(massima n. 1)
In materia di truffa contrattuale, la condotta del debitore che maliziosamente ometta di riferire di avere gią integralmente ricevuto i corrispettivi della compravendita di beni immobili, unita alla reiterata garanzia nei confronti dell'istituto di credito che il prezzo di quelle vendite sarebbero state da lui utilizzate per ripianare i debiti, costituisce elemento idoneo ad indurre in errore la banca, perché si configura come quid pluris rispetto alla semplice promessa di adempimento non onorata.