(massima n. 1)
La previsione del reato di false attestazioni nella dichiarazione finalizzata al rimpatrio del denaro delle attivitą detenute, alla data indicata dalla legge, fuori dal territorio dello Stato, non esclude l'applicazione della norma incriminatrice della truffa aggravata in danno dello Stato, ove la condotta si arricchisca in concreto di artifici diretti ad ottenere i consistenti vantaggi fiscali e le altre agevolazioni previste dalla legge, con l'induzione in errore dell'amministrazione finanziaria circa il momento temporale in cui le somme di denaro detenute all'estero sono pervenute nella disponibilitą dell'autore del fatto e circa la provenienza di dette somme. (Fattispecie in cui gli autori del fatto si erano rivolti, per mezzo di un commercialista, ad una societą estera per la retrodatazione al giugno 2001 dell'emissione obbligazionaria di una societą, e avevano preso accordi con altra societą per «schermare» l'operazione di «scudo fiscale» attraverso tre mandati fiduciari).