(massima n. 1)
Nell'ipotesi di reato commesso anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 8 agosto 1992, n. 359 che ha disposto la trasformazione dell'Enel in ente privato, il reato di truffa in danno dell'Enel non può essere configurato come truffa semplice e non sarà necessaria la proposizione della querela posto che, in difesa del principio tempus regit actum, al momento in cui il reato venne commesso la norma processuale vigente sanciva la procedibilità di ufficio.