(massima n. 1)
La falsificazione della ricevuta di pagamento della tassa di circolazione (integrante l'ipotesi di falsità in atto pubblico) non trasforma in truffa l'omesso pagamento del tributo neppure se la falsificazione sia strumentalmente predisposta o fa circolare un'autovettura senza aver pagato la relativa tassa. Ciò in quanto la falsificazione non è stata attuata per conseguire un profitto, ma per celare il conseguimento di un profitto che si è già conseguito.