(massima n. 1)
Il reato di truffa si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto, con contestuale verificazione del danno altrui. (Nella specie è stato ritenuto che il reato di truffa si consumò con la consegna, da parte del soggetto attivo al soggetto passivo, di una schedina di totocalcio falsamente indicata come vincente, in pagamento di un debito per canoni locatizi, a nulla rilevando che, successivamente, scoperto l'inganno, siano state rilasciate cambiali da parte del prevenuto in pagamento del debito predetto).