(massima n. 1)
Il delitto di tentata frode comunitaria e quello di falso ideologico commesso da soggetto privato in atto pubblico concorrono per la diversitā del bene giuridico offeso. Il primo mira a tutelare il patrimonio del Fondo europeo dalle depauperazioni conseguenti a fraudolente captazioni delle sovvenzioni comunitarie, mentre il secondo tende alla tutela della veridicitā ideologica di determinati documenti redatti da pubblici ufficiali sulla scorta delle dichiarazioni loro rese da privati in ordine a fatti dei quali l'atto č destinato a provare la veritā.