Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7679 del 31 maggio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della ravvisabilità della sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in caso di truffa per indebita percezione di un'indennità non dovuta, il danno medesimo va valutato nell'ammontare complessivo dell'indennità indebitamente corrisposta e non in relazione alle singole giornate cui l'indennità si riferisce.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.