(massima n. 1)
Il criterio distintivo tra i due reati di truffa commessa ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario e di estorsione, va individuato nel diverso atteggiamento psicologico dei soggetti passivi nel sottomettersi all'ingiusto danno: il reato di truffa sussiste quando il male minacciato viene ventilato come passibile ed eventuale e comunque non proveniente, direttamente o indirettamente, da chi lo prospetta, sicché la persona offesa si determina perché tratto in errore dall'esposizione di un pericolo inesistente; si ha il delitto di estorsione, invece, quando il colpevole incute, da solo o con altri, il timore di un pericolo che fa apparire certo e proveniente da lui stesso o da altra persona a lui legata da un qualunque rapporto, di talché la persona offesa viene posta di fronte all'alternativa di adempiere all'illecita richiesta o di subire il male minacciato.