(massima n. 1)
Il criterio differenziale tra il delitto di rapina mediante minaccia e quello di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario consiste nel diverso modo in cui viene prospettato il danno; si ha truffa aggravata, quando il danno viene prospettato, come possibile ed eventuale, e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non č coartata nella sua volontā, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore. Si ha rapina mediante minaccia, invece, quando il danno viene prospettato come certo e sicuro, ad opera del reo o di altri ad esso collegati, di modo che l'offeso č posto nella alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto o di incorrere nel danno minacciato.