(massima n. 1)
L'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, c.p., si configura quando il danno patrimoniale di rilevante gravitą viene cagionato alla persona offesa dal reato, sia che su di essa incida direttamente e immediatamente l'azione del soggetto attivo sia che questa persona sopporti direttamente, immediatamente, anche pro quota ma non solidalmente, il danno patrimoniale, pur essendo rimasta non toccata dalla condotta del soggetto attivo del reato.