(massima n. 1)
Il compimento di atti idonei diretti in maniera non equivoca a manomettere un apparecchio telefonico per ottenere un accredito per la fruizione del servizio integra gli estremi del tentativo di furto e non di tentata truffa, in quanto l'indebita erogazione e sottrazione avviene non per effetto del consenso viziato della persona offesa, la quale ignora l'alterazione fraudolenta dell'apparecchio messo a disposizione dell'utente, ma attraverso la difettosa registrazione del pagamento anticipato con la conseguente messa a disposizione del servizio in misura proporzionata e corrispondente.