(massima n. 2)
La mendace dichiarazione di una delle parti di essere in grado di adempiere l'obbligazione, fatta all'altra parte durante l'iter formativo del contratto, pure in assenza di qualsiasi messa in scena, in quanto destinata a creare un falso convincimento, operando sulla psiche del soggetto ingannato, integra l'elemento del raggiro il quale, se posto in essere con dolo, realizza la figura criminosa della truffa contrattuale.