(massima n. 1)
Ai fini della ravvisabilità della sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in caso di truffa per indebita percezione di un'indennità non dovuta, il danno medesimo va valutato nell'ammontare complessivo dell'indennità indebitamente corrisposta e non in relazione alle singole giornate cui l'indennità si riferisce.