(massima n. 1)
Integra il reato di truffa aggravata (art. 640, comma secondo, n. 2 c.p.) la condotta del soggetto che, sfruttando la notorietą creatasi di mago o guaritore, ingeneri nelle persone offese il pericolo immaginario dell'avveramento di gravi malattie e faccia credere alle stesse di poterle guarire e preservare e le induca in errore, compiendo asseriti esorcismi o pratiche magiche o somministrando o prescrivendo sostanze al fine di procurarsi un ingiusto profitto con danno delle stesse.