(massima n. 1)
Integra gli estremi del delitto tentato di truffa (articoli 56 e 640 c.p.), la condotta del pubblico dipendente che attesti falsamente la propria presenza nel luogo di lavoro facendo timbrare da altri il proprio cartellino elettronico nel sistema di rilevazione delle presenze; nè rileva, con riguardo all'idoneità dell'azione, il fatto che si tratti di prestazione di lavoro straordinaria per la quale manchi la necessaria autorizzazione, posto che il consenso del superiore gerarchico, in tale ipotesi, può essere tacito ovvero intervenire successivamente.