(massima n. 1)
Le attestazioni della concessione edilizia in ordine allo stato dei luoghi interessati dall'edificazione rappresentano un elemento essenziale della stessa, nel cui contenuto vengono incorporate, trattandosi di un presupposto indispensabile per l'emanazione dell'atto. Pertanto, qualora venga allegata, a corredo di una richiesta di concessione edilizia, una planimetria redatta da un professionista qualificato, che assolva alla funzione di fornire alla pubblica amministrazione un'esatta informazione sulla natura del terreno concernente l'erigendo manufatto, la medesima non potrā che essere ritenuta parte integrante dell'atto pubblico costitutivo del diritto di edificare; ne deriva che qualora detta planimetria rappresenti falsamente lo stato dei luoghi e l'amministrazione competente sia indotta in errore in ordine a tale situazione di fatto che, se fosse stata attestata conformemente al vero, avrebbe rappresentato un impedimento all'accoglimento della richiesta di concessione, il privato istante deve ritenersi punibile ai sensi dell'art. 479 c.p. in relazione all'art. 48 c.p.