibilità detenute fuori Italia per estinguere il debito del genitore).
Cass. pen. n. 32341/2013
Commette il delitto di truffa chi, nell'acquistare un veicolo, fa uso di documenti falsi ai fini dell'intestazione dello stesso, effettua il pagamento in parte in contanti ed in parte con un titolo di credito tratto su un conto corrente privo di fondi ed intestato ad una terza persona, e, poi, ritirato il bene, fa perdere le proprie tracce.
Cass. pen. n. 27719/2013
Commette il delitto di truffa, aggravata ex art. 61, n. 11 c.p., il Presidente di una società (nella specie una spa che gestiva una tratta autostradale) che si faccia rimborsare come spese di rappresentanza quelle, invece, effettuate per organizzare pranzi e ricevimenti di natura eminentemente politica. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che possono considerarsi spese di rappresentanza solo quelle destinate a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell'ente, al fine di accrescerne il prestigio e darvi lustro nel contesto sociale in cui esso si colloca).
Cass. pen. n. 18762/2013
Nel delitto di truffa, mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l'elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l'effetto di produrre - mediante la "cooperazione artificiosa della vittima" che, indotta in errore dall'inganno ordito dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione - la perdita definitiva del bene da parte della stessa (Fattispecie in tema di mancata corresponsione ad una dipendente, da parte del datore di lavoro, di indennità di malattia e assegni familiari portati comunque a conguaglio dall'Inps, in cui la S.C. ha escluso la truffa per difetto dell'elemento del danno, ravvisando in astratto la configurabilità del reato di appropriazione indebita).
Cass. pen. n. 12604/2013
Non integra il reato di truffa la condotta di chi consegni alcuni assegni postdatati in pagamento di lavorazioni su alcuni gioielli e, successivamente, presenti denuncia di furto dei titoli, dal momento che la condotta fraudolenta, consistita nella denuncia di furto, non può essere posta in essere dopo il conseguimento del profitto, realizzatosi con la fruizione del servizio di lavorazione dei gioielli.
Cass. pen. n. 8435/2013
Non integra il reato di truffa la condotta del lavoratore dipendente che richieda di fruire dei permessi retribuiti per assistere un familiare affetto da "handicap" ricoverato in residenza per anziani, dichiarando che lo stesso non si trova "ricoverato a tempo pieno". (Nella specie la Corte ha ritenuto che il ricovero in una casa di riposo, garantendo esclusivamente una assistenza sanitaria di base, a carattere non continuativo, non possa essere assimilato alla permanenza in una struttura di tipo ospedaliero ed ha, quindi, annullato senza rinvio la sentenza di condanna escludendo anche ogni ipotesi di falso).
Cass. pen. n. 3724/2013
In tema di appalto pubblico di servizi, non è configurabile il delitto di peculato, ma eventualmente quelli di truffa o malversazione, nella condotta di indebita gestione e destinazione, da parte dell'appaltatore, di somme di provenienza pubblica, la cui ricezione costituisca il pagamento, da parte dell'appaltante soggetto pubblico, del corrispettivo per l'attività di fornitura di un servizio pattuito. (Fattispecie relativa a distrazione di somme versate dallo Stato a cooperativa aggiudicataria di gara di appalto per la fornitura di beni e servizi a favore di immigrati clandestini, trattenuti presso centri di permanenza).
Cass. pen. n. 44125/2012
Integra il reato di truffa, e non quello di gestione infedele, il fatto di chi, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento su base individuale, o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, ponga in essere con raggiri ed artifici operazioni che arrecano danno agli investitori, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Cass. pen. n. 15955/2012
Integra il delitto di truffa ai danni dell'INPS la produzione di una falsa autocertificazione sull'insussistenza di rapporti di collegamento tra le imprese che hanno posto in mobilità i lavoratori e quelle interessate alla nuova assunzione dei medesimi, volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici contributivi di cui agli artt. 8, comma secondo e 25, comma nono L. 223 del 1991, connessi all'assunzione di lavoratori in mobilità. (In motivazione, la Corte ha escluso che il comportamento in contestazione potesse integrare il reato di cui all'art. 316 ter, c.p., in quanto l'illecito risparmio ottenuto fraudolentemente non trova collegamento con alcuna erogazione da parte della p.a.).
Cass. pen. n. 11699/2012
È configurabile il concorso tra il reato di falsificazione od alterazione di carte di credito (art. 55, comma nono, seconda parte, D. L.vo n. 231 del 2007) ed il reato di truffa.
Cass. pen. n. 155/2012
Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, l'atto di disposizione patrimoniale, quale elemento costitutivo implicito della fattispecie incriminatrice, consiste in un atto volontario, causativo di un ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall'errore indotto da una condotta artificiosa. Ne consegue che lo stesso non deve necessariamente qualificarsi in termini di atto negoziale, ovvero di atto giuridico in senso stretto, ma può essere integrato anche da un permesso o assenso, dalla mera tolleranza o da una "traditio", da un atto materiale o da un fatto omissivo, dovendosi ritenere sufficiente la sua idoneità a produrre un danno.
Cass. pen. n. 46890/2011
Il semplice pagamento di merci effettuato mediante assegni di conto corrente privi di copertura non è sufficiente a costituire, di regola, raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo e a indurre alla conclusione del contratto, ma concorre a realizzare la materialità del delitto di truffa quando sia accompagnato da un "quid pluris", da un malizioso comportamento dell'agente, da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sull'apparente onestà delle intenzioni del soggetto attivo e sul pagamento degli assegni.
Cass. pen. n. 36891/2011
Integra il reato di truffa la condotta dell'avvocato che, approfittando del rapporto fiduciario e dell'estraneità alle questioni giuridiche della persona offesa, proponga e faccia sottoscrivere al proprio assistito - nella specie all'esito di un procedimento civile per risarcimento danni conclusosi con sentenza che accerta e liquida l'ammontare del danno - il patto di quota lite, tacendone l'illiceità nonché l'entità sproporzionata dell'importo derivante a titolo di compenso delle prestazioni professionali.
Cass. pen. n. 32863/2011
La fattispecie di peculato si differenzia da quella di truffa, aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 9 c.p., perché l'appropriazione ha quale presupposto di fatto il possesso o comunque la disponibilità del bene in capo al soggetto agente, per ragioni del suo ufficio o servizio, che quindi, per appropriarsi del bene, non è costretto ad acquisirne fraudolentemente il possesso.
Cass. pen. n. 17106/2011
Non integra il reato di truffa la condotta dell'avvocato che si faccia dare un'anticipazione sugli onorari al momento dell'assunzione di un incarico giudiziale e che poi non dia inizio al contenzioso, ponendo in essere raggiri per tacitare la richiesta di informazioni sull'andamento della controversia e quindi per evitare la restituzione di quanto indebitamente percepito, dal momento che la condotta fraudolenta, ai fini dell'integrazione della fattispecie, non può essere successiva alla ricezione dell'ingiusto profitto.
Cass. pen. n. 13536/2011
Integra gli estremi del reato di truffa la condotta del dipendente di un istituto di credito che crei una fittizia disponibilità bancaria a favore di un terzo, ed emetta assegni che poi sono pagati dall'istituto sull'erroneo presupposto dell'esistenza della provvista.
Cass. pen. n. 12795/2011
Il delitto di truffa si consuma nel momento del conseguimento, da parte dell'agente, del profitto della propria attività criminosa. (In applicazione del principio, la Corte, in fattispecie di truffa consistita nell'importazione, senza versamento dell'Iva, di veicoli dall'estero e di loro successiva rivendita in Italia, ha ritenuto consumato il reato nel momento e luogo del mancato pagamento d'imposta).
Cass. pen. n. 1235/2011
È configurabile un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale (artt. 2 ed 8, D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74) ed il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma secondo, n. 1, c.p.), in quanto qualsiasi condotta fraudolenta diretta alla evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all'interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni. (La Corte, richiamando il cosiddetto principio di assimilazione sancito dall'art. 325 del T.F.U.E., ha precisato che le predette fattispecie penali tributarie, repressive anche delle condotte di frode fiscale in materia di I.V.A., esauriscono la pretesa punitiva dello Stato e dell'Unione Europea perché idonee a tutelare anche la componente comunitaria, atteso che la lesione degli interessi finanziari dell'U.E. si manifesta come lesiva, in via diretta ed indiretta, dei medesimi interessi).
Cass. pen. n. 44379/2010
In tema di truffa, l'ottenimento con generalità false dell'apertura di un conto corrente bancario può costituire ingiusto profitto con correlativo danno della banca costituito dalla sostanziale assenza della benché minima garanzia di affidabilità del correntista, atteso che la disponibilità di un conto corrente bancario dà la possibilità di emettere assegni oltre che di fruire di tutti gli altri servizi connessi all'esistenza del rapporto in questione.
Cass. pen. n. 42719/2010
Integra l'elemento costitutivo del reato di truffa anche la sola menzogna, costituendo una tipica forma di raggiro.
Cass. pen. n. 41405/2010
Integra il delitto di tentata truffa la condotta posta in essere dal soggetto che abbia formulato sotto falso nome una proposta contrattuale di acquisto di un bene, accompagnandola con una conferma scritta dell'ordinativo trasmessa via fax al titolare di un esercizio commerciale, il quale l'abbia definitivamente respinta solo dopo essere stato informato dalle forze di polizia dell'esistenza di una condotta truffaldina ordita ai suoi danni.
Cass. pen. n. 37859/2010
In tema di truffa contrattuale, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria.
Cass. pen. n. 37855/2010
In tema di truffa contrattuale, qualora l'agente sia l'acquirente che paghi con un assegno successivamente risultato non negoziabile e la parte lesa il venditore, il reato si consuma nel momento in cui quest'ultima consegna il bene all'agente e costui paga con l'assegno non negoziabile; in tal caso la competenza territoriale è del Tribunale nel cui circondario è avvenuta la consegna dell'assegno in pagamento mentre nessun rilievo svolge, a tal fine, la circostanza che la parte lesa venga a conoscenza di essere truffata in un momento ed in un luogo diverso da quello in cui ha ricevuto l'assegno.
Cass. pen. n. 35352/2010
In tema di truffa, la natura illecita del patto intercorso con la vittima non impedisce la condanna dell'imputato alla restituzione della somma di denaro versatagli dalla vittima, poiché unica eccezione alla ripetibilità dell'indebito è data dalla prestazione contraria al buon costume (art. 2035 c.c.), mentre va ricondotto allo schema dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di contratto nullo per illiceità della causa, contraria all'ordine pubblico. (Fattispecie relativa al reato di truffa aggravata, consistente nell'ottenere una somma di denaro dietro la falsa promessa di un'assunzione presso le Poste Italiane S.p.A.).
Cass. pen. n. 35346/2010
Integra il reato di estorsione, e non quello di truffa, la prospettazione di un male futuro per la vittima in termini di evento certo e realizzabile ad opera del soggetto agente o di altri, poiché in tal caso la vittima é posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato. (La Corte ha precisato che ricorre invece il reato di truffa se é prospettato un male come possibile ed eventuale, in ogni caso non proveniente direttamente o indirettamente dal soggetto agente, in modo che la vittima non sia coartata ma si determini alla prestazione perché tratta in errore.
Cass. pen. n. 28752/2010
Integra il delitto di truffa, perché costituisce elemento di artificio o raggiro, la condotta di consegnare in pagamento, all'esito di una transazione commerciale, un assegno di conto corrente bancario postdatato, contestualmente fornendo al prenditore rassicurazioni circa la disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria.
Cass. pen. n. 11989/2010
Il reato di violazione di domicilio può concorrere formalmente con quello di truffa, poiché incriminano condotte diverse, caratterizzate da eventi diversi (nella violazione di domicilio la condotta ingannatoria è strumentale all'evento-introduzione nell'altrui dimora; la truffa incrimina la condotta decettiva in quanto strumentale al conseguimento dell'evento-ingiusto profitto con altrui danno), e tutelano beni giuridici diversi (In motivazione, la Corte ha peraltro osservato che il riferimento al bene giuridico tutelato non è decisivo ai fini dell'individuazione della <
>, potendo ingenerare dubbi nel caso dei reati plurioffensivi).
Cass. pen. n. 8584/2010
L'integrazione del reato di truffa finalizzata all'assunzione ad un pubblico impiego, comporta che l'illiceità negoziale, che di per sé comporterebbe unicamente le conseguenze di cui all'art. 2126 c.c., si caratterizzi per il contrasto con norme fondamentali e generali o con principi basilari dell'ordinamento. (Nella specie, relativa ad assunzione mediante false attestazioni dell'imputato come infermiere alle dipendenze di azienda ospedaliera, la Corte ha evidenziato in motivazione il coinvolgimento dell'interesse essenziale collettivo alla tutela della salute cui corrisponde la necessità di specifici requisiti di idoneità professionale, con conseguente danno patrimoniale consistente nella corresponsione del salario).
Cass. pen. n. 5447/2010
Integra il delitto di truffa aggravata dall'abuso di poteri o dalla violazione di doveri inerenti una pubblica funzione, e non quello di peculato, la condotta del curatore fallimentare il quale, falsificando dei mandati di pagamento mediante l'apposizione della firma apocrifa del giudice delegato, si appropria di somme relative all'attivo fallimentare depositate sui conti bancari intestati alla procedura concorsuale.
Cass. pen. n. 5428/2010
Il reato di truffa si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica abbiano fatto seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo e la "locupletatio" dell'agente, sicché, qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da assegni circolari, il momento della sua consumazione è quello dell'acquisizione da parte dell'autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, essendo irrilevante, ai fini del vantaggio patrimoniale dell'agente, il momento della consegna dei titoli da parte del "deceptus". (Fattispecie in tema di competenza per territorio).
Cass. pen. n. 45096/2009
Il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente.
Cass. pen. n. 43347/2009
Integra il reato di truffa contrattuale la condotta del funzionario di banca il quale, minimizzando i rischi e non rivelando con completezza tutti gli elementi dell'operazione finanziaria proposta al cliente (nella specie: vendita di prodotti finanziari atipici, cosiddetti "swaps"), consapevolmente tragga vantaggio per conto dell'istituto di credito, ai fini della vendita medesima, dall'inesperienza e dalla ignoranza in materia del compratore. (Ha specificato la Corte che il reato in oggetto è a consumazione prolungata, cioè si realizza ogni volta in cui si determina - alla scadenza di ogni contratto sottoscritto dall'investitore - la sua perdita economica con il profitto ingiusto per la banca, mentre la condotta dell'agente perdura, ugualmente, fino alla scadenza di ogni singolo contratto).
Cass. pen. n. 43026/2009
Il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria può concorrere con quello di truffa, in quanto è un reato di pericolo il cui bene tutelato è il corretto funzionamento, nell'interesse degli investitori, dei mercati mobiliari attraverso l'opera di soggetti abilitati, mentre il reato di truffa è reato di danno, che si consuma con la diminuzione patrimoniale del soggetto passivo e l'arricchimento dell'agente, per mezzo di artifici e raggiri.
Cass. pen. n. 39314/2009
La condotta di chi, inducendo in errore il giudice in un processo civile o amministrativo mediante artifici o raggiri, ottenga una decisione favorevole non integra il reato di truffa, per difetto dell'elemento costitutivo dell'atto di disposizione patrimoniale, anche quando è riferita all'emissione di un decreto ingiuntivo, poiché quest'ultima attività costituisce esercizio della funzione giurisdizionale.
Cass. pen. n. 9773/2009
Ricorre il delitto di truffa, e non l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 16, comma terzo, D.L.vo Lgt. n. 788 del 1945 relativa all'indebita percezione delle prestazioni di cassa integrazione, se la condotta tenuta per conseguire l'indebita integrazione salariale si qualifica per particolari accorgimenti, per speciali astuzie, quindi per un "quid pluris" rispetto al "mendacio", capaci di eludere le comuni e normali possibilità di controllo dell'ente previdenziale. (Nella fattispecie la Corte ha ravvisato la truffa nella predisposizione, ai fini del raggiro, di modelli già firmati in bianco dal lavoratore, per la percezione illegittima del beneficio).
Cass. pen. n. 2808/2009
Nel delitto di truffa, il danno della vittima può realizzarsi non soltanto per effetto di una condotta commissiva, bensì anche per effetto di un suo comportamento omissivo, nel senso che essa, indotta in errore, ometta di compiere quelle attività intese a fare acquisire al proprio patrimonio una concreta utilità economica, alla quale ha diritto e che rimane invece acquisita al patrimonio altrui. (Fattispecie nella quale l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, indotta in errore sull'identità dell'effettivo "primo acquirente" del latte prodotto, causato da fittizia interposizione di società cooperative tra produttore del latte e acquirente finale, aveva omesso di richiedere il pagamento dei prelievi supplementari sull'eccedenza delle relative quote) V. sez. II civ., 27 luglio 2006, n. 17106
Cass. pen. n. 1162/2009
In tema di truffa aggravata ai danni dello Stato, dà luogo a tale reato e non a quello di cui all'art. 316 ter c.p. la condotta di chi produca la falsa autocertificazione di essere cittadino italiano o cittadino comunitario a sostegno della domanda volta ad ottenere l'assegno previsto dall'art. 1 della L. n. 266 del 2005 per ciascun figlio nato o adottato.
Cass. pen. n. 40260/2008
Integra il delitto di truffa, e non quello di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la condotta di colui che abbia organizzato una manifestazione teatrale, in realtà non tenutasi, e provveduto alla vendita dei relativi biglietti facendo intendere agli acquirenti che l'incasso sarebbe stato devoluto ad una associazione assistenziale.
Cass. pen. n. 21409/2008
È configurabile il concorso materiale e non l'assorbimento tra il reato di falso in atto pubblico e quello di truffa quando la falsificazione costituisca artificio per commettere la truffa ; in tal caso, infatti, non ricorre l'ipotesi del reato complesso per la cui configurabilità è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro e non quando siano le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico a determinare una occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati.
Cass. pen. n. 10085/2008
Ai fini dell'integrazione della fattispecie criminosa di truffa occorre un effettivo depauperamento economico del soggetto passivo, nella forma del danno emergente o del lucro cessante. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso rilevando che la condotta dell'imputato, il quale aveva abusato della qualità di amministratore di un condominio creando l'apparenza del conferimento dei prescritti poteri autorizzativi, integrava il reato di truffa perché il conseguimento della disponibilità di un fido bancario, con il conseguente incasso della somma di denaro, aveva comportato l'esposizione debitoria dell'amministrazione condominiale, suscettibile di esecuzione e quindi idonea a realizzare l'alterazione dell'equilibrio patrimoniale preesistente).
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L'integrazione del reato di truffa non implica la necessaria identità fra la persona indotta in errore e la persona offesa, e cioè titolare dell'interesse patrimoniale leso, ben potendo la condotta fraudolenta essere indirizzata ad un soggetto diverso dal titolare del patrimonio, sempre che sussista il rapporto causale tra induzione in errore e gli elementi del profitto e del danno. (Fattispecie in cui il soggetto agente, amministratore di un condominio, aveva ottenuto la disponibilità di un fido bancario per mezzo degli artifici e raggiri costituiti dall'esibizione di un verbale di assemblea condominiale portante le false firme del presidente e del segretario dell'assemblea, e quindi aveva incassato la somma di denaro determinando all'amministrazione condominiale il danno dell'esposizione debitoria in favore dell'istituto bancario, destinatario della condotta fraudolenta).
Cass. pen. n. 7181/2008
La truffa contrattuale si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della dazione di un bene economico, bensì nel momento in cui si verifica l'effettivo conseguimento del bene da parte del soggetto agente e la definitiva perdita dello stesso da parte della vittima.
Cass. pen. n. 37409/2007
In tema di rapporti fra il reato di frode fiscale, di cui all'art. 2 D.L.vo 10 marzo 2000 n. 74, e quello di truffa aggravata in danno dello Stato, di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, c.p., se per un verso deve escludersi che operi il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p. (mancando l'identità naturalistica del fatto, dal momento che la frode fiscale richiede un artificio peculiare mentre la truffa, dal canto suo, richiede l'induzione in errore ed il danno, indifferenti per il reato tributario), deve per altro verso riconoscersi l'operatività del principio di consunzione, per il quale è sufficiente l'unità normativa del fatto, desumibile dall'omogeneità tra i fini dei due precetti, con conseguente assorbimento dell'ipotesi meno grave in quella più grave; condizione, questa, riconoscibile, nella specie, per il fatto che l'apprezzamento negativo della condotta è tutto ricompreso nella più grave ipotesi di reato, costituita dalla frode fiscale.
Cass. pen. n. 35608/2007
Non integra il delitto di truffa, per carenza degli elementi tipici degli artifici o raggiri, la condotta del creditore che richieda ed ottenga l'emissione di un decreto ingiuntivo sulla base di un diritto di credito già soddisfatto.
Cass. pen. n. 32849/2007
Dà luogo alla configurabilità del reato di truffa aggravata di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, c.p. e non a quella dei reati di cui all'art. 316 ter o all'art. 640 bis c.p., la condotta di colui il quale si procuri l'esenzione dal pagamento del c.d. ticket sanitario mediante la falsa dichiarazione, sulla ricetta rilasciata dal medico convenzionato, di trovarsi nelle condizioni all'uopo previste dalla legge.
Cass. pen. n. 26289/2007
Integra il delitto di truffa, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio, la condotta di chi transita con l'autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera.
Cass. pen. n. 26256/2007
Il momento consumativo del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche coincide con quello della cessazione dei pagamenti, che segna anche la fine dell'aggravamento del danno, in ragione della natura di reato a consumazione prolungata. (Sulla base di questo principio la Corte ha escluso l'illegittimità del sequestro per equivalente finalizzato alla confisca, che era stato disposto nonostante che il contratto di mutuo allo scopo fosse precedente all'entrata in vigore della legge n. 300 del 2000, che ha inserito nel c.p. l'art. 640 quater).
Cass. pen. n. 22170/2007
È configurabile il delitto di cui all'art. 640, comma secondo, c.p. nel caso in cui un soggetto stipuli contratti per la prestazione di servizi — successivamente effettuata — in favore di una P.A., ponendo in essere artifici o raggiri consistiti nel dichiarare falsamente l'esistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per l'espletamento dell'attività pattuita, ed inducendo in errore l'ente pubblico anche sulle effettive modalità di esecuzione della prestazione, affidata a personale privo delle richieste capacità professionali. In tale caso, infatti, la riscossione degli importi liquidati quale corrispettivo delle prestazioni costituisce ingiusto profitto, cui corrisponde, per l'ente pubblico, il danno consistente nell'esborso di pubblico denaro in cambio di servizi espletati da soggetti non qualificati.
Cass. pen. n. 16629/2007
Integra il delitto di truffa, e non quello meno grave dell'insolvenza fraudolenta, l'utilizzazione della carta di credito ben oltre i limiti di solvenza, nel caso in cui l'autore non si sia limitato alla dissimulazione dello stato di insolvenza ma si sia avvalso di un complesso di modalità frodatorie costituite da artifici e raggiri. (Fattispecie in cui l'autore del fatto prima si accreditò presso i funzionari dell'istituto bancario quale agente di commercio e versò, per superare la loro ritrosia al rilascio della carta di credito, una consistente somma di denaro, e poi, ottenuta la carta, si affrettò a ritirare quasi per intero la provvista e a utilizzare la carta di credito in modo massiccio e continuo sul circuito internazionale, nella consapevolezza che al tempo non era operativo il sistema di sicurezza dell'immediato blocco della carta su detto circuito, che si avvaleva di lettori manuali).
Cass. pen. n. 15094/2007
Integra il delitto di truffa contrattuale l'acquisto di un immobile, di proprietà di un ente pubblico già concesso in locazione al privato acquirente, alla cui vendita l'ente pubblico si è determinato in forza dell'attestazione del privato, contraria al vero, dell'esistenza delle condizioni richieste dall'ente stesso per la cessione dell'immobile, pur quando il corrispettivo di vendita sia stato regolarmente pagato.
Cass. pen. n. 12969/2007
In tema di delitto di truffa, se la condotta tipica cagiona danno non solo al soggetto che, per effetto degli artifici e raggiri, pone in essere l'atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole, ma anche ad altri, seppure nella forma della mancata acquisizione di un profitto, il diritto di querela spetta anche a questi ultimi. (Fattispecie in cui l'autore del fatto aveva indotto la vittima al pagamento di un premio assicurativo per una polizza solo fittiziamente stipulata, con danno anche per la Compagnia assicurativa per la mancata conclusione del contratto, che la vittima effettivamente era intenzionata a stipulare).
Cass. pen. n. 12910/2007
La previsione del reato di false attestazioni nella dichiarazione finalizzata al rimpatrio del denaro delle attività detenute, alla data indicata dalla legge, fuori dal territorio dello Stato, non esclude l'applicazione della norma incriminatrice della truffa aggravata in danno dello Stato, ove la condotta si arricchisca in concreto di artifici diretti ad ottenere i consistenti vantaggi fiscali e le altre agevolazioni previste dalla legge, con l'induzione in errore dell'amministrazione finanziaria circa il momento temporale in cui le somme di denaro detenute all'estero sono pervenute nella disponibilità dell'autore del fatto e circa la provenienza di dette somme. (Fattispecie in cui gli autori del fatto si erano rivolti, per mezzo di un commercialista, ad una società estera per la retrodatazione al giugno 2001 dell'emissione obbligazionaria di una società, e avevano preso accordi con altra società per «schermare» l'operazione di «scudo fiscale» attraverso tre mandati fiduciari).
Cass. pen. n. 9786/2007
È configurabile il reato di truffa aggravata ex art. 640, commi primo e secondo, n. 1, c.p., a carico di dipendenti di un ente pubblico i quali, facendo artificiosamente figurare le loro normali prestazioni lavorative come rientranti invece nell'ambito di un progetto-obiettivo specificamente finalizzato al miglioramento dei servizi, ottengano la indebita corresponsione dei compensi aggiuntivi previsti per la realizzazione di detto progetto.
Cass. pen. n. 563/2007
La stipula di un contratto preliminare di compravendita quale civile abitazione di parte di un immobile edificato in zona con destinazione alberghiera, operata dissimulando tale condizione amministrativa, integra il reato di truffa a carico del soggetto venditore.
Cass. pen. n. 40238/2006
In tema di delitto di truffa, costituisce raggiro il comportamento del soggetto, che, nella qualità di amministratore di una società, ne venda alcune quote omettendo di riferire all'acquirente, determinatosi all'affare per le prospettive di guadagno derivanti dall'essere quella società controllante di altra a rilevante capitale pubblico e con florida situazione economico-patrimoniale, i rischi di un'eventuale e futura revocatoria fallimentare avente ad oggetto le quote di partecipazione della società ceduta nella controllata, perché la revocatoria fallimentare colpisce un negozio fraudolento, che presuppone il consilium fraudis in capo al soggetto agente.
Cass. pen. n. 35185/2006
In materia di truffa contrattuale, la condotta del debitore che maliziosamente ometta di riferire di avere già integralmente ricevuto i corrispettivi della compravendita di beni immobili, unita alla reiterata garanzia nei confronti dell'istituto di credito che il prezzo di quelle vendite sarebbero state da lui utilizzate per ripianare i debiti, costituisce elemento idoneo ad indurre in errore la banca, perché si configura come quid pluris rispetto alla semplice promessa di adempimento non onorata.
Cass. pen. n. 34210/2006
La falsa attestazione del pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili.
Cass. pen. n. 34179/2006
Non integra il tentativo di truffa, per difetto dell'elemento del danno patrimoniale, l'apposizione sul parabrezza dell'automezzo di un certificato assicurativo falso, posto che tale condotta è limitata ad eludere l'accertamento di infrazioni amministrative senza che sia ipotizzabile un danno erariale, per la mancanza di uno spostamento di risorse economiche in favore del suo autore.
Cass. pen. n. 21112/2006
Non è configurabile il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.), né quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), bensì eventualmente quello di truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma secondo, numero 1, c.p.), nella condotta di chi, mediante false dichiarazioni sulla propria situazione patrimoniale, ottenga l'erogazione dell'indennità da «reddito minimo d'inserimento» prevista dal D.L.vo 18 giugno 1998 n. 237. Ciò in quanto le erogazioni pubbliche di natura assistenziale non possono ricomprendersi tra le «erogazioni pubbliche» prese in considerazione dalle norme incriminatrici di cui agli artt. 316 ter e 640 bis c.p., riferendosi queste ultime esclusivamente alle erogazioni di carattere economico-finanziario previste a sostegno delle attività economiche e produttive. (Nella fattispecie, la Corte, accogliendo il ricorso del procuratore generale, ha quindi annullato con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva ravvisato il meno grave reato di cui all'articolo 316 ter c.p., riqualificando l'originaria contestazione ex articolo 640, comma secondo, numero 1, c.p., ritenuta dal giudice di primo grado).
Cass. pen. n. 19996/2006
In tema di truffa contrattuale, la condotta illecita è integrata dall'omissione del contraente alienante, che consapevolmente non renda edotta la controparte acquirente dell'esistenza di un precedente contratto di vendita dello stesso bene in favore di terzi, a nulla rilevando l'eventuale invalidità del precedente contratto.
Cass. pen. n. 16315/2006
Integra il delitto di truffa e non quello di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento l'impossessamento di un telefono cellulare, ottenuto mediante il raggiro consistito nella falsa prospettazione al legittimo detentore di averne necessità per un'emergenza familiare. Infatti, il trasferimento del possesso della cosa è avvenuto con la collaborazione del soggetto passivo, ottenuta mediante frode, mentre nel reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento l'impossessamento viene realizzato mediante sottrazione invito domino.
Cass. pen. n. 10231/2006
La fattispecie criminosa di cui all'art. 316 ter c.p. ha carattere residuale e sussidiario rispetto alla fattispecie di truffa aggravata e non è con essa in rapporto di specialità, sicché ciascuna delle condotte ivi descritte (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, e omissioni di informazioni dovute) può concorrere ad integrare gli artifici ed i raggiri previsti dalla fattispecie di truffa, ove di questa figura criminosa siano integrati gli altri presupposti. (La Corte ha quindi chiarito che il mendacio ed il silenzio assumono le connotazioni «artificiose» o di «raggiro» in riferimento a specifici obblighi giuridici di verità, la cui violazione sia penalmente sanzionata, perché essi qualificano l'omessa dichiarazione o la dichiarazione contraria al vero come artificiosa rappresentazione di circostanze di fatto o manipolazione dell'altrui sfera psichica).
Cass. pen. n. 7226/2006
Con la trasformazione dell'ente pubblico economico «Azienda Torinese Mobilità» in società per azioni non è più configurabile l'aggravante inerente alla natura pubblica della persona offesa dal reato di truffa, in quanto la natura eventualmente pubblica del servizio prestato assume rilievo esclusivamente ai fini della qualifica dei soggetti agenti, secondo la concezione funzionale oggettiva accolta dagli artt. 357 e 358 c.p.
Cass. pen. n. 6695/2006
Non sussiste il concorso formale tra il reato previsto dall'art. 12 D.L. 3 maggio 1991, n. 143, conv. con modificazioni in legge 5 luglio 1991, n. 197 (uso indebito di carte di credito o di pagamento) ed il reato di truffa (art. 640 c.p.); infatti l'indebita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di una carta di credito integra il reato di cui al suddetto art. 12 e non il reato di truffa che viene assorbito in virtù del principio di cui all'art. 15 c.p., considerato che l'adozione di artifici o raggiri è uno dei possibili modi in cui si estrinseca l'uso indebito di una carta di credito.
Cass. pen. n. 3615/2006
La truffa ai danni dello Stato per percezione di prestazioni indebite di finanziamenti e contributi, erogati in ratei periodici, è reato a consumazione prolungata, perché il soggetto agente manifesta sin dall'inizio la volontà di realizzare un evento destinato a durare nel tempo, e quindi il momento consumativo del reato coincide con quello della cessazione dei pagamenti, che segna la fine dell'aggravamento del danno. (La Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità della società a responsabilità limitata, ai sensi della normativa del D.L.vo n. 231 del 2001, in assenza di elementi volti a dimostrare l'inesistenza della cosiddetta colpa dell'organizzazione, per i fatti commessi dall'amministratore unico in riferimento alle erogazioni dei ratei di finanziamento successive all'entrata in vigore della normativa sulla responsabilità degli enti, seppure riferibili ad un «mutuo allo scopo» concesso con D.M. precedente).
Cass. pen. n. 2677/2006
La distinzione tra concussione e truffa, che si pone solamente in riferimento alla concussione per induzione, va individuata nel fatto che nella concussione il privato mantiene la consapevolezza di dare o promettere qualcosa di non dovuto, mentre nella truffa la vittima viene indotta in errore dal soggetto qualificato circa la doverosità oggettiva delle somme o delle utilità date o promesse. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come tentativo di concussione della condotta del medico ospedaliero che aveva tentato di indurre una paziente a sottoporsi, dietro pagamento, ad un intervento di interruzione volontaria della gravidanza presso il proprio studio privato, rappresentandole falsamente l'impossibilità di effettuarlo presso la pubblica struttura).
Cass. pen. n. 1862/2006
Integra il reato di truffa aggravata, e non il reato di abuso della credulità popolare il cui elemento costitutivo e differenziato si individua nel turbamento dell'ordine pubblico e nell'azione rivolta nei confronti di un numero indeterminato di persone, il comportamento di colui che, sfruttando la fama di mago o di guaritore, ingeneri nelle persone offese il pericolo immaginario di gravi malattie e le induca in errore, procurandosi un ingiusto profitto con loro danno, facendo credere di poterle guarire o di poterle preservare con esorcismi o pratiche magiche o con la somministrazione e prescrizione di sostanze asseritamente terapeutiche.
Cass. pen. n. 1539/2006
Integra il delitto di truffa, fuori dall'ipotesi dell'amministratore unico di una società per azioni che ne sia anche unico azionista, il compimento da parte dell'amministratore di una S.p.A., in accordo col soggetto estraneo alla società, di un atto di disposizione patrimoniale in danno della società, seguito dall'induzione in errore degli organi societari di controllo (consiglio di amministrazione, collegio sindacale, collegio dei revisori e assemblea dei soci), impediti dagli artifici e raggiri nel loro intervento, che altrimenti potrebbe sostanziarsi nella revoca dell'amministratore e dell'atto di disposizione patrimoniale. (Fattispecie in cui l'amministratore delegato di una società di leasing finanziario, in complicità con il soggetto contraente, ha erogato somme di denaro per l'acquisto di beni da concedere in leasing, e poi ha indotto in errore gli organi societari con gli artifici e raggiri consistiti nel simulare l'esistenza dei beni oggetto del contratto di leasing, causando alla società il danno patrimoniale dell'erogazione di una somma di denaro per l'acquisto di beni appunto inesistenti).
Cass. pen. n. 46198/2005
Integra il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, e non già il reato meno grave di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, la condotta di allegazione di fatture per operazioni inesistenti volta al conseguimento dell'erogazione dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di una cospicua somma di denaro a titolo di agevolazione prevista dalla legge n. 488 del 1992, perché la produzione degli indicati falsi documenti costituisce il frutto di malizie ulteriori, produttive di una più penetrante induzione in errore del soggetto passivo. (La Corte ha precisato che la fattispecie di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, in ragione della clausola di riserva in favore della fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ha carattere sussidiario e, sebbene contenga un riferimento ampio a condotte di «utilizzo o presentazione di dichiarazioni e documenti falsi» non qualifica quelle condotte, che si concretizzano nell'uso degli artifici e raggiri propri della truffa).
Cass. pen. n. 40799/2005
Integra il reato di truffa l'attività di «sette aduse a carpire la credulità degli adepti» cui vengono anche sollecitate offerte economiche di notevole consistenza. (Nella specie la Corte ha escluso la possibilità di equiparare tali attività a quelle religiose in quanto per queste ultime non sono mai ravvisabili né l'elemento degli artifizi o raggiri, riscontrabile anche nel caso in cui il comportamento menzognero concorra a confermare nel soggetto passivo l'errore, né quello del profitto).
Cass. pen. n. 38549/2005
Non integra il delitto di truffa, per mancanza di artifici o raggiri, la condotta del debitore che adempia consegnando, con la contestuale promessa di risarcire eventuali danni in caso di insolvibilità del traente, per girata al creditore, al quale è legato da un rapporto fiduciario, assegni che si rivelano poi privi di provvista finanziaria.
Cass. pen. n. 38071/2005
In tema di truffa in danno dell'ENEL, per effetto della trasformazione di questo da ente pubblico in società per azioni ad opera dell'art. 15 D.L. 11 luglio 1992, n. 333, conv. in L. 8 agosto 1992, n. 359, non è più configurabile l'aggravante inerente alla natura pubblica della persona offesa dal reato, con la conseguenza che non può procedersi d'ufficio ma a querela di parte. (Fattispecie nella quale la Corte, d'ufficio, ha rilevato la mancanza di querela ed ha annullato senza rinvio il capo concernente la condanna per il reato di truffa, eliminando la relativa pena).
Cass. pen. n. 21307/2005
È configurabile il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma secondo, n. 1, c.p.) qualora il soggetto ricorra all'espediente della simulata qualità di esportatore abituale — mediante l'artificiosa costituzione del c.d. plafond, ottenuto attraverso fatturazioni per operazioni inesistenti —, al fine di conseguire il regime agevolato dell'Iva sulle merci acquistate, con conseguente possibilità di rivenderle a prezzi maggiormente competitivi, in quanto la mancata percezione di somme rilevanti costituisce atto di disposizione da parte dell'Erario, sub specie di rinuncia all'esazione dell'importo dovuto, con evidente nocumento patrimoniale in diretta dipendenza causale dagli artifici o raggiri posti in essere dall'agente.
Cass. pen. n. 1910/2005
Integra il reato di truffa aggravata (art. 640, comma secondo, n. 2 c.p.) la condotta del soggetto che, sfruttando la notorietà creatasi di mago o guaritore, ingeneri nelle persone offese il pericolo immaginario dell'avveramento di gravi malattie e faccia credere alle stesse di poterle guarire e preservare e le induca in errore, compiendo asseriti esorcismi o pratiche magiche o somministrando o prescrivendo sostanze al fine di procurarsi un ingiusto profitto con danno delle stesse.
Cass. pen. n. 49289/2004
Nella condotta posta in essere da un esercente la professione legale il quale, d'intesa con un funzionario di un'impresa assicuratrice e con un giudice, promuova fittiziamente controversie civili relative ad incidenti stradali mai avvenuti o già definiti stragiudizialmente, allo scopo di ottenere, come poi ottenga, che venga pronunciata condanna al risarcimento del danno nei confronti di detta impresa, è configurabile il reato di truffa in danno di quest'ultima ma non in danno dello Stato, atteso che, pur subendo anche lo Stato una perdita economica corrispondente alle spese di giustizia, essa non rappresenta lo scopo perseguito dagli agenti, ma costituisce solo un passaggio necessario per il conseguimento dello scopo effettivo.
Cass. pen. n. 41073/2004
In materia di truffa contrattuale il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art. 640 c.p. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha affermato la sussistenza del reato di truffa nel comportamento di un laboratorio di analisi che nell'eseguire gli esami oggetto della convenzione stipulata con la A.S.L. utilizzava reagenti e calibratori scaduti di validità, in quanto tale condotta concretizzava violazioni di specifiche prescrizioni e, comunque, non garantiva la certa rispondenza dei dati di laboratorio alla esatta rappresentazione di quanto lo specifico procedimento di analisi deve al contrario fedelmente evidenziare).
Cass. pen. n. 26300/2004
Il reato di truffa non è assorbito da quello di indebita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di carte di credito o analoghi strumenti di prelievo o pagamento (art. 12 D.L. 12 maggio 1991 n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991 n. 197) ogni qualvolta la condotta incriminata non si esaurisca nel mero utilizzo di essi, ma sia connotata da un quid pluris concretantesi in artifici e raggiri. (Fattispecie relativa all'utilizzazione di una tessera «Viacard» illecitamente rimagnetizzata)
Cass. pen. n. 19647/2004
Il delitto di millantato credito e quello di truffa, possono concorrere tra loro allorché alla millanteria, tipica del primo di detti reati, si aggiungano altri comportamenti che costituiscano ulteriori artifizi e raggiri, idonei ad indurre in errore la persona offesa. (Nella specie, il concorso è stato ritenuto sussistente considerando che l'agente, secondo quanto accertato in sede di merito, oltre ad assicurare l'intervento di parlamentari per favorire l'assunzione di persone presso un ente pubblico, aveva fraudolentemente cercato di dimostrare il positivo sviluppo delle pratiche chiedendo agli interessati la produzione di varia documentazione, simulando la fissazione di visite mediche propedeutiche alle assunzioni, fingendo di comunicare telefonicamente con i suddetti parlamentari).
Cass. pen. n. 19302/2004
Attesa la funzione dei cosiddetti «cartellini segnatempo» di costituire prova della continuativa presenza del dipendente sul luogo di lavoro nel tempo compreso tra l'ora d'ingresso e quella di uscita, deve ritenersi che, indipendentemente dalla configurabilità o meno del falso ideologico (avuto riguardo alla controversa natura giuridica dei detti cartellini), costituisca comunque condotta suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata quella del pubblico dipendente che si allontani temporaneamente dal luogo di lavoro senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che questi, conglobati nell'arco del periodo retributivo, siano da considerare economicamente apprezzabili.
Cass. pen. n. 17688/2004
Al fine della configurazione del delitto di truffa, integra la condotta di raggiro anche il silenzio sul verificarsi sopravvenuto di un evento il quale costituisce il presupposto del permanere di un obbligazione pecuniaria a carattere periodico: infatti il silenzio, di chi sia in concreto beneficiario, seppure indiretto, della prestazione medesima, è attivamente orientato a trarre in inganno il debitore sul permanere della causa dell'obbligazione. (Nel caso di specie, è stata ritenuta un raggiro l'omessa comunicazione all'INPS del decesso della titolare della pensione, da parte del figlio, contitolare del conto nel quale veniva accreditato l'assegno pensionistico, che si era procurato così l'ingiusto profitto, con pari danno dell'INPS, dei ratei di pensione che l'ente previdenziale, indotto in inganno sull'esistenza in vita della beneficiaria, aveva continuato a corrispondere).
Cass. pen. n. 16737/2004
In tema di truffa contrattuale, la richiesta, rivolta da un'impresa di manutenzione al cliente, della sottoscrizione in bianco di un'autorizzazione a svolgere lavori senza rilascio di un preventivo di spesa concernente la natura dei lavori da eseguire e l'importo corrispettivo, cui sia seguita la richiesta di compensi esorbitanti in rapporto all'attività espletata, integra il requisito degli artifici e raggiri idonei a indurre in errore la vittima sull'effettiva consistenza dei lavori medesimi e sul loro importo, che costituisce il profitto ingiusto con corrispondente danno del contraente.
Cass. pen. n. 11839/2004
Integra gli estremi del reato di truffa aggravata ai danni di un ente pubblico la clonazione del numero di utenza telefonica dell'ente territoriale comunale, essendo quest'ultimo l'unico titolare dell'interesse patrimoniale protetto dalla norma direttamente leso dagli artifizi e raggiri posti in essere nella commissione del reato (Fattispecie in cui la corte di cassazione ha escluso che la società concessionaria del servizio telefonico potesse essere qualificata come persona offesa dal reato, riconoscendo alla stessa, in presenza delle condizioni di legge, la qualità di persona danneggiata dal reato; è stata pertanto ritenuta irrilevante, ai fini della procedibilità d'ufficio, l'intervenuta privatizzazione della società concessionaria del servizio).
Cass. pen. n. 8694/2004
L'Ente Poste Italiane, a seguito della sua trasformazione in società per azioni, ha perduto la sua connotazione pubblicistica e, pertanto, la truffa eventualmente commessa in suo danno non potrebbe più ritenersi aggravata ai sensi del secondo comma, n. 1, dell'art. 640 c.p.
Cass. pen. n. 7996/2004
Il delitto di frode fiscale si pone in rapporto di specialità rispetto a quello di truffa aggravata a norma del secondo comma n. 1 dell'art. 640 c.p., in quanto è connotato da uno specifico artificio e da una condotta a forma vincolata. L'ulteriore elemento, costituito dall'evento di danno, non pone le due norme in rapporto di specialità reciproca, perché il suo verificarsi è posto al di fuori della fattispecie oggettiva: è indifferente che esso si verifichi, occorrendo solo che vi sia collegamento teleologico sotto il profilo intenzionale.
Cass. pen. n. 6244/2004
Non sussistono gli estremi del reato di truffa (cosiddetta truffa processuale) nel chiedere e ottenere dal giudice tutelare l'autorizzazione alla vendita di un bene immobile di proprietà di un interdetto, sulla base di una falsa perizia estimativa, in quanto la suddetta autorizzazione, ancorché conseguenza della falsa perizia, non costituisce atto di disposizione patrimoniale dannoso per l'interdetto.
Cass. pen. n. 47701/2003
In tema di sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.), non sussiste il fumus del delitto di truffa ai danni dello Stato (art. 640, n. 1, c.p.), nell'ipotesi di attività commerciale avente per oggetto l'importazione di autoveicoli usati da paesi dell'Unione Europea e la successiva vendita in Italia a prezzi concorrenziali, in indebita applicazione di un regime tariffario IVA più favorevole (cosiddetto del margine anziché di quello dovuto per l'acquisto intracomunitario), in quanto tali estremi integrano l'ipotesi tipica di evasione fiscale, la cui rilevanza penale deve essere valutata alla luce della speciale disciplina prevista dal D.L.vo n. 74 del 2000.
Cass. pen. n. 47671/2003
Il compimento di atti idonei diretti in maniera non equivoca a manomettere un apparecchio telefonico per ottenere un accredito per la fruizione del servizio integra gli estremi del tentativo di furto e non di tentata truffa, in quanto l'indebita erogazione e sottrazione avviene non per effetto del consenso viziato della persona offesa, la quale ignora l'alterazione fraudolenta dell'apparecchio messo a disposizione dell'utente, ma attraverso la difettosa registrazione del pagamento anticipato con la conseguente messa a disposizione del servizio in misura proporzionata e corrispondente.
Cass. pen. n. 46369/2003
In tema di truffa, il momento consumativo del reato non può che corrispondere con quello in cui si è realizzato il danno, vale a dire con l'effettiva lesione del bene protetto dalla norma. Ne consegue che là dove il danno derivi dal mancato pagamento del prezzo nel caso di vendita, agli effetti della individuazione del relativo termine deve farsi riferimento alla disciplina generale dettata in proposito dall'art. 1498 c.c., posto che, ove così non fosse, l'inadempimento, e con esso il perfezionamento del delitto di truffa, verrebbe fatto dipendere da opinabili indici di riconoscimento, a prescindere da un eventuale accertamento in sede giurisdizionale.
Cass. pen. n. 46311/2003
Non sussiste l'ipotesi del concorso formale tra il reato di truffa e quello di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2622 primo comma c.c., essendo differenti le condotte, dal momento che per la configurabilità della truffa occorre un quid pluris rappresentato dalla induzione in errore e dalla sussistenza del danno; pertanto, deve escludersi la possibilità di estendere l'effetto della procedibilità a querela anche alla truffa aggravata, ai sensi della disposizione di cui al secondo comma del citato art. 2622 c.c., che fa riferimento ad altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, in quanto nella truffa il danno non rappresenta un aggravante, ma un elemento costitutivo del reato.
Cass. pen. n. 40343/2003
Ai fini della sussistenza del delitto tentato, occorre che, sulla base di una valutazione ex ante, gli atti compiuti, anche se meramente preparatori o solo parziali, siano idonei ed univoci, ossia diretti in modo non equivoco a causare l'evento lesivo ovvero a realizzare la fattispecie prevista dalla norma incriminatrice, rivelando così l'intenzione dell'agente di commettere lo specifico delitto. L'idoneità degli atti non è peraltro sinonimo della loro sufficienza causale, bensì esprime l'esigenza che l'atto abbia l'oggettiva attitudine ad inserirsi, quale condizione necessaria, nella sequenza causale ed operativa che conduce alla consumazione del delitto. Ne consegue che, nell'ipotesi di tentata truffa ai danni della pubblica amministrazione, è irrilevante la circostanza che gli artifici e raggiri siano posti in essere all'interno di una fase procedimentale non conclusa, ad esempio perché ancora mancante degli atti di controllo necessari a completare lo specifico procedimento, mentre è sufficiente che l'azione, dotata dei caratteri propri dell'artificio o raggiro - ossia astrattamente capace di indurre in errore la pubblica amministrazione - sia oggettivamente idonea ad attivare l'iter procedimentale volto a conseguire il vantaggio patrimoniale indebito. (Nel caso di specie, è stata ritenuta un idoneo tentativo di truffa la semplice presentazione dei fogli di viaggio e delle ricevute delle spese per i pasti da parte del personale dipendente della Polizia di Stato, volta ad ottenere il rimborso delle spese di trasferta, alla quale non aveva fatto seguito la relazione favorevole del capo pattuglia).
Cass. pen. n. 39114/2003
Non sussistono gli estremi del reato di truffa, bensì quelli del reato di cui all'art. 646 c.p., nel rilascio da parte di un promotore finanziario di falsi rendiconti relativi a fondi di investimento da lui gestiti, così da sottrarre ai rispettivi intestatari parte delle somme confluite sui fondi, in quanto il possesso del denaro è già stato conseguito dall'agente al momento della realizzazione degli artifici e raggiri.
Cass. pen. n. 39077/2003
Integra gli estremi del delitto tentato di truffa (articoli 56 e 640 c.p.), la condotta del pubblico dipendente che attesti falsamente la propria presenza nel luogo di lavoro facendo timbrare da altri il proprio cartellino elettronico nel sistema di rilevazione delle presenze; nè rileva, con riguardo all'idoneità dell'azione, il fatto che si tratti di prestazione di lavoro straordinaria per la quale manchi la necessaria autorizzazione, posto che il consenso del superiore gerarchico, in tale ipotesi, può essere tacito ovvero intervenire successivamente.
Cass. pen. n. 31424/2003
In tema di truffa è configurabile l'aggravante di cui all'art. 640, comma 1, n. 1 c.p. allorché il reato sia commesso ai danni di una delle aziende speciali istituite dai comuni per la gestione dei servizi pubblici (art. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche), le quali rivestono natura di enti pubblici economici, posto che l'art. 640 succitato, ai fini della configurabilità dell'aggravante, non opera alcuna distinzione nell'ambito degli enti pubblici.
Cass. pen. n. 30216/2003
L'unilaterale modificazione, da parte di uno dei contraenti, in corso di esecuzione dell'accordo contrattuale, delle modalità esecutive di esso rispetto a quelle previste nel progetto inizialmente concordato tra le parti, non è idonea a integrare il delitto di truffa, in quanto manca l'elemento specifico di detta ipotesi criminosa costituito dall'esistenza di un diretto rapporto causale tra gli artifici posti in essere dall'agente e la prestazione di un consenso viziato da parte del soggetto in tal modo tratto in inganno, e può solo configurare, ricorrendone i presupposti, un inadempimento contrattuale.
Cass. pen. n. 29704/2003
Il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente; mentre si configura l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato. (Nella specie la Corte ha ritenuto che dovesse configurarsi il tentativo di estorsione e non quello di truffa nella condotta dell'imputato il quale aveva prospettato il pignoramento ed il sequestro di tutti i beni e le somme depositate presso gli Istituti di credito di proprietà del soggetto passivo, per costringerlo a versargli una cospicua somma di denaro non dovuta).
Cass. pen. n. 28928/2003
Il delitto di truffa si perfeziona non nel momento in cui il soggetto passivo assume un'obbligazione per effetto degli artifici o raggiri subiti, bensì in quello in cui si verifica l'effettivo conseguimento del bene economico da parte dell'agente e la definitiva perdita di esso da parte del raggirato; pertanto, quando il reato predetto abbia come oggetto immediato il conseguimento di assegni bancari, il danno si verifica nel momento in cui i titoli vengono posti all'incasso ovvero usati come normali mezzi di pagamento, mediante girata, a favore di terzi i quali portatori legittimi, non sono esposti alle eccezioni che il traente potrebbe opporre al beneficiario: in entrambi i casi, infatti, si verifica una lesione concreta e definitiva del patrimonio della persona offesa, inteso come complesso di diritti valutabili in denaro. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto sussistente l'ipotesi della truffa consumata nel momento in cui la parte offesa aveva versato l'assegno circolare a titolo di pagamento e non nel momento in cui la stessa parte offesa aveva richiesto ad un istituto bancario l'emissione dell'assegno circolare intestato a terzi e con la clausola di non trasferibilità).
Cass. pen. n. 26107/2003
È configurabile il reato di truffa nel caso in cui l'imputato, esaltando i suoi poteri divinatori, induca in errore una persona particolarmente indifesa ed esposta, per la propria credulità, a pensare di potersi liberare dei propri mali attraverso l'esorcismo e la magia, in quanto la valutazione dell'induzione in errore deve essere effettuata ex post e la grossolanità del raggiro o dell'artificio non esclude la possibilità di successo nei confronti di persona particolarmente vulnerabile.
Cass. pen. n. 25649/2003
La particolare condizione di un soggetto, quale determinata da una sua fragilità di fondo o da situazioni contingenti, non esclude la configurabilità in suo danno del reato di truffa, anzi ne rende più agevole l'esecuzione. (Nel caso in esame da parte dell'imputata era stato ingenerato nella persona offesa, particolarmente fragile e in un momento delicato della sua esistenza, la convinzione di essere vittima di negatività, inducendola così ad esborsi di denaro come compenso per rituali prospettati come indispensabili ai fini della guarigione).
Cass. pen. n. 17642/2003
In tema di millantato credito, la ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 346 c.p. - contenente la previsione di un titolo autonomo di reato rispetto alla fattispecie descritta nel primo comma della medesima disposizione - si differenzia dal delitto di truffa, per la diversità della condotta, non essendo necessaria né la millanteria né una generica mediazione, nonché dell'oggetto della tutela penale, che nella truffa è il patrimonio e nel millantato credito è esclusivamente il prestigio della pubblica amministrazione, con la conseguenza che unica parte offesa è quest'ultima e non colui che abbia versato somme al millantatore, che è semplice soggetto danneggiato.
Cass. pen. n. 14801/2003
In tema di truffa contrattuale, la sussistenza dell'ingiusto profitto e del correlativo danno non sono esclusi dal fatto che il raggirato abbia corrisposto il prezzo del servizio fornito quando risulti che esso sia stato acquistato per effetto di raggiri.
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La trasformazione di un ente pubblico in persona giuridica di diritto privato non determina effetti processuali sotto il profilo della perseguibilità a querela del reato di truffa, qualora il fatto reato risalga ad epoca anteriore alla trasformazione, in quanto in materia processuale vige il principio tempus regit actum.
Cass. pen. n. 3135/2003
La cosiddetta truffa processuale consistente nel fatto di chi, inducendo in errore il giudice in un processo civile o amministrativo mediante artifici o raggiri, ottenga una decisione favorevole non integra il reato di cui all'art. 640 c.p., in quanto in tale fattispecie viene a mancare un elemento costitutivo del reato, e cioè l'atto di disposizione patrimoniale. Il giudice infatti con il suddetto provvedimento non compie un atto di disposizione espressione dell'autonomia privata e della libertà di consenso, ma esercita il potere di natura pubblicistica, connesso all'esercizio della giurisdizione. Né può assumere rilevanza la riserva contenuta nell'art. 374 c.p. che si riferisce ai casi in cui il fatto sia specificatamente preveduto dalla legge nei suoi elementi caratteristici. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato che non integra gli estremi dell'illecito penale la condotta del legale che intraprenda azioni legali avanti al TAR avvalendosi di procure alle liti con sottoscrizioni apocrife degli interessati e che, all'esito vittorioso di dette azioni, quantifichi i propri compensi professionali per l'opera prestata utilizzando uno scaglione tariffario diverso da quello da applicare).
Cass. pen. n. 40457/2002
L'elemento differenziale tra il furto aggravato dal mezzo fraudolento e la truffa, nei quali coesistono i due elementi modali della vis e della fraus, va ricercato nell'elemento causale prevalente nella fattispecie concreta. Tale elemento consiste in un'espressione di energia fisica nei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose e alle persone, e nell'inganno nei delitti contro il patrimonio mediante frode. Ne consegue che l'occultamento di un oggetto in una confezione contenente originariamente un altro oggetto di minor valore, così da corrispondere un minor prezzo all'operatore di cassa di un supermercato, va qualificato come truffa, in quanto è l'artificio e non l'appropriazione mediante violenza sulla cosa l'elemento causale prevalente.
Cass. pen. n. 25193/2002
Nel caso di truffa contrattuale mediante rilascio di effetti cambiari con scadenze successive, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento del pagamento dei primi titoli cambiari, ovvero dell'eventuale versamento di un acconto in denaro, poiché con la effettiva percezione della valuta si realizza il vantaggio patrimoniale dell'agente ed il reato si consuma, ancorché gli effetti pregiudizievoli si protraggano nel tempo.
Cass. pen. n. 21868/2002
In tema di truffa, pur non esigendosi l'identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce le negative conseguenze patrimoniali di tale induzione, è tuttavia da escludere la configurabilità del reato quando il soggetto indotto in errore sia un giudice il quale — sulla base di un falso documento costituito, nella specie, da una falsa procura a vendere — adotti un provvedimento di disposizione patrimoniale favorevole all'agente, atteso che il suddetto provvedimento non costituisce un libero atto di gestione di interessi altrui e non è espressione di libertà negoziale qualificandosi piuttosto come esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica la cui finalità è l'attuazione di norme giuridiche e la risoluzione dei conflitti di interessi tra le parti.
Cass. pen. n. 38333/2001
Non integra il reato di truffa la condotta del medico il quale effettui visite mediche ovvero rilasci certificazioni o prescrizioni sanitarie su ricettari intestati ad altro medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, se non risulta che la Usl abbia erogato compensi al primo professionista, in quanto difetta il danno patrimoniale della persona offesa, elemento costitutivo della fattispecie delittuosa.
Cass. pen. n. 37409/2001
Non integra il delitto di tentata truffa la condotta costituita dalla produzione di falsa documentazione a sostegno di un ricorso al prefetto avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa per violazione delle norme sulla circolazione stradale.
Cass. pen. n. 36865/2001
In tema di bancarotta, poiché anche i diritti di credito rientrano nel patrimonio del fallito, costituisce distrazione qualsiasi condotta diretta a destinare attività fallimentari a scopi diversi dalla garanzia dei creditori; ne consegue che il delitto di truffa può concorrere con quello di bancarotta fraudolenta, nel caso in cui i debitori di una società di capitali - dichiarata fallita - siano indotti in errore dall'amministratore, il quale ne incassi i crediti nella sua qualità di legittimo destinatario dei pagamenti, appropriandosi le relative somme.
Cass. pen. n. 10792/2001
In tema di insolvenza fraudolenta, l'obbligazione, assunta dall'agente con il proposito di non adempierla, deve avere ad oggetto una prestazione di dare e non quella di svolgere una specifica attività in favore dell'altra parte, giacché uno degli elementi costitutivi del delitto è la dissimulazione del proprio stato di insolvenza. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che potesse integrare il delitto di insolvenza fraudolenta - e non invece, come correttamente ritenuto dal giudice di merito, il delitto di truffa aggravata - il comportamento di un generale dei carabinieri che, assumendo fraudolentemente l'impegno di stabilire un contatto con elementi della malavita allo scopo di ottenere notizie utili per favorire la liberazione di un sequestrato, aveva indotto i parenti della vittima a consegnargli la somma di un miliardo di lire).
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In tema di reati contro il patrimonio, il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanza e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che potesse integrare il delitto di insolvenza fraudolenta - e non invece, come correttamente ritenuto dal giudice di merito, il delitto di truffa aggravata - il comportamento di un generale dei carabinieri che, assumendo l'impegno di stabilire un contatto con elementi della malavita allo scopo di ottenere notizie utili per favorire la liberazione di un sequestrato, aveva indotto i parenti della vittima a consegnargli la somma di un miliardo di lire).
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In tema di truffa, quando l'agente si è procurato, inducendo taluno in errore con artifici e raggiri, un ingiusto profitto in danno di altri, il delitto sussiste anche se il soggetto passivo abbia agito per una causa immorale, delittuosa o altrimenti illecita, giacché non vengono meno l'ingiustizia del profitto e l'altruità del danno, né vengono meno l'esigenza di tutela del patrimonio e della libertà del consenso dei negozi patrimoniali, che costituisce l'oggettività giuridica del reato. (Fattispecie in cui le parti offese erano state indotte in errore, mediante artifici e raggiri, da un generale dei carabinieri che, assumendo fraudolentemente l'impegno di stabilire un contatto con elementi della malavita allo scopo di ottenere notizie utili per favorire la liberazione di un sequestrato, aveva in tal modo ottenuto dai parenti del rapito la somma di un miliardo di lire).
Cass. pen. n. 8995/2000
È configurabile il concorso materiale fra i reati di truffa e falsificazione di carta di credito in quanto, mentre non ogni inganno presuppone il falso (sicché non è indispensabile una condotta di falso nei reati di frode), il falso di cui all'art. 12 del decreto legge 5 luglio 1991, n. 142 non richiede né la effettiva realizzazione dell'inganno, né il concreto perseguimento del profitto, né, infine, la verificazione di un danno patrimoniale, atteso che il fine di profitto, se vale a caratterizzare come specifico il dolo dell'agente, rimane tuttavia estraneo alla condotta.
Cass. pen. n. 18/2000
Poiché la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo, nell'ipotesi di truffa contrattuale il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della datio di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. Ne consegue che, qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è quello dell'acquisizione da parte dell'autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, poiché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell'agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte offesa.
Cass. pen. n. 1193/2000
Tra il reato di frode fiscale e la truffa non esiste rapporto di specialità perché, anche se le modalità di commissione del primo, elencate nell'art. 4 legge 516 del 1982, costituiscono altrettante ipotesi di artifici e raggiri, non si richiede, per la configurabilità di detto reato, l'effettiva induzione in errore dell'amministrazione finanziaria, né il raggiungimento di un ingiusto profitto con danno della stessa amministrazione, essendo sufficiente la semplice messa in opera delle operazioni indicate nel citato art. 4, con il dolo specifico, consistente nel fine dell'evasione o dell'ottenimento del rimborso, che diversamente manca nel reato di truffa.
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Tra il reato di truffa e quello di false comunicazioni sociali non vi è rapporto di specialità perché il secondo si esaurisce nella commissione di un falso, cioè nell'esposizione nei bilanci della società o in altre comunicazioni sociali di fatti non rispondenti al vero, sicché, pur costituendo tale condotta fraudolenta un raggiro, cioè un elemento specializzante rispetto alla fattispecie della truffa, tuttavia mancano di questo reato le componenti dell'induzione in errore dei destinatari di quelle comunicazioni e del raggiungimento di un ingiusto profitto con altrui danno, entrambe non richieste nell'ipotesi di cui all'art. 2621 c.c.
Cass. pen. n. 7259/2000
Nell'ipotesi in cui gli uffici comunali siano indotti al rilascio di una concessione edilizia mediante la falsa rappresentazione dei luoghi contenuta nel progetto e negli elaborati tecnici presentati dal soggetto richiedente, si configura il reato di truffa ai danni dell'amministrazione locale ove possa individuarsi un pregiudizio economico di questa per effetto della condotta dell'agente. (Nell'occasione la Corte ha precisato che tale pregiudizio, se non può essere rappresentato dalla mera lesione di interessi collettivi all'ordinato assetto urbanistico di cui il comune è portatore, assume tuttavia concretezza nei casi in cui con il fraudolento conseguimento della concessione edilizia si venga a gravare l'ente di oneri di urbanizzazione diversi e maggiori rispetto a quelli derivanti dal progetto assentito e posti a carico del richiedente, e ad imporre all'ente un dispendio per l'attività di autotutela necessaria a rimuovere il provvedimento oggettivamente illegittimo e gli effetti di esso).
Cass. pen. n. 5538/2000
Il medico ospedaliero (nella specie, primario del servizio di radiologia) che, con il pretesto di far evitare a un paziente la trafila burocratica, si fa dare direttamente una somma per effettuare un esame, lasciando intendere che la somma sarà versata all'ospedale, non risponde del reato di concussione, non avendo generato un metus nel soggetto passivo; non risponde del reato di corruzione, perché il paziente è convinto di versare all'amministrazione ospedaliera quanto dovuto; non risponde del reato di peculato, perché l'agente possiede detta somma per ragioni di ufficio e perché non approfitta dell'errore altrui. Risponde invece di truffa aggravata in danno dell'amministrazione ospedaliera.
Cass. pen. n. 4180/2000
In tema di truffa aggravata per essere stato ingenerato il timore di un pericolo «immaginario», deve intendersi come tale tutto ciò che è effetto dell'immaginazione ed esiste solo in essa, senza alcun fondamento nella realtà. Di conseguenza sussiste la truffa vessatoria ove l'agente rappresenti il pericolo di un evento dannoso, di norma correlato all'azione di forze occulte e tale che un comune discernimento è in grado di individuare come non reale, la cui evenienza prescinde dalla sua volontà; si configura viceversa il delitto di estorsione tutte le volte in cui l'agente rappresenti il pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi appare come da lui dipendente. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto sussistere il delitto di estorsione in un caso in cui l'agente, falsamente qualificandosi come vigile urbano, si era fatto corrispondere una somma di denaro dal proprietario di un immobile minacciando di sospendere l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione che ivi si svolgevano).
Cass. pen. n. 2706/2000
Nella truffa ai danni di istituti previdenziali, poiché l'accreditamento dei ratei avviene “sine causa” e rappresenta, perciò, un indebito vantaggio per il percettore ed un indubbio pregiudizio per l'ente erogante, il reato perdura fino a quando non vengano interrotte le riscossioni, con la conseguenza che il momento consumativo ed il “dies a quo” del termine di prescrizione coincidono con la cessazione dei pagamenti.
Cass. pen. n. 11441/1999
In tema di truffa, poiché il delitto si consuma anche a mezzo di un negozio giuridico apparentemente valido, ma, nella sua essenza, viziato dalla mancanza di un corretto processo volitivo del soggetto passivo (determinatosi alla stipulazione del negozio per l'errore in lui ingenerato dai raggiri e dagli artifici del soggetto attivo), nel valutare la sussistenza di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, l'analisi non può limitarsi all'accertamento della mera conformità a diritto dell'atto amministrativo che dispone patrimonialmente a favore del privato. È viceversa necessario accertare che alla emanazione dell'atto la pubblica amministrazione non si sia determinata in quanto indotta in errore dagli artifici o raggiri posti in essere dal privato medesimo. In tal caso, infatti, l'ingiusto profitto ed il danno vanno individuati — indipendentemente dalla legittimità formale del deliberato amministrativo — nel vantaggio e nel pregiudizio, rispettivamente derivanti alle parti, dalla emanazione di un atto dispositivo che, in assenza dei predetti artifizi o raggiri, non sarebbe stato emanato.
Cass. pen. n. 11076/1999
Il reato di cui all'art. 2 della L. n. 898 del 1986, con il quale si punisce la esposizione di dati e notizie falsi per l'indebito conseguimento di contributi erogati dalla C.E.E., non comprende ogni condotta riconducibile alla fattispecie del delitto di truffa che può ipotizzarsi quando l'agente non si limita a indicare dati o notizie falsi, ma fa, anche, ricorso ad ulteriori artifici, attraverso la formazione e l'utilizzazione di false bollette di accompagnamento e fatture che attengono ad operazioni commerciali inesistenti.
Cass. pen. n. 4240/1999
L'indebito conseguimento di rimborsi, conguagli di disoccupazione o altre elargizioni previdenziali da parte dell'Inps a favore di lavoratori agricoli è riconducibile all'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 640, comma secondo, n. 1 c.p. Ed invero, il concetto di contributo, finanziamento o mutuo agevolato, richiamato dall'art. 640 bis c.p., non è assimilabile a quello di rimborsi e conguagli di disoccupazione, ma va ricompreso nella generica accezione di sovvenzione, concretizzandosi in una attribuzione pecuniaria che trova il suo fondamento e la sua giustificazione nell'attuazione di un interesse pubblico. Ne consegue che l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 640 bis c.p. è applicabile solo quando la fraudolenta captazione di una pubblica sovvenzione sia riferibile a un'opera o a un'attività di interesse pubblico, mentre in tutte le restanti ipotesi di illecito conseguimento di pubblico danaro dovrà applicarsi l'ipotesi della truffa aggravata prevista dall'art. 640, comma secondo, n. 1 c.p.
Cass. pen. n. 7192/1999
Nel reato di indebita utilizzazione di carte di credito e di pagamento, previsto dall'art. 12 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, conv., con modif., in L. 5 luglio 1991, n. 197, l'elemento oggettivo è costituito dall'uso indebito in sé considerato, e cioè indipendentemente dal conseguimento di un profitto e dal verificarsi di un danno, e senza coinvolgimento del soggetto passivo, mentre nel reato di truffa si richiede l'uso di artifizi e raggiri e, correlativamente, l'induzione in errore del soggetto passivo, per cui il momento consumativo coincide con quello del conseguimento del profitto con altrui danno. Ne consegue che fra le due figure di reato anzidette non vi è rapporto di specialità della prima rispetto alla seconda, ma al contrario, possibilità di concorso.
Cass. pen. n. 5102/1999
Il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, propri del reato di truffa, né un evento di danno per la parte offesa, coincidente con il profitto dell'agente, essendo sufficiente la dolosa inesecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi: nel caso in cui ricorrano anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa, sarebbe, infatti, ipotizzabile il concorso tra i due delitti.
Cass. pen. n. 5028/1999
Il delitto di truffa in danno delle Ferrovie dello Stato è punibile a querela, non potendosi configurare, in ragione della natura privatistica (società per azioni) del soggetto passivo, l'aggravante di cui all'art. 640 cpv. n. 1 c.p.
Cass. pen. n. 6335/1999
Poiché la struttura del delitto di truffa non postula l'identità tra la persona offesa dal reato e quella indotta in errore e, quindi, il reato sussiste pur in assenza di tale identità, sempre che gli effetti dell'inganno e della condotta dell'ingannato si riversino sul patrimonio del danneggiato, non può escludersi, in via di ipotesi, la configurabilità della truffa nel caso in cui sia il giudice il soggetto ingannato dall'attività fraudolenta precostituita da una parte, avendo egli il potere di incidere pregiudizievolmente con un suo provvedimento sul patrimonio della parte contraria; ed invero i reati specifici riguardanti la frode nel giudizio di cui all'art. 374 c.p. non esauriscono le ipotesi criminose possibili nel caso di condotte fraudolente, che ben possono rientrare nella più ampia previsione dell'art. 640 c.p.
Cass. pen. n. 1/1999
La truffa è reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo.
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La truffa finalizzata all'assunzione ad un pubblico impiego si consuma nel momento della costituzione del rapporto impiegatizio, sempre che sia individuabile e dimostrata l'esistenza di un danno immediato ed effettivo, di contenuto economico-patrimoniale, che l'amministrazione abbia subito all'atto ed in funzione della costituzione del rapporto medesimo. (Nell'affermare tale principio la corte ha precisato che ai fini della configurabilità del delitto de quo si deve fare riferimento esclusivamente a spese, esborsi ed oneri effettivamente sostenuti dall'amministrazione nella procedura di costituzione del rapporto di impiego, mentre esulano dal concetto di danno rilevante le conseguenze meramente virtuali del reato — come le spese da sostenere per riparare l'errore e rettificare la graduatoria o per indire le nuove procedure di assunzione —, quelle di natura non immediatamente patrimoniale — come l'assunzione di persona sprovvista dei necessari requisiti professionali e l'alterazione della graduatoria del concorso —, ovvero quelle estranee all'ambito di tutela proprio della norma incriminatrice, quale il pregiudizio per gli altri concorrenti).
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Nel delitto di truffa, mentre il requisito del profitto può comprendere in sè qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l'elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l'effetto di produrre — mediante la «cooperazione artificiosa della vittima» che, indotta in errore dall'inganno ordito dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione — la perdita definitiva del bene da parte della stessa; ne consegue che in tutte quelle situazioni in cui il soggetto passivo assume, per incidenza di artifici e raggiri, l'obbligazione della dazione di un bene economico, ma questo non perviene, con correlativo danno, nella materiale disponibilità dell'agente, si verte nella figura di truffa tentata e non in quella di truffa consumata.
Cass. pen. n. 13657/1998
I reati di millantato credito e di truffa possono concorrere anche se la violazione consista in una unica azione, in quanto allo specifico raggiro considerato nella fattispecie di millantato credito, consistente nelle vanterie di ingerenze o pressioni presso pubblici ufficiali, può accompagnarsi un atto diretto alla induzione in errore del soggetto passivo, al fine del conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno.
Cass. pen. n. 11774/1998
Il delitto di tentata frode comunitaria e quello di falso ideologico commesso da soggetto privato in atto pubblico concorrono per la diversità del bene giuridico offeso. Il primo mira a tutelare il patrimonio del Fondo europeo dalle depauperazioni conseguenti a fraudolente captazioni delle sovvenzioni comunitarie, mentre il secondo tende alla tutela della veridicità ideologica di determinati documenti redatti da pubblici ufficiali sulla scorta delle dichiarazioni loro rese da privati in ordine a fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.
Cass. pen. n. 11259/1998
La distinzione tra concussione e truffa, che si pone solamente in riferimento alla concussione per induzione, va individuata nel fatto che nella concussione il privato mantiene la consapevolezza di dare o promettere qualcosa di non dovuto, mentre nella truffa la vittima viene indotta in errore dal soggetto qualificato circa la doverosità oggettiva delle somme o delle utilità date o promesse.
Cass. pen. n. 10805/1998
Sussiste concorso formale di reati tra la truffa e la sostituzione di persona, poiché si tratta della medesima condotta che integra due ipotesi delittuose diverse e tra loro autonome: ne consegue che lo stesso comportamento ben può realizzare l'elemento materiale di entrambi i reati.
Cass. pen. n. 8443/1998
I delitti di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e di truffa (art. 640 c.p.) possono concorrere formalmente, dato che essi sono caratterizzati da distinte oggettività giuridiche - l'uno essendo rivolto alla difesa del regolare svolgimento delle gare e l'altro alla tutela della integrità patrimoniale del soggetto passivo – e dalla diversità degli elementi costitutivi.
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Nel reato di truffa, il profitto dell'agente, che non assuma un attuale profilo di patrimonialità, ben può consistere in altra situazione di vantaggio, eventualmente propedeutica al conseguimento di un vantaggio economico, e il danno patrimoniale del soggetto passivo non deve essenzialmente apprezzarsi in termini di diretto collegamento con l'altrui profitto. (Fattispecie in cui gli agenti sono stati ritenuti colpevoli dei reati di turbata libertà degli incanti e di truffa, in concorso formale, avendo procurato un danno alla pubblica amministrazione che aveva indetto la gara in relazione agli oneri finanziari occorrenti per la nuova gara, ed avendo conseguito l'ingiusto profitto della aggiudicazione della gara irregolarmente tenutasi).
Cass. pen. n. 6936/1998
Ai fini della sussistenza del reato di truffa, costituisce artifizio o raggiro il rilascio di assegni di conto corrente tratti su un conto per cui viene poi falsamente presentata denuncia di smarrimento del carnet, atteso che in tal modo viene ad essere reso inefficace proprio quel titolo raffigurato invece come valido al momento del rilascio. (Nella fattispecie è stato ravvisato il reato di truffa in quanto agli artifizi iniziali, rappresentati da maliziose e insidiose modalità di approccio nello stabilire un rapporto negoziale, quali la vantata serietà e consistenza economica della ditta fornitrice ed il buon esito di una prima fornitura, erano seguiti altri espedienti, consistenti nella dazione di assegni, rimasti impagati, esigibili solo dopo la consegna di tutta la merce, tra cui in particolare quelli oggetto di falsa denuncia).
Cass. pen. n. 495/1998
La simulazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro integra il delitto di tentata truffa, in quanto costituisce atto idoneo diretto in modo non equivoco ad indurre in errore, con l'artificio delle false dichiarazioni, gli enti previdenziali ed assistenziali allo scopo di procurarsi l'ingiusto profitto delle prestazioni da questi erogate. Ed invero la falsa rappresentazione della costituzione di un rapporto di lavoro dipendente — presupposto indispensabile per il godimento delle prestazioni della previdenza ed assistenza sociale — effettuata mediante comunicazione all'ufficio competente, presenta all'evidenza l'attitudine a far conseguire dette prestazioni e quindi a determinare l'evento del reato di truffa, sicché deve considerarsi integrato il requisito dell'idoneità degli atti; e poiché, non potendo essere fine a sè stessa, la simulazione non può avere altro scopo che quello fraudolento, secondo quanto impone di ritenere la comune esperienza, risulta integrato anche il requisito dell'univocità degli atti, che sono tali quando, considerati in sè medesimi, per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura ed essenza rivelino, secondo l'id quod plerumque accidit, l'intenzione dell'agente. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza del giudice per le indagini preliminari il quale, in mancanza di domande da parte dell'interessato diretto ad ottenere una qualche prestazione previdenziale, aveva escluso la sussistenza del tentativo ritenendo la falsa prospettazione della costituzione di un rapporto di lavoro atto meramente preparatorio).
Cass. pen. n. 5579/1998
In tema di truffa contrattuale, con riferimento all'inizio del termine di prescrizione, allorquando il momento perfezionativo del reato intervenga quando sia già in corso l'esecuzione del contratto, deve escludersi, ove la situazione antigiuridica si protragga nel tempo a causa del perdurare della condotta omissiva dell'agente, che vi sia coincidenza con il momento consumativo del reato stesso; in presenza di siffatta situazione, invero, si verte in ipotesi di reato permanente che cessa solo allorquando sopravviene l'impossibilità di compiere ulteriormente l'attività antigiuridica: ne consegue che solo da tale momento inizia a decorrere il termine di prescrizione. (Fattispecie relativa ad omessa comunicazione, da parte di assegnatario di alloggio Iacp, della cessazione delle condizioni legittimanti la permanenza della titolarità del rapporto di assegnazione).
Cass. pen. n. 1136/1998
Il momento consumativo della truffa va fissato all'atto della effettiva, concreta e definitiva lesione del bene tutelato, che non si verifica con l'assunzione, a seguito degli artifici o raggiri, dell'obbligazione della dazione di un bene economico, ma solo con la diminuzione patrimoniale del soggetto passivo ed il correlativo arricchimento dell'agente, che si realizzano con l'adempimento di tale obbligazione. Pertanto allorché l'oggetto materiale sia costituito da titoli di credito momento consumativo del reato di truffa è quello dell'acquisizione da parte dell'autore del reato della relativa valuta.
Cass. pen. n. 6843/1998
L'indebito conseguimento di rimborsi e indennità di disoccupazione, malattia o altro da parte dei lavoratori agricoli configura il reato di truffa aggravata a norma dell'art. 640, comma secondo n. 1 c.p., e non quello di truffa previsto dall'art. 640 bis stesso codice.
Cass. pen. n. 547/1998
Il reato di millantato credito si differenzia da quello di truffa non solo per il carattere preminente dell'offesa dell'interesse all'integrità dell'affidamento e del prestigio che deve fruire la pubblica amministrazione in ogni settore della sua attività, (al quale viene arrecato nocumento dalla prospettazione di potervi interferire comprando il favore dei soggetti preposti ai sui uffici), ma perché la condotta posta in essere non consiste in artifici o raggiri, ma nella vanteria di potersi ingerire nell'attività pubblica al fine di inquinarne il regolare svolgimento, mediante il mercimonio dell'esercizio dei suoi poteri. (Fattispecie relativa alla condotta di chi si fa dare una somma di denaro dal partecipante ad un esame con il pretesto di consegnarla al funzionario esaminatore).
Cass. pen. n. 12052/1997
Atteso il modo variegato in cui può atteggiarsi in concreto il reato di truffa, anche la stipula di un contratto preliminare di vendita può rappresentare raggiro idoneo ove si accompagni ad un precostituito proposito di non adempiere, sufficiente ad integrare, sul piano del dolo, l'elemento intenzionale del reato, ed allorché il patrimonio del soggetto passivo ne sia rimasto in conseguenza depauperato.
Cass. pen. n. 9523/1997
Sussiste violazione del principio di correlazione tra l'imputazione e la sentenza quando nei fatti — ivi rispettivamente descritto e ritenuto — non si rinvenga un nucleo comune, identificato dalla condotta, e si instauri quindi un rapporto non di continenza ma di incompatibilità ed eterogeneità. Tale è il rapporto tra truffa e furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, che sotto il profilo della condotta appartengono a generi o categorie diversi e trovano collocazione in distinti capi del titolo del codice penale dedicato ai delitti contro il patrimonio: la truffa rientra tra quelli commessi con la cooperazione della vittima ed il suo consenso all'atto di disposizione patrimoniale, ottenuto mediante «frode», il furto tra quelli consumati «mediante violenza» contro la volontà della vittima e quindi con atto aggressivo unilaterale, a facilitare il quale mirano anche l'artificio o il raggiro. (Fattispecie in cui la corte ha escluso la correlazione del reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, ritenuto in sentenza, con quello di truffa, contestato nell'imputazione).
Cass. pen. n. 9128/1997
Non costituisce reato complesso ex art. 84 c.p. la truffa consumata mediante spendita di assegno senza autorizzazione, anche qualora l'utilizzazione del titolo rappresenti unico elemento del raggiro.
Cass. civ. n. 7738/1997
Poiché l'art. 176, comma 17, del codice stradale - che punisce con la sanzione pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale - espressamente ed inequivocabilmente stabilisce la sussidiarietà di tale illecito amministrativo rispetto alle fattispecie penali eventualmente concorrenti, nei cui confronti, pertanto, non si pone in rapporto di specialità, nell'ipotesi di omesso adempimento, da parte dell'utente, dell'obbligo di pagamento del pedaggio autostradale, ben può configurarsi, ove ne sussistano in concreto gli elementi costitutivi, il delitto di insolvenza fraudolenta; ne deriva che l'applicazione della sanzione penale esclude quella della sanzione amministrativa.
Cass. pen. n. 3869/1997
Il momento consumativo del delitto di truffa, anche agli effetti della competenza territoriale, è quello dell'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto, con correlativo danno alla persona offesa, e tale momento si verifica all'atto dell'effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato, con susseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell'agente. (Fattispecie in tema di conflitto).
Cass. pen. n. 4467/1997
Il delitto di truffa si perfeziona non nel momento in cui il soggetto passivo assume un'obbligazione per effetto degli artifici o raggiri subiti, bensì in quello in cui si verifica l'effettivo conseguimento del bene economico da parte dell'agente e la definitiva perdita di esso da parte del raggirato; pertanto, quando il reato predetto abbia come oggetto immediato il conseguimento di assegni bancari, il danno si verifica nel momento in cui i titoli vengono posti all'incasso ovvero usati come normali mezzi di pagamento, mediante girata, a favore di terzi i quali, portatori legittimi, non sono esposti alle eccezioni che il traente potrebbe opporre al beneficiario; in entrambi i casi, infatti, si verifica una lesione concreta e definitiva del patrimonio della persona offesa, inteso come complesso di diritti valutabili in danaro. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto sussistente l'ipotesi della truffa consumata e non tentata in una fattispecie in cui la data posticipata era stata apposta sugli assegni conseguiti dall'agente semplicemente a matita, sicché il prenditore avrebbe potuto riscuoterli in qualsiasi momento, ed i titoli medesimi erano stati immediatamente girati a terzi, sicché erano assimilabili a danaro contante).
Cass. pen. n. 1594/1997
Le indennità cui sono tenuti gli enti previdenziali pubblici non sono assimilabili alle erogazioni pubbliche di cui all'art. 640 bis c.p.; pertanto, il conseguimento di indebite prestazioni economiche elargite dall'Inps a titolo di disoccupazione e malattia configura il reato di truffa aggravata di cui all'art 640, comma 2, n. 1, c.p.
Cass. pen. n. 2529/1997
Nell'ipotesi di edificazione conseguente al rilascio di una concessione edilizia illegittima, in quanto frutto dell'artificio consistito nella falsa rappresentazione dei luoghi contenuta nel progetto e negli elaborati tecnici presentati agli uffici competenti dal soggetto richiedente, è configurabile il reato di truffa ai danni dell'amministrazione comunale quando possa evidenziarsi, in concreta, un pregiudizio economico dell'ente pubblico territoriale rappresentabile, ad esempio, dal dispendio di mezzi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi o dall'apprestamento di opere di urbanizzazione eventualmente resesi necessarie dal permanere della costruzione nonostante l'illegalità originaria.
Cass. pen. n. 1074/1997
Con riferimento al reato di truffa, pur nella ipotesi della distinzione tra soggetto ingannato e soggetto danneggiato, è costitutivo che il primo di detti soggetti si ponga in una prospettiva di gestione degli interessi patrimoniali del secondo, con assunzione quindi di iniziativa in ampio senso negoziale nei confronti della sfera patrimoniale aggredita. Invero, solo se l'ingannato ha la libera disposizione del patrimonio del danneggiato assume la posizione di quest'ultimo: di guisa che l'induzione in errore determina il danno non in forza di un generico rapporto di interferenza ma solo se incide sulla libertà del consenso nei negozi patrimoniali. Ne consegue che non è configurabile la cosiddetta «truffa processuale», in quanto l'inganno non incide sulla libertà negoziale che manca nel giudice destinatario dell'inganno medesimo.
Cass. pen. n. 289/1997
Nel contratto di locazione finanziaria (o leasing) commette il reato di truffa l'utilizzatore-locatario che, in concorso con il venditore, indica al concedente un valore del bene da acquistare notevolmente superiore a quello di mercato, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto consistente nell'acquisizione di un finanziamento pari all'eccedenza del prezzo pagato dal concedente, il quale, nell'ipotesi di anticipata risoluzione del contratto per il mancato pagamento dei ratei di canone da parte dell'utilizzatore, ha un recupero pari esclusivamente al minor importo del prezzo di realizzo del bene medesimo. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza di merito che aveva ritenuto insussistente il delitto di truffa in un'ipotesi in cui l'utilizzatore-locatario aveva stipulato un contratto di leasing per la fornitura di un macchinario di cui aveva indicato — con la complicità del venditore — un prezzo d'acquisto superiore al triplo di quello di mercato, ottenendo così il profitto di un finanziamento privo di qualsiasi garanzia per la quota eccedente il prezzo e cagionando un danno patrimoniale al locatore il quale, a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento, aveva potuto soddisfarsi solo sul valore di realizzo del bene restituito).
Cass. pen. n. 3086/1997
L'ipotesi di truffa concernente l'indennità di maternità e le altre indennità di natura previdenziale o assistenziale elargite dall'Inps, rientra nella previsione normativa dell'art. 640 cpv. n. 1 c.p.; dette erogazioni, infatti, non possono ricomprendersi tra i «contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati da parte dello Stato o di altri enti pubblici o delle comunità europee» di cui all'art. 640 bis c.p., introdotto dalla L. 19 marzo 1990, n. 55, che hanno natura di attribuzioni patrimoniali a fondo perduto o ad onerosità attenuata rispetto alle regole di mercato perché destinate a finalità di interesse pubblico, in relazione alle quali trova giustificazione la previsione dell'ipotesi aggravata speciale.
Cass. pen. n. 10495/1996
La sottrazione di energia elettrica attuata mediante la manomissione del contatore che alteri il sistema di misurazione dei consumi integra il reato di furto e non quello di truffa; detta misurazione, infatti, ha la funzione di individuare l'entità dell'energia trasferita all'utente e quindi di specificare il consenso dell'ente erogatore in termini corrispondenti, sicché la condotta dell'agente prescinde dall'induzione in errore del somministrante ed è immediatamente diretta all'impossessamento della cosa per superare la contraria volontà del proprietario.
Cass. pen. n. 9834/1996
Commette il delitto di truffa il debitore, detentore di un bene ricevuto in base a contratto di leasing, che ne conservi la disponibilità inducendo in errore l'ufficiale giudiziario, incaricato della sua riapprensione, mediante la falsa indicazione del luogo della effettiva custodia, così impedendone il tempestivo recupero.
Cass. pen. n. 8974/1996
Poiché, ai fini della configurabilità dell'aggravante del reato di truffa prevista dal secondo comma, n. 2, dell'art. 640 c.p., la nozione di «pericolo immaginario» corrisponde a quella di «pericolo inesistente» che, venendo fatto percepire come reale alla persona offesa, assume la natura di raggiro, non può considerarsi tale il ventilato asporto dei beni mobili dall'abitazione prospettato da soggetti falsamente qualificati come ufficiali giudiziari, in quanto deve escludersi il carattere «immaginario» del male così minacciato, risultando il predetto asporto consentito dalla normativa di cui agli artt. 520 e 521 c.p.c., i quali espressamente prevedono che ai fini della conservazione delle cose pignorate l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a trasportarle altrove.
Cass. pen. n. 7889/1996
Il reato di truffa aggravata dall'essere stato ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario (art. 640 cpv. n. 2 c.p.) si configura allorché venga prospettata al soggetto passivo una situazione di pericolo che non sia riconducibile alla condotta dell'agente, ma che anzi da questa prescinda perché dipendente dalla volontà di un terzo o da accadimenti non controllabili dall'uomo; in tal caso la vittima viene infatti indotta ad agire per l'ipotetico pericolo di subire un danno il cui verificarsi, tuttavia, viene avvertito come dipendente da fattori esterni estranei all'agente, che si limita pertanto a condizionare la volontà dell'offeso, senza peraltro conculcarla, con una falsa rappresentazione della realtà; al contrario se il verificarsi del male minacciato, pur immaginario, viene prospettato come dipendente dalla volontà dell'agente, il soggetto passivo è comunque posto davanti all'alternativa di aderire all'ingiusta e pregiudizievole richiesta del primo o subire il danno: in tali ipotesi pertanto si configura il delitto di estorsione, ed a nulla rileva che la minaccia, se credibile, non sia concretamente attuabile. (Fattispecie relativa alla richiesta di una somma di danaro per la restituzione di un motociclo rubato formulata da un soggetto che aveva tratto in inganno il derubato falsamente affermando di avere la disponibilità del mezzo).
Cass. pen. n. 7346/1996
La cosiddetta truffa processuale consistente nel fatto di chi, inducendo in errore il giudice in un processo civile mediante artifici o raggiri, ottenga una decisione favorevole e, dunque, un profitto ingiusto in danno della controparte non integra il reato di cui all'art. 640 c.p. In tale caso, infatti, viene a mancare l'atto di disposizione patrimoniale da parte di colui che viene ingannato, che è essenziale nel delitto p. e p. dall'art. 640 c.p., poiché il giudice esercita un potere giurisdizionale avente carattere eminentemente pubblicistico. L'inganno di una delle parti del processo nei riguardi del giudice può assumere rilevanza solo nei casi particolari previsti dall'art. 374 c.p. dell'atto di ispezione o di esperimento giudiziale ovvero nella frode del perito nell'esecuzione di un incarico, costituente le sole ipotesi di truffa processuale.
Cass. pen. n. 5346/1996
Il delitto di concussione si distingue da quello di truffa aggravata dall'abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione in quanto nel primo reato l'abuso si atteggia, con riguardo alla determinazione della volontà del soggetto passivo, come causa esclusiva di essa, mentre nel secondo ha valore accessorio o di mera occasione. Inoltre nella truffa il timore del danno è provocato dall'induzione in errore del soggetto passivo; nella concussione, invece, detto timore è causato dalle minacce del pubblico ufficiale.
Cass. pen. n. 5265/1996
Deve ritenersi configurata l'ipotesi aggravata del reato di truffa, di cui al comma 2 n. 2 dell'art. 640 c.p., nel fatto di colui che, sfruttando la notorietà creatasi di mago o di guaritore, ingeneri nelle persone offese il pericolo immaginario dell'avveramento di gravi malattie e faccia credere alle stesse di poterle guarire o di poterle preservare e le induca in errore, compiendo asseriti esorcismi o pratiche magiche o somministrando e prescrivendo sostanze e si procura così, nel richiedere e accettare da quelle, un ingiusto profitto con danno delle stesse. (Nella specie la S.C. ha altresì ritenuto che la prospettazione dell'insorgere di gravi malattie o dell'interruzione del relativo trattamento terapeutico erano tali da configurare l'elemento delle minacce finalizzate al compimento di atti di libidine).
Cass. pen. n. 3546/1996
La distinzione tra il reato di concussione per induzione e quello di truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale sta nelle modalità dell'azione attuata da quest'ultimo. Pertanto, deve ravvisarsi concussione tutte le volte che l'abuso della qualità o della funzione assume preminente importanza prevaricatrice che induce il soggetto passivo all'ingiusta dazione, che egli sa non dovuta; deve, invece, ravvisarsi truffa aggravata quando le qualità o la funzione del pubblico ufficiale concorrono in via accessoria alla determinazione della volontà del soggetto passivo, che viene convinto con artifizi o raggiri ad una prestazione che egli crede dovuta. (Fattispecie di truffa, nella quale l'imputato, dipendente di una Usl, addetto alla consegna dei referti medici, aveva indotto un assistito esente da ticket, fingendo anche di compiere una telefonata informativa, a versargli la somma di lire ventimila).
Cass. pen. n. 2780/1996
Ai fini della legge penale anche la Comunità economica europea (CEE), il cui strumento finanziario di attuazione della politica agricola è il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (Feoga), deve essere considerata come un ente pubblico del nostro ordinamento oltre che di quello comunitario. (Principio affermato con riferimento a fattispecie di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma 2, n. 1, c.p.).
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È configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, c.p., nella truffa consistita nel procurarsi elargizioni della CEE nel settore agricolo, in quanto il danno diretto e immediato viene subito dall'Aima, ente pubblico italiano preposto alle erogazioni di sua competenza a valere su fondi che, quantunque forniti dalla Comunità europea, sono iscritti nel suo bilancio.
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La circostanza che secondo la normativa CEE-Aima il diritto al premio spettante agli utilizzatori acquirenti di tabacco direttamente dai produttori, per l'attività di trasformazione del prodotto greggio destinata all'esportazione, maturi quando il tabacco esce dal magazzino del trasformatore munito di tutta la documentazione degli organi di controllo Aima non esclude che il delitto di truffa (o quello ex art. 2, L. n. 898 del 1986) si consuma solo quando il premio viene effettivamente corrisposto, potendosi, prima di tale momento, parlare soltanto di tentativo. (Principio affermato con riferimento a una fattispecie di falso ex art. 490 c.p. strumentale alla truffa, in cui la difesa, al fine di sostenere la corrispondenza al vero delle attestazioni del controllore Aima, aveva dedotto che, poiché la normativa CEE-Aima stabilisce che il premio matura in un momento precedente i controlli doganali, e precisamente quando il tabacco esce dal magazzino con tutta la documentazione di riscontro redatta e vidimata dagli organi di controllo dell'Aima, i controlli doganali avverrebbero post delictum, e cioè dopo la consumazione del delitto di truffa).
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Per fatti anteriori alla modifica introdotta con l'art. 73, L. 19 febbraio 1992, n. 142, il reato di frode comunitaria, previsto dall'art. 2, L. 23 dicembre 1986, n. 898, ha carattere sussidiario rispetto a quello di truffa aggravata. Ne consegue che esso è configurabile solo quando il soggetto si sia limitato semplicemente all'esportazione di dati e notizie falsi, e non anche quando alle false dichiarazioni si accompagnino artifici e/o raggiri di altra natura, che integrano, invece, il delitto di truffa aggravata. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha affermato che la fattispecie di cui al citato art. 2, menzionando soltanto l'esposizione di dati falsi senza aggiungere «o altri artifizi o raggiri», rivela chiaramente che la norma, nel vastissimo ventaglio di possibili artifizi e raggiri, ha enucleato quello di gravità minore, rappresentato dalla semplice «esposizione di dati e notizie falsi» e soltanto a tale condotta, non accompagnata da ulteriori «malizie» dirette all'induzione in errore del soggetto passivo, ha inteso collegare conseguenze più favorevoli in termini sanzionatori di quelle previste per il delitto di truffa).
Cass. pen. n. 2689/1996
Bene è ipotizzabile il concorso materiale dei reati di patrocinio infedele e di truffa nell'ipotesi in cui il patrocinatore, con la sua condotta infedele, occultando notizie o comunicando notizie false sul corso del processo, oltre a recare danno alla parte assistita procuri dolosamente a sé stesso un ingiusto profitto.
Cass. pen. n. 2333/1996
In tema di truffa contrattuale, anche il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere giuridico di farle conoscere costituisce elemento ai fini della configurabilità del reato di truffa, trattandosi di un raggiro idoneo a determinare il soggetto passivo a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe dato; pertanto, posto che chi acquista un immobile, ne presume, in mancanza di indicazioni contrarie derivanti da circostanze di fatto o da precisazioni dell'altro contraente, che esso sia conforme alla normativa urbanistico-edilizia e sanitaria, consegue che il silenzio serbato su tali elementi è astrattamente idoneo a indurre in errore i soggetti passivi. (Fattispecie in tema di contratto preliminare di vendita immobiliare in relazione al quale il venditore aveva taciuto circa la mancanza del requisito dell'altezza minima prevista dalla legge e la conseguente impossibilità di ottenere la certificazione di abitabilità del bene compromesso).
Cass. pen. n. 1675/1996
Ricorre l'ipotesi del peculato e non della truffa qualora vengono posti in essere raggiri ed artifici non per entrare in possesso del denaro pubblico, ma per occultare la commissione della illecita appropriazione di cose mobili delle quali il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio abbia già la disponibilità.
Cass. pen. n. 3707/1995
La fattispecie criminosa prevista dall'art. 2, L. 23 dicembre 1986, n. 898, che punisce l'indebito conseguimento di contributi comunitari mediante la mera esposizione di dati o notizie false, deve ritenersi — anche precedentemente all'introduzione nel testo normativo, ad opera dell'art. 73, L. 19 febbraio 1992, n. 142, dell'inciso «ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640 bis c.p.» — di carattere sussidiario e non speciale rispetto al reato di truffa, sicché trova applicazione esclusivamente nelle ipotesi in cui l'agente si sia limitato solo ad esporre dati e notizie false, mentre i fatti connotati da più gravi elementi di frode ricadono nella figura della truffa. (Nella specie la corte ha ritenuto l'applicabilità del meno grave reato di cui all'art. 2, L. n. 898 del 1986 in quanto l'imputato aveva domandato il contributo comunitario allegando una semplice dichiarazione mendace, ancorché resa dinanzi a pubblico ufficiale in sostituzione di atto notorio — per cui era stato incriminato anche per la relativa falsità — senza tuttavia compiere ulteriore o diversa attività tesa all'induzione in errore degli organi eroganti).
Cass. pen. n. 3132/1995
La truffa commessa nei confronti dell'Enel mediante manomissione del contatore al fine di alterare la misurazione del consumo di energia, in quanto attuata nei confronti di un soggetto privato (società per azioni) è perseguibile a querela di parte, a nulla rilevando, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 640 capoverso n. 1, c.p. e della conseguente perseguibilità d'ufficio, che una quota dell'importo non riscosso dall'Enel in seguito all'artificio suddetto, e precisamente il cosiddetto «sovrapprezzo termico», sia destinato alla cassa conguaglio per il settore elettrico, che ha natura di ente pubblico; e ciò in quanto la predetta aggravante è ricollegabile esclusivamente alla natura pubblica del soggetto passivo del reato di truffa e non a quella di altro soggetto che lamenti di essere stato danneggiato dal reato. (Nell'occasione la corte ha altresì precisato che il fatto che la cassa conguaglio, ente pubblico, subisca un pregiudizio patrimoniale in conseguenza della mancata percezione, per effetto della condotta delittuosa dell'utente, del sovrapprezzo termico corrispondente il maggior consumo di energia elettrica fraudolentemente sottratto al controllo dei letturisti dell'ente erogatore, non incide sulla qualità di persona giuridica privata rivestita dall'Enel, soggetto passivo del reato di truffa).
Cass. pen. n. 10371/1995
È configurabile il concorso materiale tra il reato di corruzione ed il reato di truffa in danno dello Stato in quanto l'accordo corruttivo non può integrare l'induzione in errore nei confronti del pubblico ufficiale che partecipa all'accordo, ma può ben indurre in errore gli altri funzionari dell'ente pubblico ed in particolare gli organi di controllo.
Cass. pen. n. 8456/1995
Mentre gli elementi caratterizzanti la condotta estorsiva sono la «violenza» e la «minaccia», quelli qualificanti il comportamento truffaldino — anche nell'ipotesi aggravata della prospettazione del «pericolo immaginario» — sono, pur sempre, gli artifizi e raggiri: in quest'ultima ipotesi infatti la minaccia, poiché riguarda un male non reale, ma immaginario, assume i contorni dell'inganno perché contribuisce alla induzione in errore della parte offesa del reato attraverso la prospettazione del falso pericolo. (Nella specie la Corte ha ritenuto configurabile il reato di truffa nel fatto di un soggetto che, spacciandosi per ufficiale della Guardia di finanza, aveva richiesto ed ottenuto una somma di danaro per non procedere ad una verifica fiscale).
Cass. pen. n. 8034/1995
Sussiste il reato di concussione e non quello di truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale quando il soggetto pubblico assuma atteggiamento prevaricatore al fine di ottenere una prestazione non dovuta e pretesa proprio in virtù del suo potere e non già richiesta inducendo in inganno la parte lesa circa la sua debenza.
Cass. pen. n. 1221/1995
Il reato di cui all'art. 12 della L. 5 luglio 1991, n. 197 (indebita utilizzazione di carte di credito o di pagamento) concorre materialmente con quello di truffa (art. 640 c.p.). L'elemento oggettivo del primo, infatti, è costituito dall'uso indebito, in mancanza di titolarità, di carte di credito o di pagamento, a prescindere dal conseguimento di un profitto e dal verificarsi di un danno e non comporta il coinvolgimento del soggetto passivo. Il secondo, invece, richiede gli artifizi o i raggiri dell'agente e l'induzione in errore del soggetto passivo e si consuma nel momento del conseguimento del profitto con altrui danno.
Cass. pen. n. 6470/1995
L'evento delittuoso punito dall'art. 640 c.p. è costituito dal conseguimento del profitto con altrui danno. I due elementi (profitto e danno), pur essendo inscindibilmente connessi, possono venire ad esistenza in momenti diversi, sicché la truffa si perfeziona non con l'azione tesa al profitto, ma con la realizzazione del danno. Conseguentemente, quando l'oggetto della truffa sia costituito da un titolo di credito, il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui, attraverso la riscossione dello stesso, si verifica l'arricchimento dell'agente, con il correlativo danno patrimoniale altrui.
Cass. pen. n. 5845/1995
Il criterio distintivo tra i due reati di truffa commessa ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario e di estorsione, va individuato nel diverso atteggiamento psicologico dei soggetti passivi nel sottomettersi all'ingiusto danno: il reato di truffa sussiste quando il male minacciato viene ventilato come passibile ed eventuale e comunque non proveniente, direttamente o indirettamente, da chi lo prospetta, sicché la persona offesa si determina perché tratto in errore dall'esposizione di un pericolo inesistente; si ha il delitto di estorsione, invece, quando il colpevole incute, da solo o con altri, il timore di un pericolo che fa apparire certo e proveniente da lui stesso o da altra persona a lui legata da un qualunque rapporto, di talché la persona offesa viene posta di fronte all'alternativa di adempiere all'illecita richiesta o di subire il male minacciato.
Cass. pen. n. 5838/1995
Ai fini dell'integrazione del reato di estorsione è indifferente che l'agente abbia effettivamente la possibilità di attuare il male minacciato, ma è invece necessario che la minaccia si presenti, nella sua rappresentazione, come certa e promanante dal soggetto attivo o da altre persone allo stesso collegate, in modo da raggiungere l'effetto di coartare ogni libertà di scelta della vittima. Invece, nel reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, secondo comma, n. 2, c.p., la determinazione della vittima è cagionata da un errore conseguito con il prospettare il pericolo di un male eventuale dovuto all'opera di terzi.
Cass. pen. n. 5870/1995
È configurabile il reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 cpv. n. 1 c.p. anche allorquando parte offesa sia un ente pubblico economico, stante il riferimento della circostanza aggravata agli «enti pubblici» in genere, senza distinzione alcuna fra enti pubblici «economici» ed altri enti pubblici. (Nella fattispecie si trattava di truffa in danno di un consorzio di bonifica. La Suprema Corte ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto come truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 cpv. n. 1 c.p. ed ha enunciato il principio di cui in massima).
Cass. pen. n. 4828/1995
Il reato di fraudolenta distruzione della cosa propria (art. 642 c.p.) costituisce un'ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa (art. 640 c.p.); nel primo, infatti, sono presenti gli stessi elementi della condotta caratterizzanti il secondo ed, in più, come elemento specializzante, il fine di tutela del patrimonio dell'assicuratore.
Cass. pen. n. 610/1995
Le norme di cui all'art. 640 c.p. (truffa) e 12 della L. 5 luglio 1991, n. 197 (indebita utilizzazione o falsificazione di carte di credito o di pagamento) non costituiscono un'ipotesi di concorso apparente, né di reato complesso, bensì di concorso formale o materiale di reati, a seconda del concreto atteggiarsi della condotta dell'agente. Ciò perché diverso è il bene giuridico tutelato da ciascuna di esse. La prima, infatti, tutela il patrimonio del privato; la seconda, invece, realizza solo in via mediata siffatta tutela, mentre suo scopo primario è la tutela dell'interesse pubblico, al fine di evitare che il sistema finanziario sia utilizzato a scopo di riciclaggio e di salvaguardare ad un tempo la fede pubblica.
Cass. pen. n. 2787/1995
In materia di concussione, nel concetto di induzione previsto dalla norma rientra sia l'attività di persuasione che quella che comporti un inganno del soggetto passivo, l'inganno infatti non è necessario, ma non è neanche in contrasto con la natura e la struttura della concussione sempre che la induzione si sia essenzialmente svolta attraverso l'abuso della qualità o della pubblica funzione. (La Corte ha confermato la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva ritenuto che avesse commesso concussione e non truffa aggravata il maresciallo della guardia di finanza che aveva falsamente prospettato ai responsabili di un'impresa la possibilità di una verifica fiscale da parte del suo ufficio a seguito di una inesistente richiesta proveniente da un'autorità straniera e si era fatto dare una somma di denaro asseritamente destinata a impedire che la verifica fosse avviata).
Cass. pen. n. 11446/1994
I delitti di truffa e di millantato credito si differenziano oltre che per la diversità dell'oggetto della tutela penale, che nella truffa è il patrimonio e nel millantato credito è il prestigio della pubblica amministrazione, anche per il mezzo utilizzato per la loro commissione sicché i due reati possono concorrere quando l'illecito profitto sia conseguito attraverso le millanterie proprie del secondo reato e la predisposizione di falsi documenti o la assunzione da parte degli agenti di false qualifiche pubbliche, che costituiscono artifici o raggiri propri della truffa.
Cass. pen. n. 6360/1994
Nell'ipotesi di truffa ai danni dello Stato commessa da soggetto che, producendo un falso certificato di laurea, abbia conseguito l'abilitazione all'insegnamento e successivamente l'immissione in ruolo conseguentemente percependo, in costanza del rapporto, la regolare retribuzione, il reato perdura fino a quando non vengono interrotte le riscossioni o per volontà del soggetto attivo o per iniziativa di quello passivo ed il momento consumativo coincide quindi con la cessazione dell'attività illecita; trattasi, invero, non di reato continuato, o permanente, ovvero ad effetti permanenti, bensì di reato a «consumazione prolungata», in cui l'azione dà luogo ad un evento che continua a prodursi nel tempo con la realizzazione degli illeciti profitti man mano maturati con altrui danno. (Alla stregua di tale principio la Corte ha escluso l'applicabilità dell'amnistia il cui termine di efficacia era scaduto in epoca antecedente alla interruzione delle riscossioni).
Cass. pen. n. 4854/1994
Nell'ipotesi di reato commesso anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 8 agosto 1992, n. 359 che ha disposto la trasformazione dell'Enel in ente privato, il reato di truffa in danno dell'Enel non può essere configurato come truffa semplice e non sarà necessaria la proposizione della querela posto che, in difesa del principio tempus regit actum, al momento in cui il reato venne commesso la norma processuale vigente sanciva la procedibilità di ufficio.
Cass. pen. n. 4228/1994
L'avvenuta trasformazione dell'Enel in persona giuridica di diritto privato non produce effetti processuali sotto il profilo della perseguibilità a querela del reato di truffa allorché il fatto reato risalga ad epoca anteriore alla trasformazione: ciò stante il principio tempus regit actum vigente in materia processuale.
Cass. pen. n. 10259/1993
Ciò che rileva ai fini della configurabilità del reato di truffa, dell'individuazione dell'interesse tutelato e conseguentemente del titolare di detto interesse, è la diminuzione patrimoniale, cui corrisponde il conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente, e cioè l'aspetto finalistico e non quello strumentale (induzione in errore) della condotta; pertanto, essendo il soggetto passivo del reato colui che subisce le conseguenze patrimoniali dell'azione truffaldina, la querela proposta dalla persona ingannata, in caso di non coincidenza fra indotto in errore e danneggiato, è priva di ogni effetto.
Cass. pen. n. 8264/1993
Il delitto di millantato credito, a differenza della truffa, è caratterizzato da un raggiro del tutto particolare, consistente nelle vanterie, esplicite o anche implicite, di ingerenze o pressioni da parte del millantatore presso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, senza che, peraltro, occorra che l'agente spenda il nome o indichi la specifica funzione di quest'ultimo, bastando che la parte offesa comprenda che il presunto referente del millantatore sia persona investita di dette funzioni.
Cass. pen. n. 4011/1993
Ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza, di controllo e di verifica da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo in quanto si risolve in una mera deficienza di attenzione e perché il più delle volte è determinata dalla fiducia che, con artifici e raggiri, sa suscitare il truffatore nella parte lesa.
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La mendace dichiarazione di una delle parti di essere in grado di adempiere l'obbligazione, fatta all'altra parte durante l'iter formativo del contratto, pure in assenza di qualsiasi messa in scena, in quanto destinata a creare un falso convincimento, operando sulla psiche del soggetto ingannato, integra l'elemento del raggiro il quale, se posto in essere con dolo, realizza la figura criminosa della truffa contrattuale.
Cass. pen. n. 806/1993
La produzione di un danno patrimoniale con cui si perfeziona il reato di truffa è, tra l'altro, ipotizzabile nella mancata aggiudicazione dei lavori da parte di altri concorrenti ad una gara di appalto. (Fattispecie relativa a turbata gara di appalto mediante manomissione dei plichi contenenti le offerte di ribasso ed induzione in errore del presidente della commissione designata per l'espletamento della gara).
Cass. pen. n. 1658/1993
In tema di truffa, l'espediente di presentare per il rimborso note di spese non dovute, inframmezzate ad altre regolari, approfittando del rapporto di lavoro che induce a presumere la correttezza tra le parti, ben può rientrare nel concetto di artifizio, di cui all'art. 640 c.p., idoneo ad ingannare. Tale idoneità non è esclusa dall'esistenza di preventivi controlli, ben potendo, per l'elevato numero delle note presentate, sfuggire l'irregolarità di alcune. L'artificio è più evidente nei casi in cui gli scontrini presentati per il rimborso siano stati procurati in modo irregolare e non rappresentino una spesa effettiva.
Cass. pen. n. 1050/1993
In tema di truffa sussiste l'aggravante dell'aver commesso il fatto in danno dello Stato o di altro ente pubblico, di cui all'art. 640 cpv. n. 1 c.p., anche se il danno sia ricaduto, in concreto, su di una compagnia di assicurazioni, qualora il raggiro sia stato posto in essere direttamente nei confronti dell'ente pubblico, con la conseguenza che questo sia stato indotto in errore ed abbia subito un danno con l'esborso di un acconto corrisposto per un fatto illecito e senza trovare riscontro nella realizzazione di precise finalità pubbliche, cui fosse collegata la somma erogata.
Cass. pen. n. 2/1993
È configurabile la condotta del reato di truffa allorquando taluno dia falsamente assicurazione circa la sussistenza della licenza edilizia e della conformità ad essa delle opere realizzate, inducendo così la controparte a stipulare un contratto preliminare di vendita. (La Suprema Corte ha ritenuto che il bene trasferibile — consistente in un terreno con sovrastante fabbricato, in parte da realizzare - fosse difforme da quello promesso in vendita e che il danno, negato dal giudice di merito, andasse ravvisato quanto meno perché la sanatoria ottenuta dal promittente grazie al cosiddetto condono edilizio aveva escluso il portico, promesso col preliminare).
Cass. pen. n. 9520/1992
La particolare condizione di un soggetto, quale determinata da una sua fragilità di fondo o da situazioni contingenti, non esclude la configurabilità in suo danno del reato di truffa, anzi ne rende più agevole l'esecuzione. (Nella specie alle persone offese fu promessa la soluzione o guarigione dei loro mali fisici o psichici, o del loro disagio esistenziale, ovvero un «miglioramento della mente» con una attività di «stimolazione del cervello», il tutto attraverso una «terapia», e non con l'adesione ad un credo religioso, terapia peraltro pagata e in situazioni in cui si profilavano condotte costantemente fraudolente con la conseguente induzione in errore di soggetti facilmente raggirabili e danno economico degli stessi con correlativo profitto ingiusto quanto meno della organizzazione, o Chiesa di Scientology, alla quale, a detta dei principali imputati, venivano versati proventi incassati dal Centro Dianetics).
Cass. pen. n. 8707/1992
Nel caso in cui il delitto di truffa, così come contestato all'imputato, risulta aggravato solo ai sensi dell'art. 640, secondo comma, c.p. e non ai sensi dell'art. 61 n. 7 c.p., il reato deve considerarsi estinto per amnistia in base all'art. 1 n. 4 D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, che prevede la concessione dell'amnistia per il delitto di truffa di cui all'art. 640, secondo comma, c.p. sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 7 c.p. (danno patrimoniale di rilevante gravità). Né può essere accolta la tesi secondo cui, essendo oggetto della truffa una somma ingente — nella specie cento milioni di lire — l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. risulta contestata in fatto, sicché a nulla rileva che non sia stata indicata nella imputazione la norma attinente alla circostanza. (Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio perché estinto il delitto di truffa per amnistia, la S.C. ha precisato che l'accertamento sulla rilevante gravità del danno patrimoniale è un accertamento di merito precluso al giudice di legittimità).
Cass. pen. n. 7239/1992
Il reato di truffa si consuma non nel momento in cui il soggetto passivo (nel caso di specie: un ente pubblico) assume per effetto degli artifici e raggiri l'obbligazione, bensì quando l'agente consegue la disponibilità concreta del bene con l'effettivo altrui danno consistente nella perdita del bene stesso da parte del soggetto passivo. Da qui l'ulteriore conseguenza che quando l'obbligazione assunta dal soggetto passivo viene adempiuta in momenti successivi, a scadenze periodiche, non è configurabile un unico delitto di truffa avente ad oggetto l'obbligazione complessiva, bensì una pluralità di eventi dannosi e, quindi, un delitto continuato, rispetto al quale le singole riscossioni costituiscono altrettanti atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso; atti nei quali l'iniziale proposito fraudolento si riproduce attraverso il silenzio sulla illiceità della situazione.
Cass. pen. n. 2841/1992
Ai fini della configurazione della truffa in danno di un ente pubblico, prevista dall'art. 640, comma 2, c.p., con particolare riferimento all'istituto di credito, non assume valore dirimere la qualificazione dell'azienda creditizia come ente pubblico, in conseguenza di specifico riconoscimento formale in sede di classificazione giuridica stabilita dalla legge; occorre, invece, stabilire in concreto se l'ente adempie una funzione pubblicistica nella raccolta e nella gestione del risparmio, con riguardo alla oggettività del fatto delittuoso che integra la truffa. Ciò in quanto in alcuni settori, per ragioni preminenti di ordine politico-economico, il legislatore riconosce all'impresa bancaria, che svolge — quale ente pubblico — un'attività di carattere speciale, una funzione di tutela di interessi generali che meritano di essere privilegiati ed incrementati con determinate iniziative.
Cass. pen. n. 220/1992
È ipotizzabile il reato di truffa continuata nel fatto della sistematica raccolta di risparmi con la promessa di utilità e interessi estranei alle concrete possibilità del mercato.
Cass. pen. n. 470/1992
In tema di truffa il profitto, costituente uno degli eventi consumativi del reato, deve ravvisarsi tanto nel caso di effettivo accrescimento di ricchezza economica a favore dell'agente quanto nel caso di mancata diminuzione del suo patrimonio per effetto del godimento di beni, quindi anche senza un aumento esteriore di ricchezza, analogamente al possibile atteggiarsi della deminutio patrimoni in senso economico, subita dal soggetto passivo, come danno emergente o come lucro cessante. Il carattere dell'ingiustizia è attribuito al profitto dal fatto di essere stato conseguito sine iure, sì che l'arricchimento in cui esso si risolve risulta realizzato sine causa, per l'assenza di un titolo giuridico che lo giustifichi.
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L'elemento soggettivo del delitto di truffa è costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato (quali l'inganno, il profitto, il danno), anche se preveduti dall'agente come conseguenze possibili, anziché certe della propria condotta, e tuttavia accettato nel loro verificarsi, con conseguente assunzione del relativo rischio; per cui è priva di rilevanza la specifica finalità del comportamento o il motivo che ha spinto l'agente a realizzare l'inganno.
Cass. pen. n. 9194/1991
L'artificio o il raggiro richiesto per la sussistenza del reato di truffa può consistere anche nel semplice silenzio, maliziosamente serbato su alcune circostanze da chi abbia il dovere di farle conoscere, in quanto il comportamento dell'agente in tal caso non può ritenersi meramente passivo ma artificiosamente preordinato a perpetrare l'inganno, tanto più quando l'obiettiva difformità tra la situazione reale e quella conosciuta da colui che è stato indotto in errore dipende dal comportamento dell'agente. (Fattispecie in cui il venditore di un immobile aveva taciuto sulla pratica di mutuo ipotecario in corso, unitamente alla garanzia che tale immobile era libero da pesi e vincoli di sorta. La S.C., nell'affermare il principio predetto, ha precisato che la fonte del dovere d'informazione può risiedere anche in una norma extra penale come l'art. 1337 c.c., che impone alle parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, l'obbligo del comportamento secondo buona fede).
Cass. pen. n. 14/1991
Il giuoco delle tre carte e quelli similari non realizzano di per sé il reato di truffa, ma tale figura criminosa può ricorrere qualora il tenitore del gioco ponga in essere un'attività ulteriore di carattere fraudolento, come nel caso in cui egli faccia vincere il giocatore una prima volta per indurlo a raddoppiare la posta ed ingannarlo nei successivi turni di gioco, oppure si avvalga di «compari» che, distraendo il giocatore, consentono al tenitore di spostare all'ultimo momento le carte o che, fingendosi accaniti giocatori, puntano con alterne vicende, in modo da ingenerare nello spettatore la convinzione di trovarsi di fronte ad un gioco al quale si può facilmente vincere.
Cass. pen. n. 7461/1991
In tema di truffa contrattuale, allorché la parte civile deduca specifiche questioni sul contenuto del contratto, sulla sua interpretazione ed esecuzione, il giudice di merito ha l'obbligo di procedere a tale esame, dandosi carico di determinare l'esatto contenuto del contratto e degli effetti che ne derivano, in applicazione delle norme e dei principi che regolano la materia, e dando conto di detto accertamento con adeguata motivazione, la cui completezza e congruità può essere oggetto di controllo in sede di legittimità. (Fattispecie in tema di preliminare di vendita di appartamento, da edificare su suolo asseritamente di proprietà del promissario-venditore, il cui diritto era subordinato al verificarsi di una serie di condizioni taciute al promissario-acquirente e non valutate in modo adeguato dal giudice di merito).
Cass. pen. n. 16264/1990
In tema di truffa, qualora sia stato accertato il nesso di causalità tra l'artificio o il raggiro e l'altrui induzione in errore, non è necessario stabilire l'idoneità in astratto dei mezzi usati, quando in concreto essi si siano dimostrati idonei a trarre in errore, né vale ad escludere il delitto l'eventuale difetto di diligenza della persona offesa.
Cass. pen. n. 10833/1990
In tema di truffa consumata ogni questione in ordine all'idoneità astratta, dell'artificio o del raggiro, ad ingannare e sorprendere l'altrui buona fede non ha alcuna rilevanza, essendo l'idoneità dimostrata dall'effetto raggiunto. (Nella specie l'imputato sia era fatto assumere da un ente ospedaliero, affermando falsamente nella domanda di avere conseguito la laurea in medicina, titolo che però non aveva esibito e che non gli era stato materialmente richiesto. Ricorreva assumendo che il reato non era configurabile per la grave negligenza dell'ente, che non aveva esercitato alcun controllo o verifica. La corte ha invece statuito il principio di cui sopra).
Cass. pen. n. 10758/1990
Nell'ipotesi in cui con falsi documenti si ottenga il rilascio di una concessione edilizia in contrasto con gli strumenti urbanistici, non è configurabile la truffa, quando il danno patrimoniale venga individuato soltanto nella lesione di interessi collettivi per l'ordinato assetto urbanistico, di cui il comune è portatore.
Cass. pen. n. 9034/1990
In tema di truffa, l'inganno che subisce il soggetto passivo non deve necessariamente derivare da un artificio o raggiro comunque riconoscibile in quanto esteriorizzato dall'agente. Chi presenta all'incasso titoli di credito di pertinenza di un omonimo, ricevuti per errore, dà ad intendere, con ciò solo, di esserne il legittimo prenditore e pone in essere in tal modo un artificio ingannevole in danno dell'operatore bancario.
Cass. pen. n. 7679/1990
Ai fini della ravvisabilità della sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in caso di truffa per indebita percezione di un'indennità non dovuta, il danno medesimo va valutato nell'ammontare complessivo dell'indennità indebitamente corrisposta e non in relazione alle singole giornate cui l'indennità si riferisce.
Cass. pen. n. 6241/1990
È configurabile il delitto di truffa anche in caso di inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso all'assicuratore del sinistro verificatosi, in quanto tale omissione — a meno che non sia dolosa — non comporta automaticamente la perdita della garanzia assicurativa, ma al più la riduzione, in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915, cpv., c.c., del diritto all'indennità.
Cass. pen. n. 5541/1990
In tema di causalità, l'obbligo giuridico rilevante a norma dell'art. 40, capoverso, c.p. può nascere da qualsiasi ramo del diritto e, quindi, anche dal diritto privato. L'art. 1759 c.c. postula un obbligo giuridico per il mediatore il quale, se è libero di iniziare o meno la sua attività, deve però osservare determinate regole tra cui quella della comunicazione alle parti in occasione della stipula del contratto di tutte quelle notizie che attengono «alla valutazione e alla sicurezza dell'affare» e che devono essere rese note al fine di consentire alle parti stesse di determinarsi con la necessaria consapevolezza. Il silenzio maliziosamente tenuto dal mediatore, che assuma efficienza causale nel processo di formazione della volontà della parte, indotta all'acquisto o comunque rassicurata dalla sua convenienza grazie a tale comportamento omissivo, integra la condotta di consapevole partecipazione al delitto di truffa. (Fattispecie: concorso in truffa in materia di compravendita di immobile dichiarato, contrariamente al vero, libero da ipoteche).
Cass. pen. n. 3694/1990
Integra un'ipotesi di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 cpv. n. 2 c.p. la induzione alla sottoscrizione di abbonamento ad una rivista specializzata in materia tributaria, ottenuta ingenerando il timore, per quanto immaginario, di un accertamento fiscale in caso di rifiuto.
Cass. pen. n. 3685/1990
Ricorre il delitto di truffa anche quando la condotta dell'agente si esplica in un contegno capace di ingenerare errore per omessa rivelazione di circostanze che si ha l'obbligo di riferire perché in tal caso l'errore in cui viene a cadere il soggetto passivo è conseguenza diretta del preordinato inganno dell'agente. (Fattispecie relativa ad omessa comunicazione, da parte di assegnatario di alloggio Iacp, della cessazione delle condizioni legittimanti la permanenza nella titolarità del rapporto di assegnazione).
Cass. pen. n. 3646/1990
Sussiste la circostanza aggravante di cui al secondo comma, n. 1 dell'art. 640 c.p. ogni qual volta il danno della truffa ricada su un ente pubblico. È pertanto irrilevante che gli artifizi ed i raggiri abbiano tratto in inganno un soggetto non legato all'ente predetto da un rapporto organico. E pertanto è configurabile il reato de quo nel comportamento di colui che, mediante ricette falsificate abbia indotto in errore i farmacisti ottenendo la erogazione di medicinali non dovuti, il cui costo, nell'attuale regime di «assistenza diretta» grava direttamente sull'istituto mutualistico.
Cass. pen. n. 3039/1990
Il delitto di peculato si differenzia da quello di truffa aggravata ex art. 61 n. 9 c.p., sotto il profilo del conseguimento della res, in quanto nel primo il possesso del bene trova origine nella ragione di ufficio e preesiste all'illecita conversione in profitto dell'agente, mentre nella truffa l'acquisto del possesso consegue all'azione del colpevole, consistente nell'induzione in errore mediante artifici o raggiri. Ne consegue che, quando gli artifici vengano posti in essere non per conseguire il possesso della res ma per occultarne l'illecito impossessamento, ovvero per assicurarsi l'impunità, sussiste il delitto di peculato e non quello di truffa aggravata. (Fattispecie di impiegato postale che, dopo aver rilasciato regolare ricevuta per il versamento di danaro da parte di utenti — a titolo di pagamento di tassa di circolazione — falsificava i documenti interni facendo apparire come incassate somme inferiori a quelle versate, appropriandosene la differenza).
Cass. pen. n. 1426/1990
Nella truffa ai danni dello Stato, l'ingiusto profitto — inteso come realizzazione del possesso della cosa mobile o del danaro appartenente alla P.A. — si realizza per mezzo di attività strumentali (artifizi o raggiri, inducenti taluno in errore), mentre nel peculato il possesso della cosa preesiste all'azione delittuosa volta alla sua appropriazione o distrazione e gli artifici (nella specie falsificazioni documentali) sono attività accessorie intese a coprire l'appropriazione o la distrazione già portata ad effetto.
Cass. pen. n. 1161/1990
Il momento consumativo della truffa, quando l'oggetto della stessa è costituito da un titolo di credito, si realizza nel momento e nel luogo in cui attraverso la riscossione si verifica l'effettivo illecito arricchimento patrimoniale dell'agente.
Cass. pen. n. 1121/1990
Configura il delitto di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, n. 1 e 61, nn. 9 e 11 il fatto del pubblico funzionario che abbandona il posto clandestinamente, celandolo a chi avrebbe dovuto esserne al corrente, per compiere un'attività incompatibile, nell'orario impegnato, con le incombenze sue proprie, inducendo in tal modo la P.A. a ritenere erroneamente che le mansioni proprie del suo dipendente fossero da questi regolarmente espletate e che, quindi, avesse titolo alla retribuzione. (Fattispecie di prestazione d'opera da parte di medico dipendente da amministrazione comunale a favore di un laboratorio diagnostico privato in orari dai quali risultava in servizio presso il suo ufficio al comune).
Cass. pen. n. 1074/1990
La differenza tra il reato di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario e quello di estorsione non sta nell'effettiva sussistenza del male minacciato — immaginario nella truffa, concreto e realizzabile nell'estorsione — ma nella circostanza che nella truffa il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente od indirettamente da chi lo prospetta, di talché l'offeso non è coartato nella sua volontà, ma si determina perché tratto in errore dalla esposizione di un pericolo come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, sicché, l'offeso è posto nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso condanna per tentata estorsione aggravata, l'imputato, che mediante una lettera e successiva telefonata aveva minacciato il sequestro di uno dei due figli della persona offesa se questa non avesse pagato 40 milioni di lire, aveva sostenuto che il fatto andava qualificato come tentativo di truffa aggravata, poiché non sarebbe esistito alcun progetto di rapimento).
Cass. pen. n. 297/1990
Il bene giuridico che il reato di falso protegge è l'interesse di garantire la pubblica fede, mentre il bene giuridico protetto nel delitto di truffa è l'interesse concernente l'inviolabilità del patrimonio; i due cennati reati, oltre ad obiettività giuridiche distinte, presentano elementi strutturali diversi in riferimento ai quali non v'è alcun rapporto di specificità, per il quale occorre il necessario presupposto della esistenza di una norma generale e di una norma speciale, ambedue destinate a disciplinare la stessa materia. (Fattispecie in tema di esposizione sul parabrezza di un veicolo di disco — contrassegno, relativo al pagamento della tassa di circolazione alterato).
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In tema di truffa, qualora sia accertato il nesso di causalità tra l'artificio o il raggiro e l'altrui induzione in errore, non è necessario stabilire se i mezzi usati siano, in astratto, genericamente idonei a trarre in errore, se in concreto essi si siano dimostrati idonei; l'eventuale difetto di diligenza della persona offesa (nella specie, relativa ad esposizione di disco-contrassegno falsificato in un autoveicolo, dei competenti organi di controllo) non vale ad elidere la sussistenza del reato.
Cass. pen. n. 134/1990
La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, di cui all'art. 61, n. 7 c.p., è compatibile con il reato di truffa in danno dell'Aima, di cui all'art. 2, L. 23 dicembre 1986, n. 898.
Cass. pen. n. 17365/1989
È configurabile il delitto di truffa aggravata nel fatto di chi non adempie l'obbligo del pagamento della tassa di circolazione, o lo adempie in misura insufficiente, avvalendosi, per far apparire di essere in regola nel pagamento, dell'espediente di falsificare l'attestato di versamento (da esporre sul parabrezza del veicolo) e la ricevuta del versamento stesso, da unire alla carta di circolazione. In tal caso, infatti, l'artificio e il raggiro sono costituiti dalla formazione ed esibizione dei suddetti atti falsificati, in quanto idonei a indurre in errore gli agenti preposti al traffico, mentre l'ingiusto profitto, proprio del reato di truffa, consiste nella circolazione abusiva del veicolo e nel perdurante mancato adempimento di tutte le conseguenti obbligazioni patrimoniali (soprattasse e sanzioni pecuniarie) cui è correlativo il danno che lo Stato patisce. Il delitto di truffa, così configurato, inoltre, concorre con quello di falso e si presenta nella forma del tentativo quando l'illecito venga accertato prima che il veicolo sia posto in circolazione, e nella forma della consumazione quando l'accertamento dell'illecito avvenga mentre il veicolo è già in circolazione, giacché in tale ultimo caso si è ormai realizzato l'evento del reato, vale a dire l'ingiusto profitto e il danno correlativo, nei sensi sopra spiegati.
Cass. pen. n. 17202/1989
In tema di truffa solo la grossolanità o incredibilità dell'artificio o del raggiro possono far dubitare dell'attitudine del mezzo impiegato ad indurre in errore, mentre la mancanza di diligenza nel controllo e nella verifica, da parte del soggetto passivo, sugli atti e sui documenti posti in essere dal soggetto attivo non escludono l'idoneità del mezzo in parola.
Cass. pen. n. 16703/1989
Il delitto di truffa è perseguibile d'ufficio e non a querela allorché sia stata contestata la recidiva che rientra tra le circostanze aggravanti soggettive.
Cass. pen. n. 16304/1989
Il delitto di truffa si consuma esclusivamente allorché dalla induzione in errore di un soggetto, mediante gli artifici e raggiri, l'autore consegua un ingiusto profitto con altrui danno; danno che deve avere contenuto patrimoniale, deve concretarsi, cioè, in un detrimento del patrimonio. Anche nel tentativo, quindi, gli atti devono essere, oltre che idonei, diretti in modo non equivoco a conseguire un ingiusto profitto con un corrispondente danno patrimoniale del soggetto passivo.
Cass. pen. n. 15459/1989
Il delitto di concussione per induzione mediante inganno si differenzia dalla truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale poiché nel primo l'abuso della funzione o della qualità di pubblico ufficiale assume, nel condizionamento della volontà della vittima, un ruolo determinante, mentre nel secondo ha soltanto valore accessorio.
Cass. pen. n. 13510/1989
Deve rispondere di truffa e non di furto aggravato dal mezzo fraudolento, l'utente che, immobilizzando o ritardando nel suo movimento, con un congegno, il disco rotante sito all'interno del contatore e collegato alle cifre numeriche indicanti il consumo, evitandone la registrazione, abbia sottratto all'ente erogatore un certo quantitativo di energia elettrica.
Cass. pen. n. 12319/1989
Il delitto di truffa — nella specie in danno dell'Inam e dell'Inps — realizzato attraverso la ricezione di indebite prestazioni maturate periodicamente deve ritenersi a consumazione prolungata e caratterizzato da unicità di azione e da un evento che continua a prodursi nel tempo. Pertanto, ai fini della concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, di cui all'art. 62, n. 4, c.p., si deve aver riguardo al complessivo ammontare delle indennità indebitamente percepite e non a quello delle singole prestazioni.
Cass. pen. n. 12264/1989
Sussiste il delitto di truffa aggravata nel caso di buono contributo utilizzato — nella specie da direttore dei lavori in fabbricato danneggiato dal sisma del 1980, da amministratore e titolare del buono contributo medesimo e dal titolare di impresa di lavori — destinando i fondi a lavori non autorizzati e per un importo non giustificato (v. ordinanza 6 gennaio 1981, n. 80 del commissario Zamberletti). Né rilevano, ai fini dell'esclusione dell'ingiusto profitto del reato di cui all'art. 640 c.p., eventuali lavori diversi e di maggior costo, perché in materia vige il principio secondo cui il beneficiario del buono contributo, pena la decadenza, deve destinare i fondi ricevuti all'esatta esecuzione dei lavori ammessi a contributo.
Cass. pen. n. 12255/1989
Ai fini della sussistenza del delitto di truffa, la certificazione prognostica di una malattia è idonea ad integrare l'estremo costitutivo dell'artificio pur se la falsa prognosi — trattandosi dell'espressione di un giudizio — non realizza il reato di cui all'art. 479 c.p. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici).
Cass. pen. n. 12152/1989
La eventuale trascuratezza del soggetto passivo non esclude la configurabilità del reato di truffa allorquando egli sia incorso in errore in conseguenza degli artifici o raggiri posti in essere dall'agente.
Cass. pen. n. 11789/1989
La normale attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito ha carattere di impresa privata indipendentemente dalla natura pubblica o privata degli enti che la esercitano. Tale principio esclude che gli impiegati degli enti pubblici i quali svolgono siffatta attività rivestano la qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, ma non incide sulla natura pubblica dell'ente. Ne deriva che è ravvisabile l'aggravante di cui all'art. 640 cpv. n. 1 c.p. nell'ipotesi di truffa consumata in danno di istituto di credito con qualifica di ente pubblico.
Cass. pen. n. 11652/1989
Per la ravvisabilità della sussistenza o meno della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, nella ipotesi di truffa continuata ai danni di un ente pubblico per indebita percezione di quanto erogato a titolo di rimborso medicinali, deve necessariamente tenersi conto delle somme realmente e globalmente riscosse e non di quelle liquidate e contabilizzate con il riferimento ad ogni singola fustellazione di ricetta. Ciò in quanto il momento consumativo del delitto di truffa si verifica quando l'agente consegue l'ingiusto profitto attraverso la materiale disponibilità del bene indebitamente acquisito e non già tutte le volte in cui il soggetto passivo consente all'agente di accreditare intanto a suo favore una determinata somma.
Cass. pen. n. 11597/1989
Integra il reato di truffa la percezione delle prestazioni di cassa integrazione guadagni da parte del lavoratore che ricavi contestualmente altro reddito di nuova attività lavorativa.
Cass. pen. n. 10565/1989
La recidiva, inerendo esclusivamente alla persona dell'imputato, non incide sulla gravità del fatto reato e pertanto non può essere compresa tra le circostanze aggravanti che rendono perseguibile d'ufficio il delitto di truffa.
Cass. pen. n. 10397/1989
Deve ravvisarsi il delitto di cui all'art. 646 c.p. e non già quello di truffa quando l'artificio o il raggiro non risultino necessari alla appropriazione. (Nella fattispecie, essendo state contestate ad un cassiere di banca, continuate appropriazioni di denaro dalla cassa cui era preposto, è stato ritenuto che, avendo l'imputato, per l'espletamento della sua funzione, la materiale disponibilità del denaro non aveva necessità di ricorrere ad artifici o raggiri per appropriazione. La ulteriore attività commessa dall'imputato, come l'emissione di assegni all'ordine di apparenti prenditori con false girate di costoro, era volta, secondo questa corte, a costruire una falsa documentazione allo scopo di giustificare le differenze di cassa e, pertanto, allo scopo di occultare le appropriazioni di denaro, tanto è vero che se tali artifizi si fossero rilevati inidonei per occultare ai quotidiani riscontri le appropriazioni, queste avrebbero dovuto ritenersi comunque consumate e penalmente perseguibili).
Cass. pen. n. 9331/1989
Ai fini del reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 cpv. c.p. n. 1 è insufficiente un qualsiasi mendace comportamento o alterazione della realtà da parte dell'agente, mentre è necessaria la sussistenza di un quid pluris e cioè di una ulteriore attività, di un particolare accorgimento o di una speciale astuzia, idonei ad eludere le comuni e normali possibilità di controllo da parte dell'ente pubblico. Ne consegue che non commette il reato de quo colui il quale, iscrivendosi a due cooperative artigiane, contravvenendo così a quanto consentito dall'art. 8 del D.M. 12 maggio 1959, chieda ed ottenga due successivi mutui agevolati con relativo ingiusto profitto per sé e per le cooperative in danno dell'ente regione cui si è rivolto, essendo insufficiente a tal fine sotto il profilo oggettivo la duplice iscrizione (peraltro non contemporanea ma successiva) né sotto quello soggettivo la mendace dichiarazione dell'imputato di essere in possesso dei requisiti richiesti di cui all'art. 6 del cit. decreto ministeriale.
Cass. pen. n. 7663/1989
È configurabile il concorso tra il reato di truffa e quello di falso di cui agli artt. 478 e 482 c.p. nell'ipotesi in cui venga alterato l'attestato di pagamento della cosiddetta tassa di circolazione (cosiddetto disco-contrassegno) ed esposto poi sul parabrezza del veicolo per far apparire adempiuti gli obblighi fiscali. In tal caso poi il reato di truffa si consuma con la materiale utilizzazione del suddetto disco falso.
Cass. pen. n. 4701/1989
È configurabile il concorso materiale tra la truffa e la falsificazione in scrittura privata, quando il falso sia preordinato ed utilizzato come mezzo necessario per realizzare la truffa stessa.
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È configurabile la circostanza aggravante del nesso teleologico, quando il soggetto attivo per commettere una truffa - reato fine - si sia avvalso di un falso in scrittura privata, cosiddetto mezzo.
Cass. pen. n. 3956/1989
Non sussiste il delitto di truffa, bensì quello di estorsione allorquando il colpevole incuta il timore di un pericolo che fa apparire certo e proveniente da lui o da altra persona a lui legata da un qualunque rapporto, sicché la persona offesa sia posta di fronte all'alternativa di adempiere all'illecita richiesta o di subire il male minacciato.
Cass. pen. n. 3258/1989
La falsificazione, commessa dal privato, del tagliando (ricevuta) di versamento della tassa per veicoli a motore integra soltanto il delitto di falsità materiale in atti pubblici di cui all'art. 482 c.p. e non già anche il delitto di truffa di cui all'art. 640 cpv. n. 1 stesso codice, non ricorrendo l'estremo dell'artificio causalmente ricollegabile al danno cagionato alla pubblica amministrazione. Tale danno, invero, derivando dalla omissione, totale o parziale, del pagamento del tributo, non può in alcun modo riferirsi alla falsificazione del tagliando, che costituisce un fatto successivo al commesso illecito, volto ad impedire l'accertamento della violazione finanziaria, già consumata con lo spirare del termine fissato per il versamento della tassa stessa.
Cass. pen. n. 1807/1989
Perché possa configurarsi l'ipotesi criminosa prevista dall'art. 640 c.p. deve sussistere una conseguenzialità logica e cronologica tra l'attività di furto e raggiro, l'induzione in errore e il conseguimento del profitto sicché l'azione posta in essere dall'agente, realizzi lo scopo attraverso l'attività volontaria e cosciente del soggetto passivo, determinata dall'errore in cui questi è caduto. Nel reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento, invece, l'azione delittuosa prescinde dall'induzione in errore del soggetto passivo e tende all'impossessamento della cosa altrui ponendo in essere ed utilizzando un qualsiasi mezzo che sorprenda o soverchi con l'insidia la contraria volontà del detentore, violando le difese e gli accorgimenti che il soggetto passivo abbia apprestato a custodia della cosa propria e creando, così, una situazione di fatto che agevoli la commissione del reato. Ne consegue che commette furto aggravato dal mezzo fraudolento e non truffa il soggetto che esibendo la contromarca ad una guardarobiera di una discoteca (contromarca che aveva casualmente rinvenuto) si faccia consegnare dalla stessa gli indumenti presso questa depositati.
Cass. pen. n. 12254/1988
In tema di falso nummario i reati di cui agli artt. 458 e 640 c.p. concorrono materialmente tra loro.
Cass. pen. n. 12251/1988
Per i reati di truffa e di frode fiscale, non sussistendo l'identità del bene giuridico, non è configurabile il rapporto di specialità di cui all'art. 15 c.p., per cui i reati concorrono materialmente tra loro.
Cass. pen. n. 10680/1988
Ai fini della configurabilità del peculato il possesso cosiddetto mediato del denaro o del bene pubblico può far capo contemporaneamente anche a più soggetti, qualora la normativa interna dell'ente pubblico preveda che l'atto dispositivo sia di competenza di un organo collegiale o venga posto in essere con il concorso di più di un organo dell'ente medesimo. In tal caso, se uno solo di tali compossessori mediati compie illegalmente la sua parte di competenza dell'atto dispositivo, conseguendo la disponibilità esclusiva della cosa è configurabile il delitto di peculato e non già quello di truffa, non assumendo alcun rilievo in contrario che la condotta appropriatrice o distrattiva abbia contestualmente spogliato gli altri organi dei loro poteri sulla cosa o sia stata posta in essere con l'inganno.
Cass. pen. n. 10182/1988
Il criterio differenziale tra il delitto di rapina mediante minaccia e quello di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario consiste nel diverso modo in cui viene prospettato il danno; si ha truffa aggravata, quando il danno viene prospettato, come possibile ed eventuale, e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore. Si ha rapina mediante minaccia, invece, quando il danno viene prospettato come certo e sicuro, ad opera del reo o di altri ad esso collegati, di modo che l'offeso è posto nella alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto o di incorrere nel danno minacciato.
Cass. pen. n. 9738/1988
Il danno e il profitto nei reati contro il patrimonio non possono ritenersi realizzati nel momento in cui si costituisce il rapporto obbligatorio, ma solo quando il detto rapporto produce i suoi effetti concreti e la mera possibilità si risolve in effettivo danno e profitto. (Nella fattispecie la Corte di cassazione ha ritenuto che la truffa, commessa acquistando beni in corrispettivo dei quali venivano rilasciate tratte autorizzate, si sia consumata nel momento in cui non erano stati onorati gli impegni alle relative scadenze).
Cass. pen. n. 9323/1988
In tema di truffa contrattuale il reato è configurabile non soltanto nella fase di conclusione del contratto, ma anche in quella della esecuzione allorché una delle parti, nel contesto di un rapporto lecito, induca in errore l'altra parte con artifizi e raggiri, conseguendo un ingiusto profitto con altrui danno.
Cass. pen. n. 9271/1988
La norma tributaria che sanziona, con la «sopratassa pari a tre volte la differenza tra la tassa annua dovuta e quella pagata rapportata a anno», il pagamento della tassa in misura inferiore a quella dovuta per effetto della iscrizione nei pubblici registri (prima per effetto della circolazione) dei veicoli a motore non si pone in rapporto di specialità rispetto alla truffa mediante contraffazione del disco contrassegno di autoveicolo. Invero, diversi sono i fatti previsti e sanzionati nelle due fattispecie legali: l'art. 640 c.p. punisce l'induzione di altri in errore, mediante artifici o raggiri, dalla quale derivi il procacciamento di un ingiusto profitto con altrui danno, mentre la norma transitoria prescinde da qualsiasi artificio o raggiro, da qualsiasi induzione in errore, e sanziona il mancato pagamento della tassa o il pagamento di una tassa inferiore a quella dovuta per il solo effetto del possesso del veicolo. Né l'art. 9 L. 24 novembre 1981, n. 689 che ha esteso il principio di specialità, si riferisce alle sopratasse previste per le violazioni tributarie, poiché esse rimangono escluse dal suo ambito.
Cass. pen. n. 7511/1988
La falsificazione della ricevuta di pagamento della tassa di circolazione (integrante l'ipotesi di falsità in atto pubblico) non trasforma in truffa l'omesso pagamento del tributo neppure se la falsificazione sia strumentalmente predisposta o fa circolare un'autovettura senza aver pagato la relativa tassa. Ciò in quanto la falsificazione non è stata attuata per conseguire un profitto, ma per celare il conseguimento di un profitto che si è già conseguito.
Cass. pen. n. 7385/1988
Il datore di lavoro che invii all'Inps i modelli prescritti dai quali appaia l'esborso di somme versate per l'integrazione salariale ai sensi della L. n. 264 del 1974 ai propri dipendenti senza che per il periodo indicato nei moduli stessi le abbia effettivamente corrisposte pone in essere un artificio o raggiro, idoneo a ingannare il destinatario ente, con suo arricchimento e danno dell'Inps, per cui risponde di truffa aggravata.
Cass. pen. n. 5785/1988
L'ipotesi delittuosa di cui all'art. 642 c.p. si differenzia da quella di cui all'art. 640 stesso codice: sotto il profilo soggettivo per il contenuto specifico del fine dell'ingiusto profitto che la connota: «fine di conseguire... il prezzo di un'assicurazione contro infortuni»; sotto il profilo oggettivo, per il contenuto, anch'esso specifico, dell'azione del soggetto attivo del reato: distruzione, dispersione, deterioramento od occultamento di cose proprie.
Cass. pen. n. 3625/1988
Il reato di truffa presuppone la sussistenza di un rapporto patrimoniale tra il soggetto attivo e quello passivo. Di conseguenza l'azione tesa ad evitare l'applicazione di una sanzione pecuniaria da parte dello Stato non rientra nello schema giuridico di cui all'art. 640 c.p. per l'assenza assoluta, al momento dell'azione, di un rapporto patrimoniale in atto.
Cass. pen. n. 1233/1988
Ai fini della sussistenza del delitto di truffa in danno dello Stato, la scarsa diligenza o la mancanza di controllo e di verifica da parte dei pubblici funzionari dell'operato illegittimo del contribuente evasore, non escludono la idoneità dei mezzi usati dal prevenuto per ingannare la pubblica amministrazione.
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La questione relativa all'idoneità astratta sull'artificio o del raggiro, di cui all'art. 640 c.p., a sorprendere la buona fede del terzo, può acquistare rilevanza in tema di tentativo di truffa, ma non quando questa sia consumata con l'effettiva induzione in errore. In tale ipotesi l'idoneità è dimostrata dall'effetto raggiunto e cioè dalla realizzazione di un ingiusto profitto con altrui danno. (Nella fattispecie, l'ingiusto profitto era stato raggiunto per il mancato pagamento, da più di un contribuente, di imposte Invim, Iva e di Registro, con danno per lo Stato).
Cass. pen. n. 471/1988
Sussistono solo violazioni di natura edilizia, e non il delitto di truffa per falsa rappresentazione del tipo di costruzione da realizzare e conseguimento di un ingiusto profitto, con danno del comune, per omesso pagamento dei maggiori oneri di urbanizzazione, nel caso in cui, ottenuta dal sindaco concessione edilizia per la realizzazione di fabbricato rurale in zona destinata solo a costruzioni di tipo rurale, sia stata realizzata una costruzione ad uso abitativo. Infatti, non è ipotizzabile per il comune alcun danno, elemento essenziale del reato di truffa, arrecato dal pagamento dei contributi di urbanizzazione rapportati al tipo di costruzione rurale per la quale sia stata rilasciata la concessione, in quanto il comune medesimo mai avrebbe potuto riscuotere i maggiori contributi relativi alle costruzioni di civile abitazione, non essendo consentite nella zona costruzioni di tipo abitativo.
Cass. pen. n. 7761/1987
È configurabile il concorso materiale fra il reato di corruzione ed il reato di truffa in danno della pubblica amministrazione.
Cass. pen. n. 5705/1987
Ricorrono gli estremi della truffa contrattuale tutte le volte che uno dei contraenti pone in essere artifizi o raggiri diretti a tacere o a dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto. (Nella specie, relativa a ritenuta responsabilità di titolari di centro diagnostico medico e laboratorio di analisi, erano stati posti in essere artifizi o raggiri diretti a dissimulare cause di incompatibilità poste dalla legge a precisa salvaguardia dei diritti degli assistiti e degli enti preposti e a comprovare, mediante false attestazioni, come proprie, prestazioni compiute da altri. Tali circostanze, ove conosciute, avrebbero costretto l'Usl ad astenersi dal concludere convenzioni e comunque, in ogni caso, ad astenersi dal corrispondere i compensi relativi, ottenuti mediante frode).
Cass. pen. n. 5584/1987
Il criterio distintivo tra i due reati di estorsione ex art. 629 e truffa aggravata ex art. 640 cpv. n. 2 seconda ipotesi, per aver l'agente ingenerato nella vittima il timore di un pericolo immaginario, risiede nelle modalità con cui viene prospettato alla vittima il danno, in guisa da indurla a quell'azione od omissione che determina il profitto dell'agente. Mentre, infatti, nel reato di estorsione l'agente consegue l'ingiusto profitto attraverso un atteggiamento di palese o larvata minaccia, prospettando un danno certo e reale, che la vittima può evitare soltanto con la sua azione od omissione, nella ipotesi della truffa aggravata predetta, invece, l'agente consegue l'ingiusto profitto mediante induzione in errore, che è tipica dell'attività truffaldina, prospettando cioè un danno che non dipendendo direttamente dall'agente è ricollegabile al comportamento della vittima solo nell'ambito delle possibilità e dell'eventualità.
Cass. pen. n. 2315/1987
Per escludere l'artifizio e l'errore in tema di truffa non è sufficiente richiamare la disfunzione amministrativa, il disguido, i ritardi, la scarsa diligenza degli organi o del personale preposto e cioè la carenza della normale attenzione e del tempestivo controllo, che avrebbero immediatamente scoperto l'artifizio ed evitato l'errore. Infatti, la legge vieta l'artifizio come finalizzato all'errore e solo nella ipotesi che esso sia di una grossolanità ed abnormalità tali da essere immediatamente constatato e constatabile, con la normale diligenza, è dato di rilevarne la inidoneità alla produzione dell'errore e quindi del profitto e del danno. (Fattispecie relativa a più mutui bancari ottenuti da ditta artigiana che, in contrasto con lo statuto, si era iscritta a più cooperative).
Cass. pen. n. 2041/1987
È configurabile il reato di truffa, nella specie contrattuale, quando il dolus in contrahendo si manifesta attraverso artifici o raggiri che, intervenendo nella formazione del negozio, inducono la controparte a prestare il proprio consenso e cioè, quando sussiste un rapporto immediato di cause ad effetto tra il mezzo o l'espediente fraudolentemente usato dall'agente e il consenso ottenuto dal soggetto passivo, sì che questo risulta viziato nella sua libera determinazione. (Nella specie, la parte offesa, fornitrice all'ingrosso di carne, non si era vista saldare il proprio credito dall'imputato, all'esito della relativa prestazione, la quale faceva parte di un regolare rapporto commerciale sempre onorato dall'imputato stesso. La Corte ha escluso la sussistenza della truffa, confermando la sentenza di secondo grado che aveva assolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato, in quanto la parte offesa si era determinata alle conclusioni del contratto di fornitura non per le iniziali ostentazioni di ricchezza dell'imputato, ma solo a seguito delle positive informazioni bancarie ricevute, rivelatesi esatte in un primo tempo e che tale comportamento prudenziale aveva continuato a tenere nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale, escludendo, così, che l'artificio posto in essere dall'agente all'inizio delle trattative fosse idoneo a suggestionare o in qualche modo influenzare la libertà del consenso della parte offesa).
Cass. pen. n. 1616/1987
Risponde di estorsione e non di truffa aggravata ex art. 640 secondo comma, n. 2 colui il quale, a fini estorsivi, incuta il timore di un pericolo che fa apparire certo e proveniente da lui o da persone o da ambienti a lui legati. A fronte di tale sintomatica condotta è irrilevante che egli si inserisca o sfrutti le intimidazioni compiute da altri, una volta che egli le abbia comunque correlate alla sua persona, essendo determinante, ai fini dell'esatta qualificazione giuridica del reato, la situazione siccome rappresentata nei confronti della vittima prescelta.
Cass. pen. n. 710/1987
Nel delitto di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario, il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente dallo stesso agente, di tal che l'offeso non è coartato nella sua volontà, ma si determina perché tratto in errore. Nell'ipotesi di estorsione, invece, il danno è prospettato come certo e ad opera dell'agente o di altri allo stesso collegati, per cui l'offeso è posto nell'alternativa di far conseguire all'agente il profitto preteso o di subire il male minacciato.
Cass. pen. n. 13352/1986
Ai fini del delitto di truffa, la mera presentazione in banca di titoli di credito falsificati (cambiali) per ottenere lo sconto costituisce raggiro idoneo ad indurre in errore, poiché anche il silenzio sulla falsità dei titoli costituisce mezzo idoneo a trarre in inganno, essendo evidente che la conoscenza della falsità da parte dell'istituto bancario avrebbe importato un netto rifiuto di qualsiasi pagamento.
Cass. pen. n. 10698/1986
Nella truffa contrattuale non è necessario che il danno sia costituito dalla perdita economica di un bene subita dal soggetto passivo, potendo anche consistere nel mancato conseguimento di una utilità economica che lo stesso si riprometteva di ottenere in conformità alle false prospettazioni dell'agente, dal quale sia stato tratto in errore, e anche nell'assunzione, altrimenti ingiustificata, di obbligazioni.
Cass. pen. n. 10111/1986
Allorché un soggetto venga assunto in un pubblico impiego mediante documentazione falsa, il profitto va individuato nel vantaggio, anche di natura economica, derivante dall'assunzione (o dalla anticipata assunzione) e il danno consiste nel pregiudizio derivante alla pubblica amministrazione per l'assunzione di persona diversa da quella che ne avrebbe avuto diritto. Questo pregiudizio ha carattere economico quanto meno in relazione agli oneri finanziari sostenuti dall'amministrazione medesima per istruire la domanda e perfezionare l'assunzione. (Fattispecie in tema di truffa).
Cass. pen. n. 7730/1986
Il reato di truffa si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto, con contestuale verificazione del danno altrui. (Nella specie è stato ritenuto che il reato di truffa si consumò con la consegna, da parte del soggetto attivo al soggetto passivo, di una schedina di totocalcio falsamente indicata come vincente, in pagamento di un debito per canoni locatizi, a nulla rilevando che, successivamente, scoperto l'inganno, siano state rilasciate cambiali da parte del prevenuto in pagamento del debito predetto).
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In tema di truffa, il profitto, a differenza del danno che deve avere sempre natura patrimoniale, può non avere carattere economico, potendo consistere anche nel soddisfacimento di qualsiasi interesse, sia pure soltanto psicologico o morale.
Cass. pen. n. 7555/1986
Deve ravvisarsi il reato di truffa nell'ipotesi di assunzione ad un pubblico impiego quando a seguito di false dichiarazioni sia fraudolentemente conseguito un punteggio determinante per l'ammissione nella graduatoria dei vincitori.
Cass. pen. n. 7391/1986
Poiché la recidiva costituisce circostanza aggravante, il delitto di truffa aggravato dalla recidiva è perseguibile d'ufficio e non a querela di parte, secondo il nuovo testo dell'art. 640 c.p., così modificato dall'art. 98 L. 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale.
Cass. pen. n. 7013/1986
Si configura il delitto di truffa nel fatto di colui che si procuri dalla autorità la concessione edilizia per la costruzione di due villette in zona agricola e riscuota i contributi previsti dalla legge urbanistica del 1977, n. 10, facendo apparire i costruendi edifici come destinati ad abitazione rurale di coltivatori diretti cui venga simulata la vendita con atti notarili e dei quali edifici con atti successivi ai precedenti venga nuovamente simulata la vendita, evitando, così, di pagare le imposte e tasse dovute e usufruendo dei benefici ben prima che, a seguito degli accertamenti, venga sanata la situazione fiscale debitoria.
Cass. pen. n. 5562/1986
Il reato di ricorso abusivo al credito, previsto dall'art. 218 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) si distingue dal reato di truffa previsto dall'art. 640 c.p., perché per la sua sussistenza non è richiesto né il fine specifico dell'ingiusto profitto con altrui danno (eventuale), né l'uso di artifici o raggiri, non potendo considerarsi artificio o raggiro la semplice dissimulazione dello stato d'insolvenza. (Nella fattispecie questa corte ha ritenuto sussistere il reato di truffa perché l'imputato aveva fatto ricorso al credito non solo dissimulando il proprio dissesto, attraverso l'occultamento delle sue reali condizioni economiche fornendo una reticente e inesatta rappresentazione di essa, ma costituendo abilmente una realtà del tutto diversa, attraverso una imponente attività di frode che andava dalla falsificazione di documenti e sigilli al giro degli assegni privi di copertura, con i quali indusse in errore gli istituti di credito, procurando a sé l'ingiusto profitto ed agli istituti il danno di parecchi miliardi di lire).
Cass. pen. n. 5195/1986
È configurabile il reato di truffa nel fatto del dipendente di ente pubblico che, adducendo falsi motivi e inducendo così in errore il soggetto passivo si assenti dal servizio e percepisca ugualmente lo stipendio correlativo.
Cass. pen. n. 45/1986
In caso di truffa ai danni di un ente locale gestore diretto di una casa da gioco, pur avendo l'attività inerente alla gestione natura esclusivamente privatistica, è ravvisabile l'aggravante del fatto commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico perché tale circostanza sussiste per il solo fatto che danneggiato della condotta truffaldina sia lo Stato o altro ente pubblico, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell'attività dell'ente in cui quella condotta si è inserita. (Fattispecie relativa a truffa in danno del Comune di Venezia, gestore diretto della locale casa da gioco).
Cass. pen. n. 9392/1985
Vi è concorso formale di reati fra la tentata truffa mediante l'artificio della notulazione di visita e prescrizioni non compiute e la falsità in atto pubblico per immutatio veri compiuta dal medico convenzionato con l'Inam nella redazione della distinta delle prestazioni periodiche. L'incriminazione relativa alla truffa tutela, infatti, l'interesse concernente la inviolabilità del patrimonio, mentre l'incriminazione relativa al falso è diretta a garantire la pubblica fede, sicché ne deriva la diversa obiettività giuridica di ciascun reato.
Cass. pen. n. 6489/1985
Ai fini della sussistenza del delitto di truffa, integra gli estremi dell'artifizio, come ipotizzato dall'art. 640 c.p., la condotta dell'imputato che consista nel contrattare la merce e rilasciare assegni assicurando la loro copertura, in effetti sussistente al momento del rilascio, che, però, egli stesso successivamente provveda a far venire meno col ritirare dalla banca le relative somme. Infatti, la comprovata esistenza della necessaria copertura al momento dell'emissione degli assegni è volta a creare nel beneficiario la convinzione che lo strumento di pagamento convenuto risponda a tutti i requisiti necessari per tradursi nell'effettiva riscossione della somma pattuita. Quindi, il successivo ritiro dalla banca della relativa somma da parte del traente perfeziona, poi, l'artificio ed il raggiro, rendendo inefficace quel titolo raffigurato invece valido ed efficace, al momento del rilascio, mediante la comprovata esistenza dei fondi di copertura.
Cass. pen. n. 1314/1985
Il rilascio di cambiali firmate con false generalità, per ottenere la consegna di merci acquistate, integra gli estremi dell'artificio e del raggiro costitutivi del delitto di truffa.
Cass. pen. n. 9032/1984
Commette il reato di truffa, di cui all'art. 640 c.p., colui che acquisti merce con assegni postdatati di rilevante valore, poi risultati emessi a vuoto, ove il momento conclusivo del contratto e della consegna degli assegni in cambio della merce ricevuta sia stato preceduto da lunga trattativa, costituita, da parte dell'acquirente, da una serie di artifici, di raggiri e di messe in scena, idonei ad ottenere la credibilità da parte dell'altro contraente, sì da indurlo in errore sulla consistenza patrimoniale ed economica della controparte.
Cass. pen. n. 6041/1984
L'indebita percezione dell'indennità di disoccupazione per false dichiarazioni dell'interessato, punita dagli artt. 115 e 116 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e dall'art. 23 L. 4 aprile 1952, n. 218, e l'indebita riscossione degli assegni familiari, prevista dall'art. 82 D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, non integrano il delitto previsto dall'art. 640, cpv., n. 1, c.p., per la cui sussistenza è necessario, rispetto alle previsioni delle leggi speciali un quid pluris consistente in un artificio o in un raggiro più intenso. Non è quindi sufficiente per la configurabilità del delitto di truffa, un qualsiasi mendace comportamento o una qualsiasi alterazione della realtà da parte dell'agente nello svolgimento dell'attività prevista per il conseguimento dell'indennità, essendo evidente che, a caratterizzare l'estremo dell'artificio o del raggiro, idoneo ad escludere il minor reato e a rendere configurabile quello di truffa, sono necessari una ulteriore attività, un particolare accorgimento o una speciale astuzia, capaci di eludere le comuni e normali possibilità di controllo dell'ente assistenziale. Conseguentemente, in materia previdenziale, in caso di indebita percezione di detta indennità e di quelle ad esse collegate, non è sufficiente ai fini della configurabilità del reato di truffa, a differenza di quanto avviene in fattispecie diverse, il mero silenzio dell'interessato, anche se diretto a perseguire la frode.
Cass. pen. n. 4474/1984
Ai fini della sussistenza del reato di truffa, non basta che dall'agente siano stati posti in essere artifici o raggiri atti a causare la induzione in errore della vittima, ma occorre un effettivo inganno di questa come conseguenza dell'azione criminosa svolta. Invero, la responsabilità dell'imputato deriva non dall'idoneità dell'artificio o raggiro, ma dalla determinazione in concreto dell'errore nel soggetto passivo con conseguenziale ingiusto profitto dell'agente.
Cass. pen. n. 3460/1984
Ai fini della sussistenza del reato di truffa il raggiro non deve necessariamente consistere in una particolare subdola messa in scena, bastando qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore.
Cass. pen. n. 2228/1984
Il reato di truffa è per sua natura istantaneo e si consuma nel momento in cui l'agente realizza l'ingiusto profitto, con correlativo danno patrimoniale altrui. Pertanto in caso di assunzione a un pubblico impiego ottenuta mediante false attestazioni e false dichiarazioni il momento consumativo del reato coincide non già con la percezione delle retribuzioni, ma con il conseguimento illegittimo della nomina, da cui deriva correlativamente, il danno patrimoniale sia per la pubblica amministrazione, sia per i concorrenti esclusi che subiscono il mancato guadagno derivante dal ritardo nell'assunzione.
Cass. pen. n. 11213/1983
L'adozione di un raggiro (nella specie falsa assicurazione di solvibilità e di surroga) per indurre un creditore ad accettare assegni privi di provvista in pagamento di un credito preesistente non costituisce truffa, ma semplice protrazione dell'inadempimento per inefficacia liberatoria del pagamento in quanto nessun profitto (tranne forse qualche giorno di «respiro») può ricavarne il debitore e nessun danno il creditore, immutata restando la obbligazione dell'uno nei confronti dell'altro.
Cass. pen. n. 10002/1983
L'evento nel reato di truffa consiste nel conseguimento del profitto con altrui danno, elementi collegati tra loro in modo da costituire due aspetti di un'unica realtà, la quale viene quindi in essere con l'effettivo conseguimento del bene da parte del reo e la definitiva perdita di esso da parte del soggetto passivo. In tal modo si perfeziona il reato.
Cass. pen. n. 8043/1983
In tema di delitto di truffa, al fine di stabilire se l'azione criminosa abbia realizzato il profitto ingiusto, col correlativo danno, con il quale profitto il delitto di truffa diviene perfetto, non è sufficiente accertare se vi sia stata circolazione giuridica di beni o valori ma occorre stabilire anche se via sia stata circolazione economica degli stessi, nel senso che i beni economici devono pervenire nella materiale disponibilità dell'agente. Ne consegue che in tutte le situazioni in cui il soggetto passivo assume, per incidenza di artifici o raggiri, l'obbligazione della consegna di un bene economico, ma questo non perviene, nella materiale disponibilità dell'agente, si verte nella figura del reato di truffa tentata e non in quello di truffa consumata.
Cass. pen. n. 7922/1983
Qualora sia stata contestata la truffa aggravata a nulla rileva, ai fini della procedibilità a querela di parte ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 640 c.p., che sia stata ritenuta in sentenza l'equivalenza tra l'aggravante contestata e le attenuanti ritenute, incidendo tale valutazione soltanto sulla determinazione della pena e non sulla figura del reato originariamente contestato.
Cass. pen. n. 4631/1982
Dopo le modifiche apportate al sistema penale con la L. 24 novembre 1981, n. 689, la perseguibilità d'ufficio per il delitto di truffa resta ferma se concorre l'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, c.p.
Cass. pen. n. 970/1982
Nel reato di truffa il danno subito dal soggetto passivo deve avere necessariamente contenuto economico.
Cass. pen. n. 5689/1981
Perché nel reato di truffa sia possibile applicare l'aggravante di cui al comma secondo dell'art. 640 c.p. è necessario che i raggiri o gli artifici siano diretti a far sorgere, nella persona verso cui il soggetto attivo rivolge la sua azione per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, il timore di un pericolo che, per essere immaginario, dev'essere insussistente.
Cass. pen. n. 307/1975
Ai sensi dell'art. 640 c.p., in tutte le situazioni in cui il soggetto passivo assume, per incidenza di artifizi o raggiri, l'obbligazione della dazione d'un bene economico, ma questo non perviene, con correlativo di lui danno, nella materiale disponibilità dell'agente, si verte nella figura del reato di truffa tentata e non in quella di truffa consumata.