(massima n. 1)
Qualora sia stata contestata la truffa aggravata a nulla rileva, ai fini della procedibilitą a querela di parte ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 640 c.p., che sia stata ritenuta in sentenza l'equivalenza tra l'aggravante contestata e le attenuanti ritenute, incidendo tale valutazione soltanto sulla determinazione della pena e non sulla figura del reato originariamente contestato.