(massima n. 1)
Il semplice pagamento di merci effettuato mediante assegni di conto corrente privi di copertura non č sufficiente a costituire, di regola, raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo e a indurre alla conclusione del contratto, ma concorre a realizzare la materialitā del delitto di truffa quando sia accompagnato da un "quid pluris", da un malizioso comportamento dell'agente, da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sull'apparente onestā delle intenzioni del soggetto attivo e sul pagamento degli assegni.