(massima n. 2)
L'evento non voluto č valutabile ai sensi dell'art. 83 c.p. ed č, quindi, addebitabile all'agente a solo titolo di colpa, soltanto quando esso sia materialmente ed essenzialmente diverso da quello voluto. Qualora, invece, si tratti di un evento dolosamente voluto, anche se verificatosi con modalitā diverse, il colpevole risponde a titolo di dolo dell'evento cagionato, al quale abbia comunque partecipato. (Fattispecie in tema di incendio sviluppatosi in anticipo perchč non era stata spenta, contrariamente a quanto concordato tra gli imputati, la fiamma del bruciatore della caldaia, su cui era stata versata della benzina per provocare poi dall'esterno il fuoco con apposito congegno elettronico).