(massima n. 2)
In tema di concussione, la circostanza che il privato tenti di ricevere il minor danno che comunque dovrebbe subire per effetto della minacce del pubblico ufficiale e pertanto discuta sulla contropartita a quanto da quest'ultimo richiesto, non vale ad escludere la configurabilitą del reato suddetto. Invero la prospettazione effettuata dal soggetto pubblico di determinati danni in caso di mancata ottemperanza alle sue richieste od invece di vantaggi in caso di adesione, non consente di ravvisare posizione di paritą essendo tale rappresentazione atta a determinare una pressione psichica sul privato onde spingerlo ad un comportamento esulante dalla sua libera scelta; d'altro canto lo stato di soggezione del soggetto passivo non deve concretarsi in una eliminazione totale della sua volontą essendo sufficiente che questa sia comunque condizionata dal metus pubblicae potestatis.