(massima n. 1)
Atteso il modo variegato in cui può atteggiarsi in concreto il reato di truffa, anche la stipula di un contratto preliminare di vendita può rappresentare raggiro idoneo ove si accompagni ad un precostituito proposito di non adempiere, sufficiente ad integrare, sul piano del dolo, l'elemento intenzionale del reato, ed allorché il patrimonio del soggetto passivo ne sia rimasto in conseguenza depauperato.