(massima n. 1)
È configurabile il delitto di truffa anche in caso di inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso all'assicuratore del sinistro verificatosi, in quanto tale omissione — a meno che non sia dolosa — non comporta automaticamente la perdita della garanzia assicurativa, ma al più la riduzione, in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915, cpv., c.c., del diritto all'indennità.