(massima n. 1)
Il momento consumativo del delitto di truffa, anche agli effetti della competenza territoriale, č quello dell'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto, con correlativo danno alla persona offesa, e tale momento si verifica all'atto dell'effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato, con susseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilitā dell'agente. (Fattispecie in tema di conflitto).