(massima n. 1)
Deve ritenersi configurata l'ipotesi aggravata del reato di truffa, di cui al comma 2 n. 2 dell'art. 640 c.p., nel fatto di colui che, sfruttando la notorietą creatasi di mago o di guaritore, ingeneri nelle persone offese il pericolo immaginario dell'avveramento di gravi malattie e faccia credere alle stesse di poterle guarire o di poterle preservare e le induca in errore, compiendo asseriti esorcismi o pratiche magiche o somministrando e prescrivendo sostanze e si procura cosģ, nel richiedere e accettare da quelle, un ingiusto profitto con danno delle stesse. (Nella specie la S.C. ha altresģ ritenuto che la prospettazione dell'insorgere di gravi malattie o dell'interruzione del relativo trattamento terapeutico erano tali da configurare l'elemento delle minacce finalizzate al compimento di atti di libidine).