(massima n. 1)
Ai fini della configurazione della truffa in danno di un ente pubblico, prevista dall'art. 640, comma 2, c.p., con particolare riferimento all'istituto di credito, non assume valore dirimere la qualificazione dell'azienda creditizia come ente pubblico, in conseguenza di specifico riconoscimento formale in sede di classificazione giuridica stabilita dalla legge; occorre, invece, stabilire in concreto se l'ente adempie una funzione pubblicistica nella raccolta e nella gestione del risparmio, con riguardo alla oggettività del fatto delittuoso che integra la truffa. Ciò in quanto in alcuni settori, per ragioni preminenti di ordine politico-economico, il legislatore riconosce all'impresa bancaria, che svolge — quale ente pubblico — un'attività di carattere speciale, una funzione di tutela di interessi generali che meritano di essere privilegiati ed incrementati con determinate iniziative.