(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del reato di truffa, non basta che dall'agente siano stati posti in essere artifici o raggiri atti a causare la induzione in errore della vittima, ma occorre un effettivo inganno di questa come conseguenza dell'azione criminosa svolta. Invero, la responsabilitą dell'imputato deriva non dall'idoneitą dell'artificio o raggiro, ma dalla determinazione in concreto dell'errore nel soggetto passivo con conseguenziale ingiusto profitto dell'agente.