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Articolo 81 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Concorso formale. Reato continuato

Dispositivo dell'art. 81 Codice Penale

È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave(1) aumentata sino al triplo(2) chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge(3).

Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni(4), esecutive di un medesimo disegno criminoso(5), commette anche in tempi diversi(6) più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge(7).

Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti(8).

Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.

Note

(1) L'espressione "reato più grave" è stata a lungo dibattuta. In precedenza, la dottrina riteneva che si dovesse aver riguardo delle pene che in concreto il giudice riteneva di dover irrogare per ciascuno dei reati concorrenti, tenendo conto sia della pena edittale, che delle circostanze aggravanti od attenuanti. Ora, invece, è prevalente l'orientamento, sostenuto anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, occorre considerare il titolo dei reati concorrenti ed la previsione astratta delle pene edittali previste, se poi tali pene sono identiche nel minimo e nel massimo, allora rilevano anche altri criteri come quelli di cui all'art. art. 133 del c.p..
(2) La dottrina si è poi interessata anche al tema dell'aumento della pena. Un orientamento risalente non riteneva applicabile l'articolo in esame nel caso di concorso tra delitti e contravvenzioni, dal momento che le pene, essendo diverse tra loro, non permettevano l'aumento di pena fino al triplo, oltre a violare il principio di legalità. Si pensi all'ipotesi in cui concorrevano un delitto per cui era prevista la reclusione ed una contravvenzione per la quale era irrogabile l'ammenda. Ora, successivamente all'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, è possibile applicare la norma in esame anche qualora concorrono reati sanzionati con pene di genere e specie diverse, in quanto si applica la pena prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, restando in tale aumento assorbite e sostituite le pene, anche di specie diverse, originariamente previste per i reati meno gravi. Se si riprende il caso di cui sopra, quindi, si aumenterà la reclusione ed in tale aumento verrà assorbita la pena dell'ammenda prevista per la contravvenzione). Non si viene così a violare il principio di legalità, il quale, infatti, si riferisce non solo alla pena comminata dalle singole fattispecie legali, ma anche a quella che risulta dalle disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio, tra cui rientra l'articolo in esame.
(3) Il primo comma quindi si riferisce al cd concorso formale, ovvero al caso in cui la pluralità di reati è conseguenza di un'unica azione od omissione, posta in essere dal reo in unico contesto spazio-temporale o con un unico episodio comportamentale. Affinché, quindi, tale concorso si realizzi sono necessari tre requisiti essenziali. In primo luogo, deve trattarsi di reati commessi dalla stessa persona, i quali poi devono essere commessi con una sola azione od omissione ed infine con tale condotta unica devono essere violate diverse disposizioni di legge o più violazioni della stessa disposizione. Il concetto di condotta unica rimane uno dei più dibattuti in dottrina. Secondo alcuni bisogna avere riguardo al profilo naturalistico, ovvero alla contiguità spazio temporale degli atti, facendo così rilevare anche processi esecutivi distinti ed autonomi. Tuttavia la dottrina dominante predilige un'interpretazione più restrittiva basata sulla considerazione dello schema astratto della fattispecie, quindi solo sul piano oggettivo, senza rifarsi ad elementi soggettivi di collegamento.
(4) Il secondo comma configura l'istituto della continuazione di reati o reato continuato. Si tratta di un'ipotesi speciale di concorso che si verifica quando con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si commettono, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o diversa disposizione di legge. È stato però dal legislatore inserito nell'articolo dedicato al concorso formale dal quale di differenzia sotto l'aspetto dell'elemento unificante che nel concorso formale è l'unicità della azione od omissione, mentre nel reato continuato è l'unicità del disegno criminoso all'interno del quale si pongono le varie azioni. Quindi il reato continuato è configurabile, ad esempio, nel caso in cui un soggetto ruba un'auto al fine di commettere un omicidio che effettivamente compie, per poi concludere il disegno criminoso occultando il cadavere.
(5) Il disegno criminoso, quale elemento caratteristico del reato continuato, deve essere unico e tale unicità si realizza quando le singole azioni delittuose fanno parte di un unico progetto, che deve essere quindi pensato, deliberato nelle linee essenziali e atto a conseguire un determinato fine. Quando questo progetto viene meno per circostanze non previste, viene meno la continuazione tra i reati.
(6) La norma non richiede la realizzazione contestuale dei reati, che possono, quindi, essere commessi anche in tempi diversi, in quanto non è la connessione cronologica tra i reati, ma l'identità del disegno criminoso ad essere il fondamento della continuazione. Tuttavia una parte della giurisprudenza, ritiene che l'unicità può venir meno qualora intervenga un notevole lasso di tempo tra le diverse azioni criminose. Si ricordi poi che si configura un'ipotesi di reato continuato anche quando il nuovo fatto da giudicare sia commesso dopo una condanna per altro reato, se ne ricorrono i presupposti. Per chiarire si pensi al caso di un padre che uccide i violentatori della figlia e, dopo aver aver scontato la pena, commette il secondo omicidio originariamente programmato.
(7) L'istituto del reato continuato può riguardare reati dello stesso tipo oppure diversi (es.: furto, rapina, omicidio, porto illegale d'armi), di uguale o di diversa natura ( delitti e contravvenzioni possono integrare a continuazione, solo se la contravvenzioni è stata commessa).
(8) Per quanto attiene al calcolo delle pene, così come per il concorso formale, è adottato il metodo del cumulo giuridico, senza mai superare i limiti che operano per il concorso materiale e seguendo sempre i parametri di cui all'art. art. 133 del c.p.. L'aumento delle pene, quindi, può essere effettuato senza indicare le frazioni di pena dei singoli reati satellite, in quanto calcolato in misura globale.

Ratio Legis

La norma disciplina il concorso formale di reati, ovvero la pluralità delle violazioni penali, cagionate con un'unica azione, applicandovi un particolare sistema sanzionatorio, più favorevole al reo in quanto evita le asprezze tipiche del cumulo materiale.
Per quanto riguarda il reato continuato, a fondamento di questa scelta del legislatore vi è il riconoscimento di una minore pericolosità sociale in capo a colui che commette più reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, rispetto a chi commette più reati autonomi, essendosi egli ribellato solo una volta agli imperativi della normativa penale.

Brocardi

Poena maior absorbet minorem

Spiegazione dell'art. 81 Codice Penale

Il concorso formale di reati si configura quando lo stesso soggetto commette, con una sola azione od omissione, più reati.
Il concorso formale può essere:

  • omogeneo, quando l'agente viola più volte contestualmente la medesima norma penale;

  • eterogeneo, quando l'agente viola contemporaneamente diverse norme incriminatrici.

Per quanto riguarda i criteri discretivi tra unità e pluralità di azione, la teoria normativa (ad oggi prevalente) considera come unica azione, quella tipica rilevante, e quindi vi sarà concorso formale quando venga messo in atto un unico progetto esecutivo interamente riconducibile allo schema astratto di una pluralità di fattispecie.

Ci si troverà innanzi ad un'unica azione quando si realizzino tutti i presupposti minimi che integrano la fattispecie incriminatrice, anche se la condotta tipica, dal punto di vista naturalistico, si realizza con il compimento di più atti (si pensi all'azione di percosse, che dal punto di vista giuridico è un'azione unica anche se attuata con più pugni).

Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, la norma in esame prevede il ricorso al criterio del cumulo giuridico, tramite il quale si applica all'autore la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

Per contro, i singoli reati vanno considerati distintamente ad ogni altro effetto giuridico, come in tema di prescrizione, amnistia, indulto ed in genere per tutte le cause di estinzione del reato o della pena.

Per quanto riguarda l'importante figura del reato continuato, per il quale il codice prevede la stessa disciplina del concorso formale nel caso in cui un soggetto, con più azioni od omissioni esecutivo di un medesimo disegno criminoso, commetta anche in tempi diversi, più violazioni della stessa norma o violi più norme incriminatrici, esso rappresenta un istituto ispirato al favor rei.

Il più favorevole trattamento sanzionatorio (rispetto al cumulo materiale di pene), trova il suo fondamento nella minore riprovevolezza di chi commetta sì una serie di reati, ma in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ribellandosi in tal modo solo una volta agli imperativi della legge penale.

Nel concorso formale di reati vi è un'unica azione od omissione rilevante, mentre nel reato continuato vi una pluralità di azioni od omissioni, legate dalla medesimezza del disegno criminoso.

Per quanto riguarda l'intervallo di tempo tra un'azione ed un'altra, esso può anche consistere in un notevole lasso temporale, purché vi si possa ravvisare l'unicità del disegno. Quest'ultimo, secondo la prevalente concezione teleologica, consiste in una iniziale programmazione di compiere una pluralità di reati, dall'inizio preordinati alla realizzazione di un unico fine. Non è comunque richiesta la preventiva programmazione dettagliata delle modalità tramite cui si realizzeranno le singole azioni delittuose, essendo sufficiente che esse siano compreso nell'originario disegno criminoso.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno più volte confermato l'applicabilità dell'istituto della continuazione anche tra reati puniti con pene di specie diversa (v. art. 17), anche per la semplicità con cui normalmente si può individuare la violazione più grave tra delitti e contravvenzioni.

Il terzo comma specifica che in ogni caso la pena irrogata non può superare i limiti di cui all'art. 78.

Per quanto riguarda i condannati cui sia stata riconosciuta la recidiva reiterata ex art. 99 comma 4, l'aumento di pena non può comunque essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.

///SPIEGAZIONE ESTESA

A livello generale, la ratio della disposizione di cui all’art. 81 risiede nell’esigenza di mitigare l’effetto del cumulo materiale delle pene, sostituendolo col cumulo giuridico, per l’ipotesi in cui si realizzi un concorso formale di reati e nel caso di reato continuato, in virtù del minor disvalore recato dal compimento di fatti realizzati attraverso un'unica azione od omissione o sorretti da un unico progetto criminoso.
In tali casi, il reo si pone in contrasto con l’ordinamento giuridico una sola volta, pur realizzando diverse ipotesi criminose.
Si ha concorso formale di reati nel momento in cui, con una sola azione od omissione, si viola più volte la medesima disposizione di legge (concorso omogeneo) o diverse norme incriminatrici (concorso eterogeneo).
La dottrina distingue, sulla base del bene giuridico tutelato, quando ci si trovi, o meno, al cospetto di più violazioni di una stessa disposizione incriminatrice.
A tal riguardo, allorquando si tratti della lesione o della messa in pericolo di beni giuridici diversi da quelli strettamente personali, l’unicità dell’azione potrà essere ritenuta sussistente anche in presenza di più soggetti passivi (si pensi al caso del furto commesso verso più persone); viceversa, quando ad essere scalfito sia un bene giuridico personale, come quello della vita o dell’integrità fisica, la causazione del danno verso una pluralità di soggetti passivi sarà idonea a configurare una pluralità di reati e, quindi, un concorso formale ex art. 81 c.p.
Per quanto attiene all’elemento soggettivo, è necessario osservare come siano ritenuti necessari, secondo la dottrina e la giurisprudenza, più processi di ideazione e volizione dei singoli reati. Ogni singolo reato posto in essere, con la medesima azione od omissione, deve essere il frutto di una autonoma determinazione criminosa in capo all’agente, configurandosi altrimenti un unico reato, estraneo in quanto tale alla logica applicativa dell’art. 81 c.p.
Per quanto riguarda in particolare la nozione di “medesimo disegno criminoso”, rilevante al fine della configurazione del reato continuato, molto si è discusso in dottrina e in giurisprudenza, al fine di offrire all’interprete una definizione sufficientemente chiara e univoca.
Ciò che sembra emergere dalle sentenze che hanno statuito sul punto è che per medesimo disegno criminoso si intenda una determinazione volitiva unitaria del reo, il quale si sia configurato l’intero iter criminoso, quantomeno nelle sue “linee essenziali”. È pacifico, infatti, che non sia richiesta una progettazione specifica e dettagliata delle modalità di svolgimento di ogni singolo reato, bastando che l’autore si fosse prefigurato fin dal principio, in modo da escludere l’occasionalità dei reati posti in essere nel medesimo contesto, il programma criminoso. Basta che un singolo episodio criminoso si realizzi in modo occasionale, per precludere la sussistenza della figura del reato continuato.
Tale rappresentazione unitaria non coincide, e anzi si distingue, dal programma di vita delinquenziale posto in essere dal reo, con il quale lo stesso abbia deciso di commettere una serie indeterminata di reati, facendo di tale modalità uno stile di vita, senza tuttavia aver chiaro in anticipo quali saranno i delitti che verranno commessi.
Ai fini dell’individuazione del medesimo disegno criminoso, essendo impossibile o comunque particolarmente arduo indagare nelle più profondi intenzioni dell’autore, di stampo eminentemente soggettivo, si fa ricorso in giurisprudenza ad una serie di indici presuntivi, in presenza dei quali è dato al giudice di affermare la presenza della continuazione.
Ai fini del riscontro della continuazione, nessuno di essi è determinante, così come non serve che siano tutti contemporaneamente presenti. Essi, in quanto indici, sono liberamente apprezzabili ed utilizzabili dal giudice, al quale solamente spetterà attribuire ad uno o a più di essi un ruolo nella configurazione della continuazione, che dovrà comunque essere correttamente motivata in sentenza, anche attraverso il richiamo a tali indicatori.
Tra questi elementi rientrano, a titolo di esempio, le condizioni di luogo e tempo in cui si è svolta l’azione, le modalità della condotta posta in essere, la tipologia dei reati e i beni giuridici lesi o messi in pericolo.
Tra i vari indici, rilevanza preminente assume quello della distanza cronologica tra i fatti.
Più in particolare, secondo quanto sostenuto anche di recente dalla Corte di Cassazione, l’esistenza di un apprezzabile scarto temporale tra la commissione di una violazione ed un’altra, non è da solo sufficiente ad escludere la sussistenza del reato continuato.
Il notevole lasso temporale intercorrente tra le violazioni può certo costituire un indice idoneo ad escludere la continuazione, ma solo se suffragato dalla presenza di ulteriori elementi in tal senso, quali la modalità di esecuzione altamente diversificata tra i diversi episodi criminosi, la diversità dei beni giuridici violati o, ancora, l’assoluta eterogeneità dei reati posti in essere.
Si ritiene in giurisprudenza che nemmeno l’intervento di una sentenza irrevocabile di condanna sia sufficiente, di per sè, ad escludere il medesimo disegno criminoso.
Anche l’intervallo temporale, quindi, deve essere valutato di volta in volta e in concreto, non potendo essere assunto in maniera assoluta né per escludere né, viceversa, per ammettere la continuazione, allorquando le singole violazioni siano poste in essere contestualmente ma al di fuori di un processo volitivo unitario.
Non a caso, la lettera della disposizione fa riferimento alle più azioni od omissioni commesse “anche in tempi diversi”.
Ogni indice utilizzato dal giudice, lo si ripete, deve essere rigorosamente argomentato nella motivazione della sentenza, potendo gli indici costituire solo fattori sintomatici, che non si possono tradurre in congetture o supposizioni ingiustificate.
Nello stesso senso, anche lo status di tossicodipendente, indicato dall’art. 671 del c.p.p. tra gli elementi che il giudice deve prendere in considerazione per concedere la continuazione, non deve far pensare ad una automaticità tra presenza dell’indice presuntivo e sussistenza della continuazione. Lo status di tossicodipendenza può condurre, valutato all’interno di un più complessivo quadro probatorio, al riconoscimento della continuazione.
Come noto, la continuazione può essere riconosciuta anche in fase di esecuzione, richiedendosi però, da parte del condannato, uno specifico onere di allegazione delle sentenze di cui si chiede l’unificazione.
La giurisprudenza, infatti, non ritiene adeguata, ai fini del riconoscimento della continuazione in executivis, la mera indicazione della contiguità temporale tra gli addebiti o tra le tipologie di reato commesse.
Sarà sufficiente, tuttavia, indicare gli estremi delle sentenze rilevanti.
Per la sua struttura, che richiede una preventiva ideazione, seppure per linee generali, dell’intero processo criminoso, la figura del reato continuato viene ritenuta incompatibile con la categoria del reati colposi.
In giurisprudenza è invalsa la prassi di considerare il reato come continuato allorché la continuazione sortisca per il reo effetti favorevoli, come avviene per la determinazione della pena secondo il metodo del cumulo giuridico.
Viceversa, si ritiene che i singoli reati vadano considerati e valutati autonomamente allorquando il vincolo di continuazione tra gli stessi condurrebbe a conseguenze deteriori per l’autore del reato, in una chiara ottica di favor rei. Così, per esempio, le cause estintive dei diversi reati andranno considerate singolarmente per ciascuna fattispecie criminosa.
Anche il dies a quo per il calcolo della prescrizione deve essere individuato in relazione a ciascun reato, secondo quando attualmente emerge dal disposto del comma 1 dell’art. 158 c.p..
Altra questione altamente discussa in merito al reato continuato è quella relativa all'individuazione della “violazione più grave”, in merito alla quale molto si è detto, in dottrina e giurisprudenza, giungendo infine alla conclusione per cui l’individuazione della violazione più grave va condotta sulla base dell’astratta previsione legale, senza tenere conto della valutazione compiuta in concreto dal giudice, e tenendo invece conto delle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata (si veda sul punto Cass. Sez. Un. n. 25939 del 13 giugno 2013).
Nel caso di parità di massimi edittali, bisognerà guardare alla pena più elevata nel minimo.
Interessante è poi la questione sulla compatibilità tra la figura del reato continuato e quella del concorso cosiddetto “anomalo”, disciplinato dall’art. 116 c.p.
In tal caso, la giurisprudenza ritiene che per l’imputato riconosciuto concorrente nel reato ai sensi dell’art. 116 non potrà essere riconosciuta la continuazione, che richiede la programmazione complessiva dell’iter criminoso e non, come richiesto per il concorso anomalo, la semplice “prevedibilità logica”.
Infine, importanza rilevante, anche per i riflessi applicativi nella prassi giudiziaria, riveste la questione della configurabilità della continuazione tra i reati associativi e i singoli reati-fine.
A tal proposito, la giurisprudenza ha affermato che, ai fini della sussistenza della continuazione, non è in alcun modo sufficiente la continuità temporale tra i reati o la medesimezza del contesto di luogo o di tempo, essendo viceversa necessario, per configurare il medesimo disegno criminoso, uno stesso momento ideativo, sia per il reato associativo, che per i singoli reati fine, concepiti fin dall’inizio dall’associato, quantomeno nelle loro linee essenziali.
Per quanto riguarda infine la determinazione della pena in caso di reati avvinti dal vincolo della continuazione e puniti però con pene eterogenee, sarà necessario fare ricorso al meccanismo di conversione di cui all’art. 135 c.p. In tal modo, quando, per esempio, la pena per il reato satellite sia di tipo detentivo (per es.: arresto), mentre quella per il reato più grave sia pecuniaria, sarà necessario convertire la pena detentiva del reato satellite nella corrispondente quantità di pena pecuniaria, che andrà aggiungersi alla pena base.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Massime relative all'art. 81 Codice Penale

Cass. pen. n. 16560/2023

In tema di associazione di tipo mafioso, il principio secondo cui l'identitą del disegno criminoso del reato continuato viene meno per fatti imprevedibili, quali la detenzione o la condanna, non trova applicazione automatica, essendo tali eventi accettati come eventualitą prevedibili in contesti criminosi del genere, sicché, in tal caso, il vincolo della continuazione puņ essere egualmente riconosciuto se vi č prova che il segmento della condotta associativa successiva ad un evento interruttivo, costituito da fasi di detenzione o da condanne, trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo in favore del sodalizio criminoso.

Cass. pen. n. 854/2022

In tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie rispetto ai quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto pił grave non puņ comportare l'inflizione di una pena inferiore, nel minimo, a quella prevista per uno dei reati satellite, da individuarsi con riferimento al reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze, svolto l'eventuale giudizio di bilanciamento.

Cass. pen. n. 44428/2022

In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non č tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entitą, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.

Cass. pen. n. 25030/2022

In tema di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio dell'unitarietą, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravitą deve essere effettuata con riferimento, non al danno cagionato da ogni singola violazione commessa nei confronti di un'unica persona offesa, ma a quello complessivo, causato alla stessa, dalla somma delle violazioni.

Cass. pen. n. 37062/2022

La pluralitą di reati unificati nel vincolo della continuazione non č di per sé ostativa, ex art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, all'applicazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, la quale puņ essere disposta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che, salve le condizioni ostative tassativamente previste dalla norma citata, tenga conto anche dei fatti avvinti in continuazione.

Cass. pen. n. 20525/2022

In caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna cumulativa, relativa a pił reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione, l'autonomia delle singole fattispecie di reato e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilitą dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per questi ultimi, sui quali si č formato il giudicato parziale, č preclusa la possibilitą di rilevare la prescrizione e di procedere alla rideterminazione della pena eliminando l'aumento per la continuazione.

Cass. pen. n. 6043/2021

Ai fini della procedibilitą di un delitto commesso dallo straniero all'estero, la richiesta del ministro non deve essere necessariamente preceduta dalla procedura di estradizione con esito negativo, ma occorre soltanto che all'estradizione non si sia dato luogo, non potendo coesistere i due istituti della procedibilitą nello Stato e dell'estradizione.

Cass. pen. n. 39076/2021

In tema di reati ambientali, sussiste concorso formale, e non rapporto di specialitą, tra il delitto di attivitą organizzata per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 452-quaterdecies cod. pen., e la contravvenzione di gestione di discarica non autorizzata, di cui all'art. 256, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel caso in cui ricorrano, in concreto, sia gli elementi sostanziali del primo, ossia l'allestimento di mezzi e di attivitą continuative organizzate, che l'elemento formale della seconda, quale la mancanza di autorizzazione.

Cass. pen. n. 2443/2021

In tema di atti persecutori posti in essere nei confronti di pił soggetti passivi, si configura una pluralitą di reati, eventualmente unificati dalla continuazione, atteso che le condotte determinano differenti eventi e offendono distinte vittime.

Cass. pen. n. 42144/2021

Nel caso di reati puniti con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, l'aumento di pena per l'applicazione della continuazione deve riferirsi ad entrambe le sanzioni, ma il giudice non č obbligato a seguire il medesimo criterio nella determinazione della sanzione detentiva e di quella pecuniaria.

Cass. pen. n. 44632/2021

Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, assolto l'imputato, esclusivo impugnante, dal reato preso in considerazione per determinare la pena base, ridetermini la pena per il residuo reato in misura superiore a quella originariamente stabilita, senza superare né la pena base, né quella complessiva gią determinate dal giudice di primo grado.

Cass. pen. n. 287/2021

Ai fini del riconoscimento della continuazione, l'utilizzo di un sito Internet per commettere reiteratamente e con identiche modalitą operative plurime condotte delittuose, anche di egual natura (nella specie, appropriazioni indebite connesse ad acquisti di beni sul portale "Subito.it", non seguiti dal pagamento dei corrispettivi), non č di per sé sintomatico del necessario requisito dell'unitaria predeterminazione criminosa, in quanto la rete rappresenta una piattaforma comunicativo-relazionale neutra e la perpetrazione per il suo tramite di una serie di reati costituisce mero indice dello sfruttamento reiterato e specializzato della relativa tecnologia.

Cass. pen. n. 36534/2021

Ai fini della configurabilitą della causa di esclusione della punibilitą per particolare tenuitą del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur non ostandovi, in astratto, la presenza di pił reati legati dal vincolo della continuazione, giacché quest'ultima non si identifica automaticamente con l'abitualitą nel reato, occorre, tuttavia, valutare, anche in ragione del suo inserimento in un contesto pił articolato, se la condotta sia espressione di una situazione episodica, se la lesione all'interesse tutelato dalla norma sia comunque minimale e, in definitiva, se il fatto nella sua complessitą sia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuitą.

Cass. pen. n. 39986/2021

In tema di reato continuato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione al reato pił grave non osta al riconoscimento delle stesse anche per i reati satelliti.

Cass. pen. n. 35630/2021

La causa di esclusione della punibilitą per particolare tenuitą del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non sussistendo alcuna identificazione tra continuazione e abitualitą, puņ essere dichiarata anche in presenza di pił reati legati dal vincolo della continuazione, purché gli stessi non siano stati commessi in contesti spazio-temporali diversi, in quanto, in tal caso, la volizione criminosa non appare unitaria e circoscritta.

Cass. pen. n. 34525/2021

In caso di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietą, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravitą deve essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione commessa nei confronti di un'unica persona offesa, ma a quello complessivo causato all'unica persona offesa dalla somma delle violazioni.

Cass. pen. n. 45941/2019

La continuazione puņ essere ravvisata tra contravvenzioni solo se l'elemento soggettivo ad esse comune sia il dolo e non la colpa, essendo richiesto, per la sua configurabilitą, l'unicitą del disegno criminoso che consiste nella ideazione contemporanea di pił azioni antigiuridiche programmate nelle loro linee essenziali.

Cass. pen. n. 26011/2019

In tema di determinazione della pena, č ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza che non abbia specificato il "quantum" dei singoli aumenti inflitti a titolo di continuazione in relazione a ciascun reato satellite, a condizione che venga dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza.

Cass. pen. n. 7381/2019

L'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi pił reati (nella specie, dieci anni) non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguitą spaziale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'esigenza di tale verifica sussiste se e nei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale).

Cass. pen. n. 49865/2018

Non viola il principio di legalitą della pena l'aumento a titolo di continuazione della pena detentiva - prevista per il reato base - in presenza di reati satellite di competenza del giudice di pace sanzionati in via alternativa con pena equiparata a quella detentiva ai sensi dell'art. 58, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva aumentato, avuto riguardo al reato base di atti persecutori, la pena di un mese di reclusione a titolo di continuazione per tre episodi di lesioni lievi).

Cass. pen. n. 44988/2018

In tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, é legittima l'ordinanza che esclude la sussistenza del vincolo della continuazione in considerazione sia del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie),sia dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l'espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo.

Cass. pen. n. 40983/2018

In tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalitą della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato pił grave dovrą essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod.pen.

La continuazione, quale istituto di carattere generale, č applicabile in ogni caso in cui pił reati siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee.

Cass. pen. n. 24979/2018

In tema di reato continuato, nel caso in cui il giudice, inflitta la pena nella misura minima edittale, l'abbia aumentata per la continuazione in modo esiguo, non č tenuto a giustificare con motivazione esplicita il suo operato, sia perché deve escludersi che abbia abusato del potere discrezionale conferitogli dall'art. 132 cod. pen., sia perché deve ritenersi che egli abbia implicitamente valutato gli elementi obbiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della sua decisione.

Cass. pen. n. 48352/2017

In presenza di pił reati legati dal vincolo della continuazione, e giudicati nel medesimo procedimento, non opera l'istituto della non punibilitą per particolare tenuitą del fatto, configurando anche il reato continuato una ipotesi di comportamento abituale ostativa al riconoscimento del beneficio. (Nella specie, la Corte ha affermato il principio anche se per il reato di danneggiamento, contestato in concorrenza con quello di violenza privata, era intervenuta remissione di querela).

Cass. pen. n. 28659/2017

Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneitą delle violazioni e del bene protetto, la contiguitą spazio-temporale, le singole causali, le modalitą della condotta, la sistematicitą e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.

Cass. pen. n. 26450/2017

Ai fini del trattamento sanzionatorio del reato continuato occorre applicare una sola pena, dello stesso genere e della stessa specie di quella del reato pił grave, anche quando l'aumento apportato ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. abbia ad oggetto reati satellite appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee o di specie diversa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo l'aumento a titolo di continuazione con la pena della reclusione per un reato satellite di competenza del giudice di pace).

Cass. pen. n. 17832/2017

Il giudice della cognizione puņ riconoscere d'ufficio la continuazione tra il reato rimesso alla sua cognizione e altro per cui l'imputato ha riportato in precedenza condanna divenuta definitiva, in quanto nel giudizio di cognizione non vige il principio della domanda in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sicché il giudice ha il potere di commisurare discrezionalmente la pena irroganda e, proprio a tal fine, se del caso, accertare (ovvero escludere) la continuazione con i reati per i quali l'imputato abbia gią riportato condanne irrevocabili.

Cass. pen. n. 6296/2017

Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non puņ quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna.

Cass. pen. n. 3337/2017

In tema di continuazione, qualora sia riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, č possibile ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati associativi solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operativitą e sulla loro continuitą nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguitą temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell'omogeneitą del titolo di reato e delle condotte criminose. (Fattispecie relativa all'esclusione del vincolo della continuazione tra il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quello di associazione per delinquere di stampo mafioso, finalizzata alla consumazione sia di reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti che di reati diversi, in cui la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva negato il riconoscimento del vincolo tra i due reati, rilevando che, nonostante la contiguitą geografica e cronologica delle condotte e la loro tendenziale omogeneitą, le modalitą concrete di consumazione dei vari delitti erano sintomatiche di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti, e non all'attuazione di un progetto criminoso unitario).

Cass. pen. n. 1086/2017

Nell'ipotesi in cui il sottoposto con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno guida un veicolo senza patente o con patente revocata si configura il concorso formale tra il reato previsto dall'art. 73 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e il delitto previsto dall'art. 75, comma secondo, del medesimo D.Lgs., in quanto le due fattispecie sono in rapporto di specialitą reciproca tra loro.

Cass. pen. n. 44103/2016

Non č configurabile il concorso formale tra il reato di bancarotta fraudolenta e quello di bancarotta impropria da operazioni dolose, di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2 L. fall., che deve considerarsi assorbito nel primo quando l'azione diretta a causare il fallimento sia la stessa sussunta nel modello descrittivo della bancarotta fraudolenta.

Cass. pen. n. 31669/2016

In tema di reato continuato, il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato pił grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali č stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti.

Cass. pen. n. 25434/2016

In tema di violenza sessuale, il riconoscimento della circostanza attenuante della minore gravitą del fatto non č impedito dalla commissione di una pluralitą di episodi illeciti in danno di diverse persone offese, la cui libertą sessuale sia stata compressa in maniera non grave. (In applicazione del principio, la S.C. ha censurato la decisione di merito che aveva automaticamente escluso la diminuente in una fattispecie di "palpeggiamenti" di pił alunne minorenni, osservando che il naturale aggravamento della intensitą della lesione al bene protetto, connesso alla reiterazione di una singola condotta di modesta gravitą, non si verifica quando i soggetti passivi della condotta siano sempre fra loro diversi e ciascuno indipendente dall'altro, dovendosi in tal caso valutare la gravitą di ogni singolo episodio).

Cass. pen. n. 13418/2016

In tema di reati contro la famiglia, la condotta di omesso versamento dell'assegno periodico di cui all'art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898, se commessa in danno di pił soggetti beneficiari, integra una pluralitą di reati in concorso formale o, ricorrendone i presupposti, in continuazione tra loro.

Cass. pen. n. 35999/2015

La continuazione, quale istituto di carattere generale, č applicabile in ogni caso in cui pił reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee o di specie diversa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto il riconoscimento della continuazione tra delitto punito con la pena della reclusione e contravvenzione punita con la pena dell'ammenda e, conseguentemente, la determinazione della pena complessiva mediante aumento dell'entitą della reclusione).

Cass. pen. n. 28139/2015

In tema di reato continuato, non č sufficiente per la legalitą del calcolo determinare la pena nell'ambito quantitativo previsto dalla legge - pari al triplo della pena base - dovendo il giudice, nella motivazione, dare conto delle decisioni assunte su ogni aspetto dell'esercizio del suo potere discrezionale, ivi compresa la determinazione dell'aumento di pena per i singoli reati satellite. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto correttamente assolto l'obbligo di motivazione nella giustificazione, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., dell'aumento stabilito a titolo di continuazione in misura inferiore all'aumento medio previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen.).

Cass. pen. n. 6828/2015

In tema di continuazione tra reati diversi, l'individuazione del reato ritenuto in concreto pił grave incontra un limite invalicabile costituito dal fatto che la pena prescelta non puņ mai essere inferiore a quella irrogabile per un reato concorrente, sanzionato con pena edittale maggiore nel minimo, con la conseguenza che, in presenza di due reati puniti con pene edittali diverse nella misura massima e minima, il giudice potrą liberamente scegliere quale sia la violazione pił grave, ma dovrą irrogare per essa una pena non inferiore a quella che avrebbe dovuto infliggere per l'altra violazione punita, a seguito del giudizio di comparazione, con pena edittale maggiore nel minimo.

Cass. pen. n. 4707/2015

In tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena relativi ai reati satellite, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata che aveva applicato un aumento di pena unitario in relazione a pił reati).

Cass. pen. n. 53573/2014

In tema di reato continuato, il limite minimo per l'aumento previsto dall'art. 81, comma quarto, c.p., nei confronti dei soggetti per i quali sia stata ritenuta la contestata recidiva reiterata opera anche quando il giudice abbia considerato la stessa equivalente alle riconosciute attenuanti.

Cass. pen. n. 39222/2014

In tema di reato continuato, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attivitą delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunitą, non integra di per sč l'unitaria e anticipata ideazione di pił condotte costituenti illecito penale, gią insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva escluso la continuazione tra i reati di tentato omicidio e di maltrattamenti commessi nei confronti di due diverse donne con le quali l'imputato intratteneva parallele relazioni sentimentali, entrambe caratterizzate da comportamenti vessatori e violenti).

Cass. pen. n. 38581/2014

In tema di reato continuato, ai fini della determinazione della pena base, la violazione pił grave deve essere individuata in concreto con riferimento alla pena da infliggere per ciascuna di esse, dopo la valutazione di ogni singola circostanza e secondo i criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., senza alcun riguardo alla valutazione compiuta dal legislatore, al titolo ed alle relative pene edittali.

Cass. pen. n. 2907/2014

L'accertamento del vincolo della continuazione tra il reato giudicato ed altro precedente per il quale č intervenuta condanna con sentenza irrevocabile richiede al giudice la sola applicazione dell'aumento dovuto per la continuazione, mentre non possono essere applicate le circostanze attenuanti, il cui riconoscimento richiede l'esame dell'intera condotta antigiuridica del reo, ivi inclusa quella gią considerata dal precedente giudicato, ostandovi la "res iudicata". (In motivazione la Corte ha precisato che č corretto non operare distinzioni concernenti l'incidenza delle attenuanti e della diminuente gią applicate in primo grado).

Cass. pen. n. 51731/2013

In tema di reato continuato, se l'aumento che č possibile apportare ex art. 81cod. pen. puņ raggiungere il triplo della pena base, non č sufficiente per la legalitą del calcolo determinare la pena nell'ambito quantitativo previsto dalla legge, dovendo il giudice, nella motivazione, dare conto delle decisioni assunte su ogni aspetto dell'esercizio del suo potere discrezionale, ivi compresa la determinazione dell'aumento di pena per la continuazione.

Cass. pen. n. 49868/2013

In tema di continuazione, l'arresto del soggetto, intervenuto dopo la commissione di un reato, non č, di per sé, idoneo ad escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso con i reati successivamente commessi, né, di conseguenza, č ostativo all'applicabilitą del regime di cui all'art. 81 c.p.: č al giudice di merito che compete di verificare se, in concreto, l'arresto abbia costituito momento di frattura nella unicitą del disegno criminoso e, quindi, ragione valida per escludere l'applicazione dell'istituto della continuazione.

Cass. pen. n. 49344/2013

In materia di reato continuato, al fine di stabilire la pena base, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche alla pił grave delle violazioni deve essere effettuata senza che si possa tenere conto delle circostanze inerenti alle violazioni meno gravi, rilevando queste ulteriori attenuanti e aggravanti soltanto per determinare la misura dell'aumento da apportare alla pena base.

Cass. pen. n. 48768/2013

In tema di reato continuato, il limite minimo per l'aumento stabilito dall'art. 81, comma quarto, c.p. nei confronti dei soggetti per i quali sia stata ritenuta la contestata recidiva reiterata opera anche quando il giudice abbia considerato quest'ultima equivalente alle riconosciute circostanze attenuanti.

Cass. pen. n. 46975/2013

La contestuale applicazione dell'indulto non esime il giudice dell'esecuzione dal provvedere in ordine alla concorrente richiesta del condannato di riconoscimento della continuazione tra i reati per i quali sono state irrogate le pene ormai estinte.

Cass. pen. n. 45259/2013

Il riconoscimento della continuazione tra pił reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza cosģ formatasi sia automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualitą il disposto dell'art. 657, comma quarto, cod. proc. pen., per cui a tal fine vanno computate solo custodia cautelare sofferta e pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato, e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono.

Cass. pen. n. 35639/2013

Il dolo d'impeto o l'occasionalitą di una delle condotte sono incompatibili con il riconoscimento della continuazione con altri episodi delittuosi.

L'unicitą del movente rileva ai fini della continuazione solo se il proposito criminoso risulti connotato da specificitą e concretezza. (Fattispecie in cui č stata esclusa rilevanza, ai fini del riconoscimento della continuazione fra pił delitti di omicidio, alla generica ideazione dell'imputato di sopprimere i componenti delle famiglie avverse).

Cass. pen. n. 35561/2013

In tema di reati concernenti la prostituzione, la disciplina del reato continuato č compatibile con il riconoscimento dell'aggravante speciale di aver favorito la prostituzione di pił persone nel caso in cui alla cessazione di plurimi episodi di contemporaneo favoreggiamento di pił persone dedite alla prostituzione segua la commissione di altre condotte analoghe.

Cass. pen. n. 32475/2013

In tema di reato continuato, la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertą personale, subita dal condannato tra i reati separatamente giudicati, non č di per sé idonea ad escludere l'identitą del disegno criminoso e non esime il giudice dalla verifica in concreto di quegli elementi (quali ad esempio la distanza cronologica, le modalitą esecutive, le abitudini di vita, la tipologia dei reati, l'omogeneitą delle violazioni, etc.) che possono rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni.

Cass. pen. n. 26701/2013

In tema di misure alternative, in presenza di una condanna per pił reati in continuazione nell'ambito dei quali vi sia un reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, il condannato ha diritto alla scissione del vincolo e a far considerare imputata la pena presofferta al reato ostativo, tenendo conto di quella che č la sanzione in concreto inflitta, anche se si tratta di un mero aumento in continuazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che un condannato per vari reati avvinti dalla continuazione, fra i quali un'ipotesi di violenza sessuale di cui all'art. 609 octies cod. pen. per la quale era stata irrogata la pena, ex art. 81 cpv. cod. pen. di mesi quattro di reclusione, legittimamente aveva richiesto, dopo aver scontato quattro mesi di reclusione, di poter ritenere espiata la pena per il reato ostativo).

Cass. pen. n. 25939/2013

In tema di reato continuato, la violazione pił grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si č manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse.

In tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice pił grave non puņ comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite.

Cass. pen. n. 21281/2013

Tra i reati di guida in stato di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti e di guida senza patente contestualmente accertati non č configurabile concorso formale ai sensi del comma primo dell'art. 81 cod. pen .

Cass. pen. n. 18794/2013

La richiesta di riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra pił reati oggetto di sentenze di applicazione della pena, č subordinata alla previa indicazione della entitą della pena e alla acquisizione del consenso, o del dissenso, del P.M. (Nella specie la Corte ha ritenuto illegittimo il provvedimento del giudice che accolga la richiesta del condannato e, tuttavia, ridetermini autonomamente la pena secondo le regole generali).

Cass. pen. n. 18773/2013

Il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato pił grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede e non anche quando egli sia ritenuto recidivo reiterato in relazione agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione del cui trattamento sanzionatorio si discute.

Cass. pen. n. 14375/2013

Nel caso di condanna per reato continuato, nel commisurare la durata della pena accessoria a quella principale deve farsi riferimento alla pena base inflitta per la violazione pił grave, come determinata tenendo conto del bilanciamento tra circostanze, e non a quella complessiva, comprensiva cioč dell'aumento per la continuazione.

Cass. pen. n. 14348/2013

L'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi pił reati (nella specie quindici anni) non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reato connessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguitą spaziale.

Cass. pen. n. 44214/2012

In tema di reato continuato, l'identitą del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguitą spazio temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalitą di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori.

Cass. pen. n. 20326/2012

In tema di reato continuato la valutazione del giudice circa la identitą del disegno criminoso costituisce il solo criterio per la unificazione fittizia "quoad poenam" della pluralitą degli illeciti commessi dall'agente con una molteplicitą di azioni, restandone escluso ogni fattore di carattere temporale. Pertanto al giudice del merito non č inibita l'applicazione del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 81, comma secondo, c.p. quando sia stata gią pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna, o una sentenza ad essa equiparabile, come quella di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., nei confronti dell'imputato per fatto anche meno grave di quello sottoposto al suo giudizio. In siffatta ipotesi la pena complessiva va determinata sulla base di quella da infliggersi per il reato pił grave sottoposto al giudizio in corso e va apportato l'aumento ritenuto equo in riferimento al reato meno grave gią giudicato.

Cass. pen. n. 12260/2012

In tema di reato continuato, l'effetto sanzionatorio di una circostanza aggravante contestata in riferimento al reato satellite va commisurato sull'aumento di pena determinato per il reato stesso.

Cass. pen. n. 897/2012

L'accertamento del vincolo della continuazione tra il reato giudicato ed altro precedente per il quale č intervenuta condanna con sentenza irrevocabile richiede al giudice la sola applicazione dell'aumento dovuto per la continuazione, mentre non possono essere applicate le circostanze attenuanti generiche, il cui riconoscimento richiede l'esame dell'intera condotta antigiuridica del reo, ivi inclusa quella gią considerata dal precedente giudicato, ostandovi la "res iudicata".

Cass. pen. n. 47249/2011

In tema di reato continuato, il giudizio comparativo fra circostanze trova applicazione con riguardo al fatto considerato come violazione pił grave sicché, determinata la pena base e operati sulla stessa l'eventuale riduzione o l'eventuale aumento per le circostanze ritenute prevalenti, l'aumento di pena "ex" art. 81 cpv c.p. deve essere dosato anche tenendo conto delle circostanze riguardanti ciascuno dei reati-satellite.

Cass. pen. n. 38486/2011

Il principio secondo cui l'identitą del disegno criminoso del reato continuato viene meno per fatti imprevedibili come la detenzione o la condanna non si puņ automaticamente applicare a contesti delinquenziali, come quelli determinati dalle associazioni mafiose, nei quali detenzioni e condanne definitive sono accettate come prevedibili eventualitą, sicché, in tali casi, il vincolo della continuazione non č incompatibile con un reato permanente, ontologicamente unico, come quello di appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso, quando il segmento della condotta associativa successiva ad un evento interruttivo - costituito da fasi di detenzione o da condanne - trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo per il sodalizio.

Cass. pen. n. 34782/2011

Ritenuta la continuazione tra pił reati, il giudice puņ riconoscere le attenuanti generiche solo per alcuni di essi, con la conseguenza che le attenuanti generiche riconosciute solo per il reato pił grave non si estendono a quelli satellite.

Cass. pen. n. 25082/2011

In tema di reato continuato, il limite minimo per l'aumento stabilito dalla legge nei confronti dei soggetti per i quali sia stata ritenuta la contestata recidiva reiterata, opera anche quando il giudice abbia considerato la stessa recidiva equivalente alle riconosciute attenuanti, non procedendo pertanto all'aggravamento della pena correlato alla suddetta circostanza.

Cass. pen. n. 13611/2011

L'accertamento circa l'esistenza di un medesimo disegno criminoso tra pił reati, tra i quali si asserisca il vincolo di continuazione, deve essere riferito al momento dell'ideazione e deliberazione del primo dei reati in senso cronologico, a nulla rilevando che questo abbia avuto una reiterazione in pił episodi nel corso di un ampio arco di tempo.

Cass. pen. n. 13609/2011

Non č configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attivitą del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al rafforzamento del medesimo, non erano programmabili "ab origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti ed occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione stessa. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso diretto al riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra il reato di associazione di tipo mafioso ed un duplice omicidio commesso da un associato, disattendendo la tesi secondo cui, per ritenere configurabile la continuazione, sarebbe stato sufficiente il solo rapporto di strumentalitą del predetto reato fine alla funzionalitą della cosca).

Cass. pen. n. 5832/2011

Il giudice della cognizione che, in sede di applicazione della continuazione, individui il reato pił grave in quello al suo esame e i reati-satellite in quelli gią definitivamente giudicati, non č vincolato, nella rideterminazione della complessiva pena, dalla misura stabilita dalla sentenza irrevocabile relativa ai reati-satellite.

Cass. pen. n. 5761/2011

Non vi č compatibilitą tra recidiva e continuazione, con la conseguenza che non puņ tenersi conto della recidiva una volta ritenuta la continuazione tra il reato per cui sia pronunciata sentenza passata in giudicato, valutato come pił grave e, pertanto, considerato reato base, e quello successivo, oggetto di ulteriore giudizio, in quanto i reati ritenuti in continuazione costituiscono momenti di un'unica condotta illecita, caratterizzata dalla reiterazione di diversi episodi delittuosi, consumati in attuazione di un medesimo disegno criminoso, con la conseguenza che non č possibile ritenere la recidiva per gli episodi successivi al primo. Tra i due istituti esiste, pertanto, assoluta antitesi, valorizzando la recidiva la speciale proclivitą a delinquere, espressa dalla reiterazione di reati consumati in piena autonomia rispetto a vicende pregresse ed elidendo la continuazione proprio la predetta autonomia, collegando ed unificando i diversi episodi criminosi.

Cass. pen. n. 733/2011

In sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra pił reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito opera necessariamente prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 c.p., in forza del quale la pena della reclusione non puņ essere superiore ad anni trenta.

Cass. pen. n. 44366/2010

In tema di continuazione tra reati commessi da soggetti cui sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, c.p., per pena stabilita per il reato pił grave, sulla quale deve essere applicato l'aumento di pena non inferiore ad un terzo, deve intendersi la pena gią aumentata per effetto della recidiva stessa, fermo restando che il suddetto limite minimo va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non a quello applicato per ciascuno dei reati satelliti.

Cass. pen. n. 35419/2010

La permanenza č interrotta dalla sentenza di condanna, anche se non irrevocabile, onde dal giorno della pronuncia č configurabile un nuovo reato. (Fattispecie relativa alla contravvenzione di abusiva occupazione del demanio marittimo).

Cass. pen. n. 34382/2010

In tema di reato continuato, per la determinazione della violazione pił grave il giudice deve fare riferimento alla pena edittale prevista per ciascuno dei reati, con la conseguenza che pił grave deve essere considerata la violazione punita pił severamente dalla legge.

Cass. pen. n. 33535/2010

L'applicazione in sede esecutiva della continuazione, che č istituto ispirato al principio del "favor rei", comporta, ove non determini una diminuzione della pena complessiva invece quantificata nel massimo consentito dalla somma delle pene inflitte, una adeguata e puntuale motivazione.

Cass. pen. n. 33518/2010

In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, lo "status" di tossicodipendente puņ essere preso in considerazione per giustificare l'unicitą del disegno criminoso con riferimento ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza, sempre che sussistano anche le altre condizioni per la sussistenza della continuazione. (In motivazione la S.C. ha affermato che la modificazione dell'art. 671, comma primo, c. p. p. introdotta dalla L. n. 49 del 21 febbraio 2006 deve essere interpretata alla luce della volontą del legislatore, volta ad attenuare le conseguenze della condotta sanzionata nel caso di tossicodipendenti).

Cass. pen. n. 32586/2010

Non dą luogo a nullitą, per assenza di previsione di legge, l'omessa specificazione, nell'applicazione della pena per reato continuato, degli aumenti correlati ad ogni singolo reato, una volta che sia stato individuato il reato pił grave.

Cass. pen. n. 20007/2010

Il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato pił grave, la determinazione della pena base nella sua entitą precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per la continuazione su detta pena base e infine il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato.

Cass. pen. n. 16766/2010

In caso di applicazione di pena patteggiata in misura inferiore ai due anni di reclusione, allorché sia stata contestata la recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quarto, c.p., in relazione a reato in continuazione con altro gią giudicato, e le parti, nell'accordo raggiunto a norma dell'art. 444 c.p.p., non abbiano fatto alcun riferimento alla recidiva, né per ritenerla, né per escluderla, né il giudice, in sede di verifica di legalitą, abbia valutato se tale omissione corrisponda a una mera dimenticanza o a una volontaria obliterazione frutto dell'intesa pattizia, č obbligatorio l'aumento in misura non inferiore a un terzo previsto dall'art. 81, comma quarto, c.p. a titolo di continuazione. (Nella specie era stata applicata la pena di un mese di reclusione come aumento rispetto a una pena per la violazione pił grave, gią giudicata, di un anno e venti giorni di reclusione).

Cass. pen. n. 16632/2010

Il riconoscimento in sede di cognizione della continuazione con uno stesso reato associativo di due gruppi distinti, per sentenze di condanna, di reati fine, impone al giudice dell'esecuzione di affermare l'esistenza della continuazione tra i reati fine facenti parte di due distinti gruppi.

Cass. pen. n. 16235/2010

Il disconoscimento in sede di cognizione della continuazione tra un reato associativo, oggetto di separata condanna, e altro reato oggetto di altra condanna impedisce al giudice dell'esecuzione di riconoscere il vincolo di continuazione tra quel reato associativo e altri reati gią unificati per continuazione con quelli per i quali il giudice della cognizione ha negato il detto vincolo in riferimento al reato associativo.

Cass. pen. n. 14188/2010

Ai fini del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, l'onere di allegazione gravante sul condannato deve ritenersi soddisfatto anche con la semplice indicazione o produzione delle sentenze relative ai reati di cui si richiede l'unificazione, senza che egli debba adempiere l'ulteriore onere di specificare le ragioni da cui č desumibile l'esistenza di un medesimo disegno criminoso.

Cass. pen. n. 13158/2010

La continuazione gią ritenuta dal giudice della cognizione, anche se tra reati non omogenei, non puņ essere rimessa in discussione in sede esecutiva.

Cass. pen. n. 12905/2010

In tema di continuazione, l'analogia dei singoli reati, l'unitarietą del contesto, l'identitą della spinta a delinquere, e la brevitą del lasso temporale che separa i diversi episodi, singolarmente considerate, non costituiscono indizi necessari di una programmazione e deliberazione unitaria, e, perņ, ciascuno di questi fattori, aggiunto ad un altro, incrementa la possibilitą dell'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento delle circostanze indiziarie favorevoli.

Cass. pen. n. 10022/2010

Non č configurabile la continuazione tra il reato di cessione di sostanze stupefacenti e quello di cui deve rispondere il cedente ai sensi dell'art. 586 c.p. per la morte dell'acquirente seguita all'assunzione della droga ceduta.

Cass. pen. n. 8242/2010

L'intervento di una causa estintiva della pena inflitta per uno dei reati non fa venir meno l'interesse dell'imputato alla dichiarazione in sede esecutiva della continuazione tra gli stessi. (La Corte ha precisato che lo scopo puņ essere quello di ottenere lo scomputo della detenzione presofferta. Nella specie, la pena detentiva inflitta per uno dei reati da riunire sotto il vincolo della continuazione si era estinta per esito positivo dell'affidamento in prova).

Cass. pen. n. 49476/2009

Č legittima la decisione con cui il giudice di merito, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigetti l'istanza di applicazione della continuazione - tra reati di detenzione e vendita di sostanze stupefacenti susseguitisi per dieci anni - fondata sul medesimo titolo di reato, sulla comune non eccessiva gravitą dei fatti e sulla non grande distanza temporale tra essi intercorrenti, in quanto ciņ non č sufficiente ad integrare l'unicitą del disegno criminoso con la conseguenza che le singole manifestazioni della volontą violatrice della norma o delle norme esprimono l'attuazione, sia pure dilazionata nel tempo, di un'unica, pregnante, irripetuta determinazione intellettiva.

Cass. pen. n. 48125/2009

Il riconoscimento della continuazione fra gruppi di reati ideati preventivamente ed in maniera unitaria non si estende automaticamente anche agli ulteriori reati collegati solo occasionalmente ad uno dei gruppi di reati in continuazione.

Cass. pen. n. 43241/2009

L'omessa pronuncia, nella sentenza di condanna, in ordine alla sussistenza della continuazione, in assenza della relativa richiesta, non integra l'espressa esclusione del vincolo ostativa alla valutazione della medesima questione in sede esecutiva.

Cass. pen. n. 25933/2009

L'istituto del cumulo giuridico delle pene, previsto per il caso della continuazione fra reati, non č applicabile in via analogica al concorso materiale di violazioni amministrative, le cui sanzioni pertanto devono essere applicate autonomamente e per l'intero. (Fattispecie in cui la Corte ha considerato legittimo il cumulo materiale tra sanzioni amministrative accessorie nel caso di condanna per reati previsti dal Cod. strada ritenuti in continuazione tra loro).

Cass. pen. n. 15057/2009

In tema di reati concernenti la prostituzione, l'aumento di pena per la continuazione č compatibile con l'aggravante speciale di aver favorito la prostituzione di pił persone nel caso in cui alla cessazione di plurimi episodi di contemporaneo favoreggiamento di pił persone dedite alla prostituzione segua la commissione di altre condotte analoghe.

Cass. pen. n. 13908/2009

L'emissione di una pluralitą di fatture per operazioni inesistenti, nel corso del medesimo periodo d'imposta, dą luogo, ai fini dell'applicazione di una causa di estinzione del reato della pena, ad episodi criminosi autonomi, da valutarsi singolarmente. (Fattispecie in tema di indulto "ex lege" n. 241 del 2006, ritenuto inapplicabile per le fatture emesse successivamente al 2 maggio 2006).

Cass. pen. n. 9825/2009

Il condannato ha interesse al riconoscimento in sede esecutiva del vincolo di continuazione anche se non ne derivano immediate e concrete conseguenze sull'entitą della pena da espiare.

Cass. pen. n. 4209/2009

In tema di reato continuato, nel determinare la pena complessiva, il giudice non solo deve individuare il reato pił grave, stabilendo la pena base applicabile per tale reato, ma deve anche calcolare l'aumento di pena per la continuazione in modo distinto per i singoli reati satelliti anziché unitariamente. (Fattispecie nella quale č stata esclusa la violazione del divieto di "reformatio in peius" da parte del giudice d'appello che, nel calcolare l'aumento per i reati in continuazione, aveva frazionato l'aumento per ciascun reato satellite anziché determinarlo globalmente in maniera unitaria).

Cass. pen. n. 37482/2008

In tema di reato continuato, il limite minimo di aumento, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato pił grave, se i fatti sono stati commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata, ha riferimento all'aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo.

Cass. pen. n. 30630/2008

Č manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimitą costituzionale dell'art. 81, comma quarto, c.p. aggiunto dalla legge n. 251 del 2005 nella parte in cui prevede che se i reati in concorso formale o in continuazione con quello pił grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma quarto, l'aumento della quantitą di pena non puņ essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato pił grave in quanto detto aumento trova la sua giustificazione nella sostanziale diversitą delle situazioni regolate, avendo il legislatore facoltą di comminare le pene con aumenti differenziati in misura precostituita in ragione della minore o maggiore proclivitą a delinquere del reo, quest'ultima espressa dalla recidiva reiterata, ed č del tutto ragionevole oltre che conforme al principio dell'emenda di cui all'art. 27 Cost., considerato che una pena non commisurata adeguatamente al valore dell'illecito, identificato anche in base alla propensione a delinquere che il reo esprime, sarebbe frustranea rispetto alla rieducazione del condannato.

Cass. pen. n. 27052/2008

In tema di reato continuato, il giudice non č tenuto ad indicare, al fine della determinazione della pena base, il reato ritenuto pił grave nell'ipotesi di pari gravitą e di eguale intensitą dolosa. Ne consegue che in tal caso non č richiesta la determinazione degli aumenti per ogni singolo reato satellite, atteso che l'aumento complessivo rende agevole, in considerazione della pari gravitą, l'individuazione dell'aumento operato per ciascuna ipotesi di reato. (Fattispecie relativa ad una pluralitą di episodi di spaccio di sostanze stupefacenti per i quali č prevista la medesima pena edittale nel minimo e nel massimo ).

Cass. pen. n. 12680/2008

Č escluso il concorso formale tra i delitti di omicidio e di violenza sessuale contestualmente commessa, quest'ultima restando assorbita nel primo « sub specie» di circostanza aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5, c.p., senza che neppure sia richiesta alcuna connessione di tipo finalistico tra i due reati.

Cass. pen. n. 2095/2008

La disciplina della continuazione attiene a un istituto di diritto sostanziale e, come tale, soggiace, in caso di sopravvenienza di disposizioni diverse, alle regole di cui all'art. 2 c.p. e non a quelle del diritto processuale, espresse nella formula tempus regit actum a nulla rilevando che la sua applicazione avvenga in sede esecutiva. Ne consegue che, una volta ritenuta l'unicitą del disegno criminoso tra fatti commessi tutti in data anteriore all'entrata in vigore dell'art. 5 della legge 5 dicembre 2005 n. 251 (modifiche al c.p. in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione, di usura e recidiva), secondo il quale l'aumento della quantitą di pena per i reati satelliti in caso di pił violazioni commesse da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata non puņ essere comunque inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato pił grave, il giudice dell'esecuzione deve applicare la pił favorevole disciplina previgente che non fissa alcun limite minimo di aumento della pena per le violazioni meno gravi. (Nella specie, il giudice di merito aveva applicato la pił severa normativa sopravvenuta, pervenendo a una pena finale coincidente con il cumulo materiale delle pene inflitte per i vari reati in continuazione, in quanto il criterio di calcolo fissato dal citato art. 5 avrebbe condotto a una pena complessivamente superiore e quindi irrogata in violazione dell'art. 671, comma secondo, c.p.p.).

Cass. pen. n. 47144/2007

In tema di continuazione, la violazione pił grave va individuata, in astratto, in base alla pena edittale ma con riguardo al reato ritenuto in concreto per rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si č manifestata e dell'eventuale giudizio di comparazione fra di esse. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto errata la valutazione del giudice che aveva considerato pił grave il reato di detenzione di cocaina e meno grave la detenzione di hascisch nonostante il riconoscimento, per la detenzione della droga «pesante» della circostanza della lieve entitą del fatto).

Cass. pen. n. 46994/2007

In caso di reato continuato, ai fini dell'applicazione dell'indulto (nella specie di quello elargito con legge 31 luglio 2006 n. 241), il giudice dell'esecuzione č vincolato alla qualificazione dei reati operata nel provvedimento irrevocabile e alle circostanze formalmente ritenute dal giudice della cognizione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto erronea l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, sul rilievo della ritenuta continuazione, in sede di cognizione, tra reati ostativi e reati non ostativi alla concessione dell'indulto, aveva illegittimamente esteso l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 a reati in materia di armi, per i quali la pena era condonabile, senza che nel giudizio tale circostanza fosse mai stata contestata all'imputato).

Cass. pen. n. 35805/2007

Ai fini della continuazione, l'identitą del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguitą spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei distinti reati, ponendo invece in risalto l'occasionalitą di uno dei due. (Fattispecie nella quale č stata esclusa la continuazione e riconosciuta, invece, l'aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61, comma primo, n. 2, c.p., tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, anteriormente commesso in via del tutto occasionale, e il reato di cui all'art. 337 c.p., posto in essere successivamente al fine di assicurarsi l'impunitą del primo).

Cass. pen. n. 25094/2007

In tema di continuazione, la valutazione circa la sussistenza dell'unicitą del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito: essa č sindacabile in sede di legittimitą solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione.

Cass. pen. n. 20562/2007

Nel caso in cui sia proposta richiesta concordata di applicazione della pena, con riconoscimento del cumulo giuridico per effetto della continuazione tra i reati contestati, il giudice, nell'accogliere la richiesta, non č tenuto a motivare le ragioni di fatto poste a fondamento dell'unicitą del disegno criminoso prospettato concordemente dalle parti.

Cass. pen. n. 20169/2007

In materia di reato continuato, poiché l'unicitą del disegno criminoso č di ordine intellettivo, quando le singole azioni siano riconducibili ad un unico programma la continuazione č configurabile anche tra un fatto per il quale sia intervenuta condanna irrevocabile ed altri commessi successivamente, dal momento che la controspinta psicologica derivante dall'arresto o dalla condanna non necessariamente interrompe la persistenza del disegno criminoso gią concepito ed in parte attuato.

In tema di continuazione, l'arresto del soggetto, intervenuto dopo la commissione di un reato, non č di per sé idoneo ad escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso con i reati successivamente commessi, né, di conseguenza, č ostativo all'applicabilitą del regime di cui all'art. 81 c.p. Al giudice di merito compete pertanto verificare se, in concreto, l'arresto abbia costituito momento di frattura nella unicitą del disegno criminoso e, quindi, ragione valida per escludere l'applicazione dell'istituto della continuazione.

Cass. pen. n. 4692/2007

In tema di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, l'interesse del condannato alla riconsiderazione dei fatti giudicati agli effetti dell'art. 671 c.p.p. sussiste anche se non determina immediate e concrete conseguenze rispetto all'entitą delle pene da espiare. L'interesse č da ravvisare nella finalitą di potere imputare, ove ne sussistano i presupposti, ad altra condanna la pena di fatto espiata oltre la misura rideterminata ai sensi dell'art. 671 c.p.p., di escludere o limitare gli effetti penali della condanna in tema di recidiva e di dichiarazione di abitualitą e professionalitą nel reato. (Fattispecie in cui il provvedimento di cumulo di pene concorrenti comprendeva una condanna ad anni trenta di reclusione, costituente, ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.p., la violazione pił grave da assumere come base, in conseguenza del riconoscimento dell'unitarietą del disegno criminoso, per gli ulteriori aumenti di pena, peraltro soggetti al criterio moderatore previsto dall'art. 78 c.p.).

Cass. pen. n. 41575/2006

In tema di continuazione, il principio della valutazione in astratto, per rapporto alla pena edittale comminata, del reato pił grave, non č vincolante per il giudice della cognizione nell'ipotesi in cui egli si trovi a valutare un unico reato — che ritenga in concreto pił grave — e che debba essere riunito dal vincolo della continuazione ad altri reati, oggetto di sentenze passate in giudicato, che il giudice procedente ritenga meno gravi quantunque in astratto puniti con pene edittali pił elevate.

Cass. pen. n. 35797/2006

In tema di reato continuato, l'unicitą del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di pił violazioni della legge penale, gią presenti nella mente del reo nella loro specificitą e la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, anche in caso di riconoscimento in sede esecutiva, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali indici hanno un carattere sintomatico e non direttamente dimostrativo, per cui l'accertamento, che in tale fase č officioso e non comporta oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni.

Cass. pen. n. 31429/2006

In tema di continuazione, attesa l'ampiezza dei poteri cognitivi riconosciuti in via eccezionale al giudice dell'esecuzione, č legittimo che, nel determinare la pena complessiva conseguente all'applicazione della continuazione, il giudice possa, una volta individuata la violazione pił grave, quantificare l'aumento per ciascun reato satellite anche in misura superiore alla pena originariamente inflitta per quel reato, sempre che non venga superata la somma delle pene inflitte con ciascuna sentenza o decreto.

Cass. pen. n. 22824/2006

Non č applicabile nel giudizio di legittimitą la legge penale pił favorevole, conseguente alla riduzione dei minimi edittali della pena della reclusione prevista per il reato di cui all'articolo 73, comma primo, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (cfr. D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49, con cui si č fissato in sei anni, al posto dell'originaria misura di otto anni, il limite minimo della pena detentiva) allorquando (come nella specie) la pena per il reato suddetto sia stata applicata solo a titolo di continuazione, come aumento della pena prevista per il reato pił grave (nella specie, quello di cui all'articolo 74 D.P.R. n. 309 del 1990). Ciņ in quanto nel reato continuato, ai fini del computo della pena, non assume concreta rilevanza la pena stabilita per i reati-satellite, essendo l'aumento di pena per questi determinato solo in relazione alla pena del reato pił grave e sulla base di una valutazione di equitą, che tiene conto della gravitą del reato secondo i parametri di cui all'articolo 133 c.p. e che non necessita di apposita motivazione.

Cass. pen. n. 21496/2006

In tema di reato continuato, l'omogeneitą delle violazioni, sebbene sia indicativa di una particolare attitudine del soggetto a commettere azioni criminose della stessa indole, non consente da sola di ritenere che i reati siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo.

Cass. pen. n. 20044/2006

La novella dell'art. 671, primo comma, c.p.p. ad opera dell'art. 4 vicies D.L. n. 272 del 2005, convertito con L. n. 49 del 2006, con la previsione che tra gli elementi che incidono sull'applicazione della continuazione in fase esecutiva vi č la consumazione di pił reati in relazione allo stato di tossicodipendenza, comporta l'immediata applicazione della nuova norma che ha natura sostanziale, ancorché introdotta nel codice di rito. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio per un nuovo esame il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza diretta al riconoscimento del vincolo della continuazione ritenendo che lo stato di tossicodipendenza del condannato non fosse elemento sufficiente per l'affermazione del nesso della continuazione).

Cass. pen. n. 12357/2006

L'unicitą del disegno criminoso puņ essere riconosciuta anche tra reati non omogenei, in quanto la continuazione dei reati ha fondamento prevalentemente psicologico, essendo sufficiente che i diversi reati siano unificati dalla presenza di un elemento finalistico, ossia dall'unicitą dello scopo che l'agente si č prefissato, il quale č rinvenibile anche dal contesto logico-temporale di commissione dei reati. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di inosservanza dell'ordine di espulsione dal territorio dello Stato e quello di omessa assistenza a persona investita).

Cass. pen. n. 11587/2006

In sede di applicazione della continuazione ex art. 671 c.p.p. il giudice dell'esecuzione č tenuto ad individuare il reato pił grave e ad operare l'aumento di pena per la ritenuta continuazione con gli altri reati per i quali vi č stata condanna con separate sentenze alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 133 c.p., pertanto nel caso che il reato pił grave cosģ individuato sia diverso da quelli per i quali č gią stata ritenuta la continuazione in sede di condanna si deve escludere la formazione del giudicato in relazione alla cosiddetta continuazione esterna, cioč relativa a reati giudicati in diversi procedimenti, ed il giudice dell'esecuzione deve autonomamente rideterminare gli aumenti di pena ex novo nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 133 c.p.

Cass. pen. n. 851/2006

Quando la distruzione di un documento viene commessa dopo la sottrazione dello stesso, č configurabile un concorso materiale di reati, essendo distinte e diverse le due condotte di furto e falso per soppressione. (In motivazione la Corte ha precisato che diverso č il caso della condotta sostanzialmente unitaria, idonea a dar luogo ad un concorso formale: in siffatta ipotesi č decisiva la indagine sul fine perseguito dall'agente dimodochč deve escludersi il reato di furto quando l'unico scopo della azione sia la eliminazione della prova).

Cass. pen. n. 47165/2005

In tema di reato continuato, non č motivo di nullitą l'omessa specificazione dell'aumento di pena per ogni singolo reato, una volta individuato il reato pił grave, in quanto nel corso dell'esecuzione il cumulo giuridico delle pene irrogate č scindibile ai fini della fruizione dei benefici penitenziari, per quanto riguarda i reati che non ne impediscono la concessione, sempre che il condannato abbia espiato la pena relativa ai delitti ostativi.

Cass. pen. n. 33007/2005

Il divieto della reformatio in peius in caso di reato continuato, investe ogni componente che concorre alla determinazione della pena complessiva, per cui detto divieto deve ritenersi violato, quando appellante sia il solo imputato, non solo se la pena base sia indicata in misura superiore a quella precedentemente stabilita ma anche se sia indicato in misura superiore alla precedente l'aumento di pena per taluno dei reati ritenuti in continuazione.

Cass. pen. n. 24823/2005

Nel procedimento di esecuzione, quando riconosca il vincolo della continuazione tra reati considerati in pił sentenze o decreti di condanna, il giudice č soggetto nella determinazione della pena al limite indicato nell'art. 671, comma secondo, c.p.p. (consistente nella somma di tutte le pene inflitte con i provvedimenti considerati), ma non a quello fissato all'art. 81, comma secondo, c.p. (il triplo della pena relativa alla violazione pił grave), trovandosi le due norme in concorso apparente (con prevalenza della prima sulla seconda in applicazione del principio di specialitą enunciato all'art. 15 c.p.), e dovendosi evitare che, gią raggiunto il limite del triplo per una determinata fattispecie concreta, si determini impunitą per ulteriori reati dei quali, in successive occasioni, debba essere riconosciuta la pertinenza al medesimo disegno criminoso.

Cass. pen. n. 22588/2005

L'assenza di contiguitą temporale tra le condotte di detenzione e cessione di sostanza stupefacente impedisce l'assorbimento dell'una condotta nell'altra, con la conseguenza che le due condotte danno luogo a pił violazioni della stessa disposizione di legge e quindi a distinti reati, eventualmente legati dal vincolo della continuazione criminosa, ed ambedue previsti dalla norma a pił fattispecie tra loro alternative di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990. (Fattispecie in cui uno stesso soggetto aveva ceduto a terzi la sostanza stupefacente almeno due giorni dopo da quando aveva iniziato a detenerla).

Cass. pen. n. 16693/2005

L'unicitą del disegno criminoso non č ravvisabile con riferimento a reati colposi nei quali l'imputato non abbia agito nonostante la previsione dell'evento: ne consegue che non č configurabile l'ipotesi della continuazione tra il delitto di omicidio colposo e la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza.

Cass. pen. n. 16542/2005

Il divieto di reformatio in peius, pur operando anche con riguardo alle singole componenti della pena complessiva, inflitta in primo grado per pił reati uniti sotto il vincolo della continuazione, presuppone, tuttavia, che non venga meno, a seguito del giudizio d'appello, l'unitą ontologica della ritenuta continuazione, nella sua struttura costituita dal reato gią individuato come pił grave e dai reati satelliti. Qualora, invece, tale condizione venga meno, come nel caso in cui per il reato ritenuto pił grave intervenga a seguito di annullamento con rinvio l'assoluzione, l'unica esigenza che il giudice di rinvio č tenuto a salvaguardare č quella di garantire all'imputato l'irrogazione di una pena nel suo complesso inferiore a quella gią inflitta.

Cass. pen. n. 1285/2005

La continuazione puņ essere ravvisata tra contravvenzioni solo se l'elemento soggettivo ad esse comune sia il dolo e non la colpa, atteso che la richiesta unicitą del disegno criminoso č di natura intellettiva, e consiste nella ideazione contemporanea di pił azioni antigiuridiche programmate nelle loro linee essenziali. (Nella fattispecie, relativa al concorso tra la guida in stato di ebbrezza e il rifiuto di consentire agli organi della Polizia Stradale l'accertamento dello stato di alterazione, la Corte ha confermato la sentenza del giudice di pace che aveva escluso l'ipotesi di continuazione definendo la guida in stato di ebbrezza causata da imprudenza e negligenza).

Cass. pen. n. 47420/2004

In tema di applicazione della pena nel reato continuato, la distinta applicazione dei singoli aumenti di pena per i diversi reati satelliti, sebbene non sia vietata ed anzi sia utile perché rende meglio evidenti le ragioni che concorrono a formare l'aumento complessivo e rende pił speditamente applicabili vari istituti penali, quali eventuali cause estintive dei reati o delle pene, tuttavia non č prevista nč richiesta dalla legge; sicché l'indicazione, in materia unitaria e complessiva, dell'aumento di pena per i reati satellite non provoca nullitą od irregolaritą di alcun genere.

Cass. pen. n. 46270/2004

Il vincolo della continuazione č compatibile con l'aggravante del nesso teleologico, in quanto il primo agisce sul piano della riconducibilitą di pił reati ad un comune programma criminoso, mentre il secondo č connotato dalla strumentalitą di un reato rispetto ad un altro, alla cui esecuzione o al cui occultamento č preordinato.

Cass. pen. n. 44414/2004

In tema di trattamento sanzionatorio del reato continuato, la pena destinata a costituire la base sulla quale operare gli aumenti fino al triplo per i reati satellite — anche se puniti con una sanzione di genere diverso — č esclusivamente quella prevista per la violazione pił grave, infatti nell'aumento sulla pena base restano assorbite le pene previste per i reati satellite, in quanto la continuazione determina la perdita dell'autonomia sanzionatoria dei reati meno gravi.

Cass. pen. n. 28514/2004

Una volta ritenuta la continuazione tra pił reati, la determinazione della pena deve essere operata individuando la pena per la violazione pił grave e procedendo all'aumento fino al triplo di questa indipendentemente dal fatto che per i reati minori siano previste pene di specie e natura diverse. (Fattispecie in cui č stata eliminata la pena della multa inflitta per i reati di detenzione e porto illegale di arma, riconosciuti in continuazione con quello di tentato omicidio).

Cass. pen. n. 24597/2004

Nell'applicazione in fase esecutiva degli istituti del concorso formale o della continuazione, il giudice, una volta individuata la violazione pił grave, deve ad essa collegare la stessa pena gią fissata nella sede cognitiva, procedendo ad una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, secondo il criterio del cumulo giuridico, con riguardo esclusivo ai reati satellite. (Nella specie il giudice dell'esecuzione, individuato il reato base della nuova fattispecie di delitto continuato, aveva per esso computato una pena pił alta di quella inflitta nel giudizio di cognizione).

Cass. pen. n. 18037/2004

La unicitą del disegno criminoso, necessaria per la configurabilitą del reato continuato e per l'applicazione della continuazione in fase esecutiva, non puņ identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, atteso che le singole violazioni devono costituire parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, richiedendosi, in proposito, la progettazione «ab origine» di una serie ben individuata di illeciti, gią concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali. Deve, dunque, escludersi che una tale progettazione possa essere presunta sulla sola base del medesimo rapporto di contrasto esistente tra i soggetti passivi e l'autore degli illeciti, come pure sulla base dell'identitą o dell'analogia dei singoli reati o di un generico contesto delittuoso, ovvero ancora della unicitą della motivazione o del fine ultimo perseguito, occorrendo invece che il requisito in questione trovi dimostrazione in specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti gli episodi siano frutto realmente di una originaria ideazione e determinazione volitiva. (Nella specie č stata esclusa l'unicitą del disegno criminoso non solamente sulla base dello iato temporale fra i due gruppi di episodi di rapina contestati, ma anche, e soprattutto, in considerazione delle particolari modalitą di svolgimento delle condotte delittuose che risultavano differenti).

Cass. pen. n. 18033/2004

Qualora un reato continuato sia attribuito ad un soggetto che era ancora minorenne all'inizio dell'attivitą criminosa poi protrattasi con ulteriori reati aventi distinta autonomia, ma unificati dall'identitą del disegno criminoso, č possibile operare una scissione delle condotte del soggetto e distinguere, pertanto, tra episodi realizzati in data antecedente ed episodi realizzati in data successiva al raggiungimento della maggiore etą, attribuendo la competenza a conoscere i primi al Tribunale per i minorenni ed attribuendo la competenza a conoscere i secondi al Tribunale ordinario.

Cass. pen. n. 15889/2004

Il problema della configurabilitą della continuazione tra reato associativo e reati-fine non va impostato in termini di compatibilitą strutturale, in quanto nulla si oppone a che, sin dall'inizio, nel programma criminoso dell'associazione, si concepiscano uno o pił reati-fine individuati nelle loro linee essenziali, di guisa che tra questi reati e quello associativo si possa ravvisare una identitą di disegno criminoso. Ne consegue che tale problema si risolve in una quaestio facti la cui soluzione č rimessa di volta in volta all'apprezzamento del giudice di merito. (Fattispecie relativa a contestazione c.d. «a catena» tra reati di narcotraffico contestati con le prime due ordinanze di custodia cautelare e associazione di tipo mafioso contestata con una terza, in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata per vizio di motivazione).

Cass. pen. n. 36352/2003

Rientra nei poteri del giudice d'appello accertare se sussistano i presupposti per l'applicazione della disciplina della continuazione anche in mancanza di una specifica doglianza nei motivi di impugnazione. Tale accertamento č peraltro doveroso quando i procedimenti relativi ai reati per i quali č prospettabile il vincolo della continuazione siano riuniti davanti allo stesso giudice e vi sia stata esplicita richiesta in tal senso da parte dell'imputato nel corso del dibattimento.

Cass. pen. n. 35637/2003

La detenzione di sostanze stupefacenti di specie diverse, in quanto ricomprese in differenti tabelle, integra due autonome ipotesi di reato tra le quali č possibile ravvisare la continuazione, trattandosi di distinte azioni tipiche a diversa oggettivitą giuridica, con differente trattamento sanzionatorio, non alternative tra loro né inquadrabili in un rapporto di assorbimento tra un maius (assorbente) ed un minus (assorbito), come potrebbe essere tra trasporto e detenzione o tra importazione e detenzione (nella specie si trattava di detenzione di cocaina e marijuana).

Cass. pen. n. 32277/2003

Nell'ipotesi di continuazione tra pił reati ritenuta in sede di esecuzione, il giudice č vincolato dal giudicato solo per quanto concerne l'individuazione del reato pił grave, dovendo egli procedere alla determinazione della pena attraverso un aumento di quella prevista per tale reato (ancorché nei limiti di cui agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., nonché previo ragguaglio tra le pene di genere diverso ai sensi dell'art. 135 c.p.), senza che, al suddetto fine, rilevi il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i c.d. reati satellite, o l'eventuale diversa natura di essa rispetto a quello relativo alla violazione pił grave.

Cass. pen. n. 41461/2002

In tema di contrabbando di tabacco lavorato estero, nella previsione di cui all'art. 2 della legge n. 50 del 1994 — concernente l'ipotesi della introduzione, acquisto o detenzione nello Stato di tabacco lavorato estero in quantitą superiore ai quindici chili che costituisce ipotesi autonoma di reato e non circostanza aggravante di quella prevista dall'art. 282 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (contrabbando doganale), con la quale puņ concorrere ai sensi dell'art. 81 c.p. —, l'espressione «ferme restando le sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni in materia doganale» non deve essere intesa nel senso che tali sanzioni debbano essere comunque applicate. Qualora, infatti, entrambi i reati concorrano ai sensi dell'art. 81 c.p. deve applicarsi solo la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione pił grave, cioč la pena della reclusione prevista per l'art. 2 L. n. 50 del 1994, aumentata ex art. 81 c.p., e non anche la multa prevista dagli artt. 282 ss. del D.P.R. n. 43 del 1973.

Cass. pen. n. 33300/2002

Tra il reato di lesioni colpose a seguito di incidente stradale e quelli di omissione dell'obbligo di fermata e di soccorso alle persone rimaste (art. 189, commi 6 e 7, c.s.), non č possibile ritenere sussistente la continuazione, giacché la natura colposa del primo dei detti reati esclude che possa essere ipotizzata l'unicitą del disegno criminoso con gli altri. E neppure č possibile ravvisare il concorso formale, dal momento che i due comportamenti sono stati posti in essere con condotte distinte, essendo le violazioni dell'art. 189 c.s. evidentemente successive, sia pure di poco, all'incidente causato. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 12276/2002

In tema di reato concernente le armi da guerra, č configurabile il concorso formale tra il reato di detenzione di cui all'art. 2 della L. n. 895 del 1967 e quello di “raccolta” di armi di cui all'art. 1 della stessa legge (per la cui individuazione č necessario fare riferimento al concetto di “raccolta” come determinato dall'art. 10, comma 6, della L. n. 110 del 1975, concernente le armi comuni da sparo ed estensibile anche alle armi da guerra, in assenza di espressa previsione normativa), nell'ipotesi in cui il numero delle armi detenute sia superiore a tre, nessuna delle quali o solo taluna di esse sia stata denunciata all'autoritą di pubblica sicurezza e non sussista la licenza di collezione.

Cass. pen. n. 23386/2001

L'unificazione ex art. 81 c.p. di nuova condanna con fatti gią giudicati in precedenza impone una nuova valutazione delle condizioni di cui agli artt. 163 e segg. c.p., in relazione al rinnovo della prognosi di non recidivitą richiesta per la concessione della sospensione condizionale della pena.

Cass. pen. n. 14080/2001

Attesa la possibilitą di riconoscimento della continuazione fra reato da giudicare e reato gią giudicato, anche quando il primo sia pił grave del secondo (dovendosi in tal caso determinare la pena complessiva sulla base di quella da infliggere per il reato pił grave, aumentata nella misura ritenuta equa in riferimento al reato meno grave gią giudicato), deve escludersi la violazione del divieto di reformatio in pejus qualora, avendo il giudice di primo grado stabilito, per una pluralitą di reati, soltanto la pena complessiva, il giudice d'appello individui fra detti reati quello pił grave e determini autonomamente la relativa pena base, sulla quale operi, quindi, l'aumento anche per il reato meno grave gią giudicato.

Cass. pen. n. 11240/2001

In tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione non puņ prescindere dal riconoscimento della continuazione operato dal giudice della cognizione con riguardo ad altri episodi analoghi, giudicati separatamente e con un'unica sentenza, e puņ escludere l'esistenza del vincolo in questione solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative circostanze che ragionevolmente facciano ritenere gli ulteriori fatti, oggetto della richiesta presentata ai sensi dell'art. 671 c.p.p., non riconducibili al disegno criminoso delineato in sede di cognizione. (Nella specie, la Corte di cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il giudice della esecuzione aveva respinto la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato senza considerare che i fatti oggetto della richiesta presentata in sede di esecuzione si collocavano in un lasso di tempo, in tutto o in parte, uguale a quello intercorrente tra altri analoghi episodi criminosi gią unificati nel vincolo della continuazione dal giudice della cognizione).

Cass. pen. n. 8164/2001

L'istituto della continuazione non č applicabile tra reati dolosi e reati colposi, in quanto l'unicitą del disegno criminoso attiene ad un momento psicologico (dolo) che non puņ sussistere nei reati colposi nei quali l'evento non č voluto.

Cass. pen. n. 6843/2001

Il giudice d'appello cui sia espressamente richiesta l'applicazione della continuazione con altri fatti gią coperti da giudicato, non puņ rimettere la decisione al giudice dell'esecuzione, né puņ sottrarsi alla decisione affermando che la precedente sentenza, in quanto emessa a seguito di patteggiamento, sarebbe inidonea a consentire l'accertamento del nesso di continuazione fra i diversi fatti, ma deve provvedere sulla richiesta, atteso che il giudice dell'esecuzione non potrebbe disporre, in concreto, di elementi diversi o pił perspicui di quelli gią noti al giudice della cognizione.

Cass. pen. n. 11847/2000

In tema di continuazione, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto ex art. 81 c.p.p., č soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 c.p.p. ed in particolare nell'ipotesi in cui venga ritenuta la continuazione con altro fatto gią giudicato con il predetto rito e detto fatto sia considerato meno grave, l'imputato ha diritto a che l'incremento sulla pena base tenga conto della diminuente de qua.

Cass. pen. n. 43822/2000

In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, avuto riguardo alla peculiaritą e natura premiale del rito, oggetto di valutazione da parte del giudice, ai fini della verifica della congruitą della pena, č il risultato finale dell'accordo e pertanto, quanto all'aumento di pena per la continuazione, non vi č necessitą di una specifica motivazione nel senso della esplicita indicazione dell'aumento sulla pena base, ma č sufficiente la valutazione della pena finale, purché non illegale. (Fattispecie in cui, rispetto alla contestazione della continuazione gią contenuta nel capo di imputazione, č stato ritenuto sufficiente che la pena complessiva finale risultasse superiore al minimo edittale, potendosi ritenere che il giudice avesse implicitamente valutato la legalitą e congruitą della pena concordata tenendo conto dell'aumento, evidentemente gią incluso nella pena finale oggetto del patteggiamento, per la detta continuazione).

Cass. pen. n. 10790/2000

La preclusione di cui all'art. 649 c.p.p. non puņ essere invocata in caso si configuri un'ipotesi di concorso formale di reati, in quanto la fattispecie puņ essere riesaminata sotto il profilo di una diversa violazione di legge derivante dallo stesso fatto con il limite, peraltro, che nel diverso giudizio non sia stata dichiarata l'insussistenza del fatto o la mancata commissione di esso da parte dell'imputato.

Cass. pen. n. 2230/2000

Nel caso di continuazione tra reati puniti con sola pena detentiva e con pena congiunta e ritenuto reato pił grave quello punito con la sola pena detentiva ed č legittimo l'aumento di pena della sola pena detentiva. (Fattispecie di concorso dei reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in cui č stato considerato reato pił grave quello di cui all'art. 74).

Cass. pen. n. 710/2000

Anche nei confronti del minorenne, per la configurazione dell'unicitą del disegno criminoso non č sufficiente l'omogeneitą dei reati commessi e neanche la loro contiguitą temporale, ma č necessaria la possibilitą di ricondurre le singole violazioni a un unico progetto, nel quale ciascuna sia compresa, sin dall'inizio, nelle sue componenti essenziali, sicché, fin da quando si commette il primo reato, siano gią delineate le successive violazioni in base a un programma di massima. (Nell'affermare il principio di cui sopra, la S.C. ha, peraltro, sottolineato la circostanza che, nei singoli casi concreti, la diversa capacitą di progettazione del minore rispetto all'adulto puņ incidere sulla verifica dell'unitarietą del disegno criminoso, da eseguire sulla base di elementi di fatto di univoca connotazione, quali non possono considerarsi esclusivamente la tipologia dei reati e la loro contiguitą temporale).

Cass. pen. n. 1353/2000

In tema di concorso di reati, allorché la condotta punita viene espressa dalla norma incriminatrice quale rapporto tra il soggetto attivo e l'oggetto materiale, come nel caso di detenzione di armi e banconote false, č configurabile il concorso formale di reati ex articolo 81, primo comma, c.p., purché l'azione abbia per oggetto una pluralitą di cose aventi una propria specificitą ed autonomia. Ne consegue che la simultanea detenzione di pił armi o di pił banconote false o di diverse quantitą di droga eterogenea, se non č frazionabile in modo da determinare una pluralitą di azioni unificabili sotto il vincolo della continuazione a norma dell'articolo 81 cpv. c.p., genera comunque una pluralitą di violazioni della stessa disposizione unificabili ai sensi del primo comma della citata norma.

Cass. pen. n. 2934/2000

In tema di riconoscimento della continuazione, l'onere di provare i fatti dai quali dipende l'applicazione dell'istituto č da ritenersi soddisfatto non solo con la produzione della copia della sentenza rilevante ai fini del richiesto riconoscimento ma anche con la semplice indicazione degli estremi di essa, ben potendo in tale ipotesi l'acquisizione del documento essere disposta dal giudice, come si ricava tra l'altro dalla esplicita previsione dell'art. 186 disp. att. c.p.p., che, pur riguardando l'applicazione della continuazione in sede di esecuzione, esprime un principio che ha valore generale.

Cass. pen. n. 990/2000

Il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato č scindibile ai fini della fruizione dei benefici penitenziari allorché il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi. Tuttavia, allorché il reato ostativo non coincida con la violazione pił grave, ma sia solo un reato satellite, lo scioglimento del cumulo formatosi per effetto della continuazione non puņ non determinare il ripristino per esso della pena edittale prevista, calcolata nel minimo, e quindi con esclusione di qualsiasi riferimento alla pena inflitta in concreto a titolo di aumento per la continuazione, giacché tale riferimento non ha pił ragione di essere, una volta che si sia operato lo scioglimento del vincolo giuridico dovuto alla continuazione. (Nella specie, in relazione a condanna a pena, diminuita per il rito abbreviato, a tre anni e otto mesi di reclusione per traffico di stupefacenti e associazione per delinquere finalizzata allo spaccio, unico reato, quest'ultimo, ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, per il quale era stato applicato l'aumento di un anno di reclusione sulla pena stabilita per il primo reato, indicato come il pił grave, era stata avanzata istanza di affidamento in prova al servizio sociale, previa imputazione della custodia cautelare sofferta all'aumento di pena per il reato satellite. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato perché il tribunale di sorveglianza accertasse l'avvenuta espiazione, da parte del condannato, della pena edittale minima prevista per il reato associativo, diminuita di un terzo per il rito abbreviato).

Cass. pen. n. 6557/2000

Quando si chieda l'applicazione della continuazione in fase esecutiva di ordine a pił condanne, delle quali quella pił grave sia stata pronunciata per pił reati gią uniti dal vincolo della continuazione nel giudizio di cognizione, deve essere assunta come base la pena inflitta, in tale giudizio, per la violazione pił grave, prescindendosi dall'aumento per i reati satelliti, che dovrą essere ex novo determinato dal giudice dell'esecuzione.

Cass. pen. n. 4437/2000

Puņ essere emendata ex art. 619 c.p.p. la sentenza di patteggiamento che ha recepito l'accordo tra le parti relativo alla sussistenza della continuazione tra i reati di omicidio colposo e guida senza patente, allorché, essendo stata contestata all'imputato la realizzazione delle due condotte in unico contesto, č ravvisabile, anziché la continuazione, non configurabile tra reati colposi, il concorso formale.

Cass. pen. n. 14/1999

Nel corso dell'esecuzione il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato č scindibile, ai fini della fruizione dei benefici penitenziari, in ordine ai reati che di questi non impediscono la concessione e sempre che il condannato abbia espiato la pena relativa ai delitti ostativi.

Cass. pen. n. 10539/1999

La disciplina dell'art. 81 c.p. č applicabile in via generale, e quindi anche nel campo dei reati tributari, in ipotesi di continuazione sia eterogenea che omogenea, in quanto legge generale che, nella previsione del cumulo giuridico delle pene, non deroga alla legge speciale precedente. L'art. 8 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, soltanto nel caso di pił violazioni omogenee affida alla discrezionalitą del giudice l'applicazione, se pił favorevole in concreto, dello specifico criterio di computo della pena finale in esso previsto.

Cass. pen. n. 1429/1999

In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice, nell'ipotesi di reato continuato, per stabilire la sostituibilitą della sanzione deve fare riferimento alla pena determinata in concreto per il reato pił grave, comprendendo nel calcolo cosģ effettuato la diminuente premiale e non considerando, per contro, né l'ordine di applicazione degli aumenti e delle diminuzioni di pena derivanti dalla continuazione tra i reati né gli aumenti di pena determinati dalla continuazione. Detta disciplina si allinea al favor che informa l'istituto della continuazione alle finalitą deflattive dei riti speciali nonché a quelle di contenere l'applicazione della pena detentiva.

Cass. pen. n. 228/1999

In tema di continuazione, ai fini del calcolo delle pene la violazione pił grave va individuata in quella punita pił severamente, sicché nel concorso tra delitti e contravvenzioni, violazione pił grave va considerata quella costituente delitto, e ciņ anche nel caso in cui la contravvenzione sia punita edittalmente con una pena di maggiore quantitą rispetto a quella prevista per il delitto; il discorso quantitativo serve, infatti, solo come integratore allorquando si tratti di pene di uguale specie.

Cass. pen. n. 8794/1998

Il reato continuato finanziario, previsto dall'art. 8 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, e quello comune, di cui all'art. 81 c.p., pur con le loro specifiche caratteristiche, sono concettualmente identici, per cui al primo si applicano tutte quelle disposizioni, non espressamente derogate, previste dal codice penale per il reato continuato comune.

Cass. pen. n. 2624/1998

La configurazione del reato continuato come un unicum deve essere esclusa allorché la fictio juris comporti conseguenze sfavorevoli al condannato, atteso che la continuazione č un istituto ispirato al favor rei, salve le eccezioni stabilite dalla legge. Pertanto, in tema di revoca dell'indulto condizionato, qualora sia stata irrogata una pena unica in ordine a pił delitti unificati dalla continuazione, compiuti prima e dopo la data di entrata in vigore del provvedimento di clemenza, il giudice dell'esecuzione deve chiarire la portata del giudicato e individuare, nell'ambito dei plurimi episodi unificati, quello pił grave e la pena per esso inflitta; e se, per nessuno dei fatti delittuosi commessi successivamente alla predetta data, dovesse ritenersi inflitta una pena detentiva che raggiunga il limite previsto per la revoca, il concesso indulto non sarebbe comunque revocabile.

Cass. pen. n. 2107/1998

In tema di reato continuato la valutazione del giudice circa la identitą del disegno criminoso costituisce il solo criterio per la unificazione fittizia quoad poenam della pluralitą degli illeciti commessi dall'agente con una molteplicitą di azioni, restandone escluso ogni fattore di carattere temporale. Pertanto, al giudice del merito non č inibita l'applicazione del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 81, primo e secondo comma, c.p. quando sia stata gią pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna nei confronti dell'imputato per fatto anche meno grave di quello sottoposto al suo giudizio. In siffatta ipotesi la pena complessiva va determinata sulla base di quella da infliggersi per il reato pił grave sottoposto al giudizio in corso e va apportato l'aumento ritenuto equo in riferimento al reato meno grave gią giudicato.

Cass. pen. n. 6396/1997

In tema di indulto (nella specie applicato ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1990 n. 394), ove nel termine previsto sia commesso un reato punibile, di per sé, nel minimo, con pena comportante la revoca del beneficio, quest'ultima opera pur quando, essendosi affermata la continuazione fra il detto reato ed altri commessi in precedenza, fra i quali č stata individuata la violazione pił grave, l'aumento di pena per il reato suscettibile di dar luogo alla revoca sia stato quantificato in misura inferiore a quella indicata dalla legge per l'operativitą della revoca stessa.

Cass. pen. n. 6441/1997

In ottemperanza alla regola dettata dall'art. 2 del D.P.R. 23 dicembre 1990 n. 294, secondo cui sono condonate per intero le pene accessorie temporanee conseguenti a condanne per le quali sia applicato, anche solo in parte, l'indulto, ed avuto riguardo al principio per il quale allo scioglimento del vincolo della continuazione puņ darsi luogo solo quando da esso derivi un vantaggio per l'interessato, deve ritenersi che, in caso di applicazione dell'indulto limitata, ratione temporis commissi delicti, ad alcuni soltanto degli episodi criminosi uniti per continuazione, i quali tutti, peraltro, comportino l'applicazione di pene accessorie, queste ultime vadano comunque interamente condonate.

Cass. pen. n. 4503/1997

In caso di pluralitą di reati in ordine ai quali puņ trovare applicazione una pena di identica specie, ove l'uno sia punito con pena pił elevata nel massimo e l'altro con pena pił elevata nel minimo, non č possibile irrogare una pena inferiore alla pena base minima prevista per uno dei reati unificati. (In proposito la Corte ha osservato come la sentenza 92/4901 delle Sezioni Unite vada cosģ correttamente interpretata, anche sulla base della ordinanza n. 97/11 della Corte costituzionale).

Cass. pen. n. 5521/1997

L'unicitą del disegno criminoso non č esclusa dalla natura contravvenzionale di alcuni reati (sempre che siano posti in essere con dolo) e va desunta di regola da elementi presuntivi e indiziari, tenendo conto, tra l'altro, delle modalitą della condotta, della sistematicitą e delle abitudini programmate di vita, della tipologia dei reati, del bene protetto, dell'omogeneitą, e non, delle violazioni, della causale, delle condizioni di tempo e di luogo, o non trascurando il valore non decisivo, ma comunque sintomatico, della brevitą dell'intervallo cronologico, specie se fra alcuni fatti in esso compresi il vincolo della continuazione sia stato gią definitivamente riconosciuto dal giudice della cognizione o da quello dell'esecuzione.

Cass. pen. n. 3650/1997

Ai fini della configurabilitą della continuazione dei reati, — venuto meno con la riforma del 1974 il requisito dell'omogeneitą delle violazioni, ha acquistato rilevanza decisiva l'identitą del disegno criminoso, inteso come ideazione e violazione di uno scopo unitario che esalta un programma complessivo, nel quale si collocano le singole azioni, commesse poi, di volta in volta, con singole determinazioni. Ciņ implica che lo scopo sia sufficientemente specifico, che la rappresentazione dell'agente ricomprenda tutta la serie degli illeciti facenti parte del programma, concepito nelle sue linee generali ed essenziali, che il programma criminoso sia cioč prefigurato fin dalla consumazione del primo reato, che si assume rientrare, insieme agli altri illeciti, nella continuazione. Nella fattispecie la Corte ha precisato che non appare configurabile il nesso della continuazione tra il delitto di associazione di tipo mafioso e quelli programmati o comunque effettivamente commessi. L'associazione, invero, č contraddistinta dall'accordo programmatico per la commissione di delitti, per il controllo di attivitą economiche e per la realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti, con il ricorso a metodi tipicamente mafiosi (forza intimidatrice, condizione di assoggettamento e di omertą); per aversi reato continuato, invece, non č sufficiente un generico piano di attivitą delinquenziale, ma occorre che tutte le azioni ed omissioni siano comprese, fin dal primo momento e nei loro elementi essenziali ed individualizzanti, nell'originario disegno criminoso; deve sussistere, in sostanza, uno stesso momento genetico-ideativo che accomuna il delitto associativo a quelli eseguiti in sua realizzazione.

Cass. pen. n. 7089/1997

Nel caso in cui in un giudizio in corso sia stata riconosciuta la continuazione tra i reati sub iudice e reati gią giudicati con sentenza irrevocabile ed il giudice abbia ritenuto meno gravi i primi, alla pena inflitta con la sentenza irrevocabile si aggiunge la frazione di pena in aumento per la continuazione per i reati accertati nel giudizio in corso. In tal caso il giudice non puņ applicare alla condanna gią passata in giudicato la diminuzione della pena per un rito di un procedimento diverso né puņ riconsiderare e rideterminare ex art. 133 c.p. l'entitą di quella pena definitiva, per il principio della intangibilitą della stessa.

Cass. pen. n. 6496/1997

In tema di reato continuato la valutazione del giudice circa l'identitą del disegno criminoso costituisce il solo criterio da adottare, nonché l'istituto della continuazione puņ essere applicato anche quando sia stata gią pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna per fatto anche meno grave di quello sottoposto al suo giudizio.

Cass. pen. n. 3085/1997

Il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione del reato continuato, non puņ infliggere una pena di specie diversa da quella inflitta dal giudice della cognizione, neanche se quest'ultima sia parzialmente o totalmente derivante da sostituzione a norma della legge n. 689 del 1981. (Nella specie, il giudice dell'esecuzione, ritenuta la continuazione tra pił condanne per vari episodi di emissione di assegni a vuoto, dei quali uno punito con un mese di reclusione, sostituito con corrispondente sanzione pecuniaria, ma complessivamente puniti con lire 10.950.000 di multa, aveva rideterminato la pena in sei mesi di reclusione e lire 1.000.000 di multa).

Cass. pen. n. 1663/1997

Una volta ritenuta la continuazione tra pił reati, il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i reati satelliti non esplica pił alcuna efficacia, dovendosi solo aumentare la pena prevista per la violazione pił grave, senza che rilevi la qualitą della pena per essi comminata. A tale criterio deve attenersi anche il giudice dell'esecuzione il quale, nella rideterminazione della pena in seguito all'applicazione della continuazione in executivis, non č vincolato dal giudicato se non nell'individuazione del reato pił grave, che deve avvenire a norma dell'art. 187 att. c.p.p., e deve solo rispettare i limiti di cui al comma primo dell'art. 81 c.p. e al comma secondo dell'art. 671 c.p.p. (Fattispecie, nella quale il giudice dell'esecuzione, ritenuta la continuazione tra vari episodi di emissione di assegni a vuoto definiti con cinque sentenze di condanna, delle quali quattro a pena pecuniaria e una a tre mesi di reclusione, aveva rideterminato la pena complessiva in mesi cinque di reclusione. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto corretto l'operato del giudice di merito).

Cass. pen. n. 4322/1997

Nel caso di reato continuato, ai fini della determinazione della pena base, la violazione pił grave deve essere individuata con riferimento alla pena da infliggere in concreto per ciascuna di esse, dopo la valutazione di ogni singola circostanza e l'eventuale giudizio di comparazione di cui all'art. 69 c.p., secondo i criteri indicati nell'art. 133 c.p., senza alcun riguardo al titolo ed alle relative pene edittali. Tuttavia l'individuazione del reato ritenuto in concreto pił grave incontra un limite invalicabile costituito dal fatto che la pena prescelta non puņ mai essere inferiore a quella che sarebbe stata irrogabile per un reato concorrente, sanzionato con pena edittale maggiore nel minimo: ne consegue che, in presenza di due reati puniti con pene edittali diverse nella misura massima e minima, il giudice potrą liberamente scegliere quale sia la violazione pił grave, ma dovrą irrogare per essa una pena non inferiore a quella che avrebbe dovuto infliggere per l'altra violazione punita, a seguito del giudizio di comparazione, con pena edittale maggiore nel minimo.

Cass. pen. n. 4087/1997

In tema di trattamento sanzionatorio del reato continuato, al fine della individuazione, per il calcolo della pena, del reato pił grave, si deve tenere conto, in caso di concorso di pene dello stesso genere e specie, della pena edittale massima e, a paritą di massimo, del maggiore minimo. Una deroga a tale regola č imposta in quelle ipotesi in cui il minimo della pena edittale contemplata per un determinato reato sia superiore al minimo della pena edittale contemplata per un altro reato in continuazione, anche se punito, quest'ultimo, con maggiore rigore nel massimo; in tale ipotesi, va applicato il principio secondo cui non puņ infliggersi, in ogni caso, una pena inferiore al minimo edittale previsto per uno dei reati unificati dall'identitą del disegno criminoso, sicché, ove il giudice ritenga di applicare la pena nel minimo di legge, č obbligato ad individuare il reato pił grave in quello per il quale la pena minima sia di maggiore entitą prescindendo dal massimo edittale, mentre, ove ritenga di applicare la pena non nel minimo legale, per considerare pił grave anche uno dei reati puniti, nel minimo, con pena inferiore a quella prevista per gli altri reati, purché — perņ — la pena base non vada mai in concreto, al di sotto del minimo edittale previsto per uno qualsiasi dei reati in continuazione.

Cass. pen. n. 3208/1997

La detenzione di sostanze stupefacenti diverse, nella specie cocaina ed hashish, integra due autonome ipotesi di reato tra le quali č possibile ravvisare la continuazione, trattandosi di distinte azioni tipiche a diversa oggettivitą giuridica, con differente trattamento sanzionatorio, non alternative tra loro né inquadrabili in un rapporto di assorbimento tra un maius (assorbente) ed un minus (assorbito), come potrebbe essere tra trasporto e detenzione o tra importazione e detenzione.

Cass. pen. n. 597/1997

L'aspetto soggettivo del reato continuato č costituito dall'elemento intellettivo e cioč dalla previsione di una sequenza ordinata di azioni criminose rispondenti a determinate finalitą dell'agente e dall'elemento volitivo consistente nel coagulo a livello delle facoltą volitive del progetto criminoso, con una specifica volizione volta per volta. Consistendo, pertanto, la continuazione in un atteggiamento psicologico, al quale sul piano probatorio debbono corrispondere condotte oggettive compatibili con il disegno programmato, la sua esistenza non puņ essere negata od ammessa in base a considerazioni astratte o generiche, ma deve essere accertata o esclusa caso per caso in relazione alle modalitą concrete oggettive e soggettive di commissione, desumibili dalle sentenze, dei reati dei quali si chiede la unificazione. (Nella fattispecie, la Corte ha censurato la sentenza di merito che aveva escluso la continuazione tra i reati commessi da un carabiniere sostenendo che l'ideazione del programma criminoso era incompatibile con la qualifica).

Cass. pen. n. 523/1997

In tema di fungibilitą della pena con riferimento al reato continuato, il favor libertatis ne impone la scissione qualora la sua considerazione come reato unico comporti effetti sfavorevoli per l'imputato o il condannato, con la conseguenza che, se alcune delle violazioni siano state commesse prima dell'espiazione di pena senza titolo, la fungibilitą ha luogo sull'aliquota di sanzione del relativo frammento di continuazione. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che, qualora la parte di pena inflitta a titolo di aumento per la continuazione per taluno dei reati satelliti non sia desumibile dalla sentenza irrevocabile, č compito del giudice dell'esecuzione determinarla, interpretando la decisione e rendendone espliciti i contenuti e i limiti, ovvero ricavando dagli atti gli elementi necessari non esplicitamente espressi in sentenza, ivi compreso il tempus commissi delicti e, in ogni caso, attenendosi al principio in dubio pro reo).

Cass. pen. n. 747/1997

In tema di reato continuato, ai fini dell'individuazione della violazione pił grave, da prendere come base per il calcolo della pena da applicare su concorde richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., occorre riferirsi alla pena astrattamente prevista dalla legge per ciascun reato, di guisa che la violazione punita pił severamente va identificata — nel concorso fra delitto (nella specie, di minaccia grave) e contravvenzione (nella specie, di porto illegale di strumento atto ad offendere) — nella violazione costituente delitto, senza che rilevi affatto la specie delle pene.

Cass. pen. n. 4181/1997

Nella quantificazione della pena, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, il giudice deve far riferimento, per l'individuazione del reato pił grave, alla pena edittale massima prevista per ciascuno di essi e ritenere in ogni caso il delitto reato pił grave rispetto alla contravvenzione indipendentemente dal fatto che il primo sia punito con la sola multa e la seconda con pena congiunta e dall'eventualitą che, operando la continuazione sulla pena base stabilita per il delitto, sia comminata una pena pecuniaria inferiore della pena minima prevista per la contravvenzione.

Cass. pen. n. 6248/1997

Ai fini della configurabilitą del reato continuato, occorre la prova certa che le singole violazioni furono tutte deliberate e volute, almeno a grandi linee, ma pur sempre con una precisa definizione di contorni e circostanze operative, fin dal momento in cui l'agente decise di dare inizio alla sua attivitą illecita, programmandone la durata, la portata e l'esecuzione, delineandosi, quando tale condizione ricorra, una figura criminosa nuova — connotata dalla unicitą dell'elemento soggettivo e dalla pluralitą di quello oggettivo — che, in quanto rivelatrice di una minore pericolositą sociale, unico essendo stato l'impulso psichico criminoso del soggetto, giustifica un trattamento sanzionatorio pił mite di quello conseguente al rigido cumulo materiale delle pene. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che, servendosi dei pochi dati ricavabili dalle sentenze indicate dall'interessato, aveva escluso, con apprezzamento definito dalla stessa Suprema Corte insindacabile, l'esistenza di un progetto delinquenziale dotato del grado di concretezza e precisione richiesto dall'art. 81 c.p.).

Cass. pen. n. 5239/1996

In tema di reato continuato, corrisponde alla norma di carattere programmatico contenuta nell'art. 1 D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 (disposizioni sul processo penale a carico di minorenni) — che prescrive come le norme processuali debbano applicarsi in modo adeguato alla personalitą del minore — affermare che la programmata attuazione da parte del minorenne di plurime condotte devianti — strumento, sia pure patologico, di realizzazione della propria personalitą — possa inquadrarsi unitariamente in una sorta di scelta esistenziale, e possa, in presenza di altri elementi significativi (medesima tipologia di reati e prossimitą temporale degli stessi) considerarsi alla stregua di un vero e proprio progetto, o disegno, criminoso.

Cass. pen. n. 6329/1996

In caso di pluralitą di delitti tentati, tutti volti alla produzione del medesimo evento, la configurabilitą del vincolo della continuazione non č, in linea di principio, esclusa, dovendosi perņ verificare, al fine della sua riconoscibilitą in concreto, se, indipendentemente dall'essere stati o meno caratterizzati i singoli episodi dalla presenza di dolo diretto o di dolo eventuale, l'agente, nel porre in essere il primo tentativo, si sia o meno rappresentato la possibilitą di un suo fallimento ed abbia quindi gią programmato, in vista di tale ipotesi, i tentativi successivi. (Fattispecie in tema di pluralitą di tentativi di omicidio in danno della stessa persona).

Cass. pen. n. 5148/1996

In tema di reato continuato, il dato cronologico — e cioč il breve lasso di tempo intercorso tra le diverse azioni — quale elemento di valutazione ai fini della sussistenza del requisito della unicitą del disegno criminoso, non puņ da solo assurgere a dato probatorio definitivo ma puņ solo considerarsi un principio di prova positiva.

Cass. pen. n. 9148/1996

Non esiste incompatibilitą fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione. (Alla stregua di tale principio la Corte ha ritenuto la legittimitą della sentenza che aveva riconosciuto l'esistenza della continuazione fra un reato gią oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato).

Cass. pen. n. 4181/1996

Ai fini dell'applicazione della continuazione, posto che la pena, sia detentiva che pecuniaria, č da considerare pił o meno afflittiva innanzi tutto in funzione della sua entitą, ne deriva che il criterio principale per determinare quella di maggiore gravitą non puņ che essere quello riferito alla misura edittale della pena stessa, e non alla sua natura, la quale ultima puņ costituire un criterio suppletivo, solo nel caso in cui le singole violazioni prevedano pene di eguale entitą.

Cass. pen. n. 8041/1996

In tema di reati fallimentari, poiché la legge limita la considerazione unitaria della bancarotta alla sfera interna di ciascuno degli artt. 216 e 217 legge fallimentare, deve ritenersi possibile il concorso cosiddetto «esterno» tra la bancarotta fraudolenta e la bancarotta semplice, che costituiscono due fattispecie di reato fra loro completamente autonome. Pertanto, sulla base di tale principio, puņ ammettersi la continuazione tra fatti di bancarotta fraudolenta e fatti di bancarotta semplice. (La S.C., nel rigettare il ricorso, ha osservato che ci sono certamente ipotesi — non ricorrenti nella specie, va valutata l'autonomia delle singole condotte — nelle quali si puņ escludere il concorso, ogni qualvolta le fattispecie materiali di singole ipotesi di bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta si identifichino o comunque siano le une riconducibili alle altre, come la specie al genere, ma si tratta di una valutazione di fatto che il giudice di merito puņ operare qualora i dati probatori a sua disposizione dimostrino una commistione di condotte criminose tali da identificare pił comportamenti in una sola condotta).

Cass. pen. n. 3577/1996

Nel caso di cumulo di pena riguardante delitti unificati per la continuazione, tra i quali sia compreso un reato ostativo all'applicazione di una misura alternativa ai sensi dell'art. 4 bis della L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), non puņ procedersi — diversamente da quanto avviene per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto — allo scioglimento del cumulo ai fini della concessione di detta misura, né puņ considerarsi espiata per prima la pena inflitta per il reato che non consente l'applicazione della misura alternativa alla detenzione, dal momento che il vigente ordinamento, considerato nel suo complesso, non prevede in alcun modo un possibile ordine di espiazione di pene detentive della medesima specie in cumulata esecuzione, vigendo il principio dell'unitarietą dell'esecuzione della pena.

Cass. pen. n. 7316/1996

La continuazione puņ essere applicata per la prima volta in sede di legittimitą, qualora venga richiesta allegando, una sentenza passata in giudicato dopo la pronuncia della decisione impugnata, in quanto non si č modificato il quadro normativo al riguardo nel vigore del nuovo codice di rito, giacché la disciplina contemplata dall'art. 671 c.p.p. in sede esecutiva ha carattere sussidiario ed incontra alcune limitazioni (artt. 187 e 188 att. c.p.p. e 671 c.p.p.) insussistenti in sede cognitiva. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la S.C. ha osservato che «tuttavia l'omesso passaggio in giudicato della sentenza prodotta e l'assenza di ogni allegazione tale da consentire l'accertamento dell'unicitą del disegno criminoso inducono a ritenere infondato detto motivo, fatta salva la possibilitą di pił idonea dimostrazione in sede esecutiva).

Cass. pen. n. 1146/1996

In tema di reato continuato (art. 81 cpv., c.p.), perché possa ravvisarsi il medesimo disegno criminoso č necessario che le singole violazioni siano state deliberate — quanto meno nelle linee essenziali — sin dal momento dell'esecuzione della prima violazione. Ne consegue che l'unicitą del disegno criminoso non puņ essere confusa con l'inclinazione a commettere reati sotto la spinta di bisogni quali quelli connessi allo stato di tossicodipendenza.

Cass. pen. n. 1119/1996

Presupposto normativo per l'applicazione, anche in executivis, della disciplina del reato continuato a plurime sentenze di condanna, č la preesistenza di un programma delinquenziale, ancorché genericamente ideato, del quale le varie violazioni di legge siano momenti volitivi che ne costituiscono esecuzione, concetto nel quale si illustra quella unicitą del disegno criminoso cui fa riferimento l'art. 81 cpv. c.p. In tal senso, non legittimano la presunzione di unicitą del disegno criminoso né l'omogeneitą delle varie violazioni (es.: furti aggravati, tentati o consumati) della legge penale, né la permanenza di un proposito criminoso riconducibile allo stato di tossicodipendenza ed al correlativo bisogno di procurarsi, con proventi illeciti, i mezzi economici necessari all'acquisto della droga, in quanto tali elementi, di per sé, sono indicativi del solo movente dei delitti commessi, ma non costituiscono prova della originaria ideazione e deliberazione di tutte le violazioni nei loro caratteri essenziali, sintomatiche dell'istituto della continuazione.

Cass. pen. n. 785/1996

Ai fini dell'accertamento della sussistenza della continuazione, non bisogna avere riguardo agli intenti perseguiti dall'autore delle diverse azioni delittuose, ma č invece necessario che le singole violazioni di legge siano tutte rapportabili ad un unico atto volitivo, ossia che tali violazioni siano state tutte previste e deliberate come momenti di attuazione di un programma preventivo ideato ed elaborato nelle sue linee essenziali. L'identitą del movente č insufficiente a configurare la medesimezza del disegno criminoso, che non va confuso con il generico proposito di commettere reati o con la scelta di una condotta di vita fondata sul delitto.

Cass. pen. n. 36/1996

Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per finalitą esecutive e, in particolare, per l'applicazione di cause estintive e per la revoca dei benefici condizionati. (Fattispecie relativa ad omessa indicazione esplicita, da parte del giudice della cognizione, dell'episodio ritenuto pił grave tra pił violazioni della legge sul controllo degli stupefacenti, costituenti reato continuato: circostanza rilevante ai fini della revoca dell'indulto a norma del D.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865).

Cass. pen. n. 11718/1995

Venuto meno in appello alcuno dei reati unificati dal vincolo della continuazione in primo grado, ove detta continuazione ancora permanga, il giudice di appello deve procedere ad una nuova determinazione della pena; ma in tal caso, pur rispettando il generale principio del divieto della reformatio in peius, puņ irrogare per i reati residui una pena maggiore di quella originariamente fissata ai fini dell'aumento ai sensi dell'art. 81 c.p.

Cass. pen. n. 11653/1995

In sede di giudizio di rinvio la determinazione della pena, sia per il reato ritenuto pił grave (e diverso da quello ritenuto tale nella sentenza annullata), sia per la continuazione, non č vincolata dalle valutazioni del giudice della pronuncia cassata, salvo il limite del divieto della reformatio in peius nei casi in cui l'annullamento non concerna la fissazione della pena stessa.

Cass. pen. n. 2699/1995

In tema di trattamento sanzionatorio del reato continuato, vige il principio secondo cui non puņ infliggersi in nessun caso una pena inferiore al minimo edittale previsto per uno dei reati uniti in continuazione. Pertanto, ove il giudice ritenga di applicare la pena nel minimo di legge, deve individuare il reato pił grave in quello per il quale la pena minima sia di maggiore entitą, prescindendo dal massimo edittale. (Fattispecie nella quale il giudice aveva ritenuto il falso in atto pubblico pił grave dell'abuso d'ufficio ex art. 323, comma 2, c.p., cosģ pervenendo all'aberrante soluzione che la pena applicata per i reati in continuazione, pari a mesi sei di reclusione, era di gran lunga inferiore a quella che sarebbe stata irrogata se fosse stato commesso soltanto l'abuso di ufficio).

Cass. pen. n. 11503/1995

In tema di reato continuato (art. 81, cpv., c.p.), la ratio della disciplina va ravvisata — con riferimento all'aspetto intellettivo — nella previsione di una scoprenza di azioni criminose rispondenti a determinate finalitą dell'agente; e — con riferimento all'aspetto della volontą — in una deliberazione di massima richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, una specifica volizione. Ne consegue che l'unicitą del disegno criminoso puņ ravvisarsi anche nella commissione di fatti tra loro distanziati nel tempo. (Nella fattispecie la corte ha annullato con rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva escluso la continuazione in materia di favoreggiamento della prostituzione in quanto il tempo trascorso tra gli episodi incriminanti (quattro anni) imponeva di ritenere non compresi, i fatti successivi, fin dall'inizio nel disegno criminoso).

Cass. pen. n. 10683/1995

Qualora il soggetto detenga o porti pił armi, e tale condotta sia accertata in un unico contesto, egli deve rispondere di un solo reato e non gią di un reato continuato, mentre il numero delle armi e delle munizioni potranno essere prese in considerazione solo ai fini della determinazione della pena, salvo che le armi superino il numero di cui all'art. 10, comma 10, L. 110/75, e concorra cosģ tale ulteriore reato.

Cass. pen. n. 10077/1995

Colui il quale ha interesse al riconoscimento del vincolo della continuazione ha l'onere della specifica allegazione degli elementi certamente induttivi della preesistenza di quella preventiva deliberazione che include, nelle loro linee essenziali, i singoli episodi. Tale onere, in sede d'impugnazioni non totalmente devolutive nelle quali si iscrivono l'appello ed il ricorso per cassazione, si coniuga con l'obbligo della specifica indicazione degli elementi in fatto, delle ragioni di diritto poste a fondamento delle singole richieste e che si intendono come speculari agli errori in iudicando ed in procedendo dai quali si assume essere viziata la decisione impugnata.

Cass. pen. n. 10075/1995

Nell'ipotesi di reato continuato, il giudice ha l'obbligo di stabilire se e quali circostanze ricorrono in relazione a ciascuna delle violazioni da unificare ai sensi dell'art. 81, c.p., e ciņ non solo al fine di dosare l'aumento di pena da irrogare per la continuazione, ma anche di consentire il recupero dell'autonomia dei singoli reati quando sia necessario, come nel caso di scioglimento del cumulo giuridico ed applicazione di cause estintive delle pene cumulate.

Cass. pen. n. 9955/1995

L'istanza di applicazione del vincolo della continuazione fra reati che formano oggetto del procedimento in corso e reati ad esso esterni, gią accertati con sentenze divenute irrevocabili, puņ essere presentata per la prima volta davanti alla Corte di cassazione solo quando il giudicato per i reati esterni sia intervenuto dopo che nel procedimento in corso sia stata pronunciata la sentenza da parte del giudice di appello.

Cass. pen. n. 4030/1995

La permanenza di un reato che avvicini per sua natura nel tempo altre violazioni della legge penale non č condizione decisiva ai fini dell'applicazione dell'istituto della continuazione, quando comunque poi non emerga la preordinazione di fondo iniziale che contempli tutte le successive condotte criminose, assemblandole in un medesimo disegno criminoso unificatore.

Cass. pen. n. 7871/1995

In tema di continuazione, ove il reato pił grave sia un delitto per il quale sia stata applicata la pena della reclusione e della multa e reati meno gravi siano contravvenzioni per le quali andrebbero applicate arresto e ammenda, se si riconosce l'identitą del disegno criminoso, la pena unica progressiva da applicare per tutti i reati deve consistere in reclusione e multa, senza con ciņ violare il principio di legalitą della pena, questa essendo prevista in maniera specifica dall'art. 81 c.p., per tutti i reati legati dal vincolo della continuazione, restando in tale aumento sostituite le pene, anche di specie diversa, originariamente previste per i reati singoli, meno gravi.

Cass. pen. n. 1657/1995

Non legittimano la presunzione di unicitą del disegno criminoso né l'omogeneitą delle varie violazioni della legge penale, né la permanenza di un proposto criminoso riconducibile allo stato di tossicodipendenza ed al correlativo bisogno di procurarsi con proventi illeciti, i mezzi economici necessari all'acquisto della droga, in quanto tali fatti, di per sé, sono indicativi del solo movente dei delitti commessi, ma non costituiscono prova dell'originaria ideazione e delibazione di tutte le violazioni nei loro elementi essenziali, caratteristiche dell'istituto della continuazione.

Cass. pen. n. 1413/1995

Il giudice dell'esecuzione, quando debba procedere, ai fini di cui all'art. 671 c.p.p., alla rideterminazione del pił favorevole trattamento punitivo conseguente al riconoscimento della continuazione in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, č vincolato, nell'individuazione della violazione di maggior gravitą, al disposto di cui all'art. 187 att. c.p.p., in base al quale detta individuazione deve essere effettuata con riferimento alla pena pił elevata inflitta in concreto, la cui misura non puņ essere in nessun caso modificata, in senso peggiorativo o migliorativo, essendo consentito allo stesso giudice soltanto operare, nell'ambito dell'aumento da apportare ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p., una diminuzione delle pene irrogate per i reati satelliti (gią considerati tali con le sentenze di condanna, ovvero tali divenuti in sede di applicazione del procedimento di cui all'art. 671 c.p.p.). (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha censurato la pronuncia del giudice dell'esecuzione il quale, una volta individuata la violazione pił grave, in applicazione del criterio stabilito dall'art. 187 att. c.p.p., aveva poi provveduto a rettificare in aumento la pena inflitta per detta violazione dal giudice di cognizione, avendo rilevato che la stessa era stata determinata in misura inferiore al minimo consentito).

Cass. pen. n. 3530/1995

Il decorso del tempo e l'interruzione dell'attivitą illecita in conseguenza dell'arresto, non sono in astratto ostativi al riconoscimento di un unico disegno criminoso preesistente ai vari reati, ma soltanto in concreto possono costituire valide ragioni, che devono essere dedotte dal giudice di merito, di esclusione della unicitą di detto disegno.

Cass. pen. n. 918/1995

Nel caso di cumulo di pene riguardante delitti unificati per la continuazione, tra i quali sia compreso un reato ostativo all'applicazione di un beneficio, ai sensi dell'art. 4 bis ord. pen., non puņ procedersi allo scioglimento del cumulo ai fini della concessione di detto beneficio, né puņ considerarsi espiata per la prima la pena inflitta per il reato che non ne consente l'applicazione. La norma suddetta, infatti, fa riferimento ad una pericolositą soggettiva del detenuto, attestata dalla condanna per un determinato reato, e ad essa collega la esclusione del beneficio, senza possibilitą di distinguere in caso di pene concorrenti e di attribuire, quindi al periodo pregresso l'espiazione di quella parte di pena collegabile al reato per cui vige il divieto di concedibilitą.

Cass. pen. n. 802/1995

In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, incombe all'interessato indicare i reati ai quali il nesso della continuazione si riferisce, senza che si debba ritenere sussistente a suo carico l'onere di provare l'unitarietą del disegno criminoso, spettando al giudice dell'esecuzione individuare i dati sostanziali di possibile collegamento, con approfondita disamina dei casi giudiziari acquisendo di ufficio le copie delle sentenze o dei decreti irrevocabili (art. 186 att. c.p.) se non gią allegate alla richiesta prevista dall'art. 671, comma 1, c.p.p., che puņ provenire dal condannato o dal pubblico ministero.

Cass. pen. n. 3354/1995

Sussiste ipotesi di concorso formale, ex art. 81, comma 1, c.p., fra il reato di resistenza a P.U., di cui all'art. 337 c.p. ed il reato di tentato omicidio, stante la diversitą dei beni giuridici tutelati da tali norme, e le differenze qualitative e quantitative della esercitata violenza contro il pubblico ufficiale; pertanto non puņ ritenersi operante alcuna preclusione processuale a giudicare separatamente, in distinti processi, le plurime violazioni di legge ancorché riferite ad una condotta unitaria. Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe, infatti, soltanto quel minimo di violenza, al limite delle percosse e non gią quegli atti che esorbitando tale limite, e pur finalizzati alla resistenza, attentino alla vita od alla incolumitą del pubblico ufficiale. Ne consegue che, accertata la sussistenza di una condotta criminosa che, benché unitaria, abbia leso beni aventi distinta oggettivitą giuridica, deve ritenersi sussistere un concorso formale eterogeneo di reati. Ne consegue altresģ che non vi č alcuna preclusione processuale, derivante dal principio del ne bis in idem, quando vi sia stato un processo, e si sia formato il giudicato, solo in relazione ad un reato compatibile con altro reato non giudicato, non essendovi la medesimezza del fatto, richiesta dall'art. 649 c.p.p., perché vi sia divieto di un secondo giudizio.

Cass. pen. n. 524/1995

L'elemento soggettivo costituito dallo stato di tossicodipendenza, in assenza di altre specifiche e pił puntuali risultanze, non č sufficiente ad integrare il presupposto essenziale per l'applicazione della disciplina della continuazione; invero l'unicitą del disegno criminoso non puņ identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali pił o meno collegati tra loro, ovvero, come nell'ipotesi in argomento, di bisogni e necessitą di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole; le singole violazioni devono viceversa costituire parte integrante dello stesso programma, deliberato fin dall'inizio nelle sue linee essenziali, a cui si aggiunge, di volta in volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma stesso.

Cass. pen. n. 2802/1995

In materia di reato continuato, poiché l'unicitą del disegno criminoso č costituita da una unitą di ordine intellettivo, quando le singole azioni siano riconducibili ad un unico programma la continuazione č configurabile anche tra un fatto per il quale sia intervenuta condanna irrevocabile ed altri commessi successivamente dal momento che la controspinta psicologica derivante dall'arresto o dalla condanna non necessariamente interrompe la persistenza del disegno criminoso gią concepito ed in parte attuato.

Cass. pen. n. 2772/1995

In tema di individuazione della pena in caso di reato continuato, quando il reato pił grave sia punito con la sola pena detentiva ed il reato satellite sia invece punito congiuntamente con pena detentiva e pena pecuniaria, la pena complessiva da infliggere per la continuazione deve consistere soltanto in un congruo aumento della pena detentiva poiché il tenore letterale dell'art. 81 c.p. č chiaro e deve essere interpretato secondo il senso fatto palese dal significato proprio delle parole usate dal legislatore e dalla loro connessione.

Cass. pen. n. 5888/1995

Il giudice competente a provvedere sull'esecuzione a carico di un soggetto raggiunto da pił condanne emesse da organi diversi č quello che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, anche nel caso in cui questa non sia, allo stato, suscettibile di esecuzione, e ciņ in quanto in sede esecutiva la posizione del condannato deve essere unitariamente considerata tenendosi conto di tutte le pene irrogategli a prescindere dall'eseguibilitą delle medesime. (Nella specie, in cui si verteva sulla richiesta di applicazione della continuazione ex art. 671 c.p.p., la condanna divenuta irrevocabile per ultima non risultava eseguibile perché condizionalmente sospesa, e sulla base di tale argomento il giudice che l'aveva irrogata aveva declinato la propria competenza a decidere sull'istanza dell'interessato).

Cass. pen. n. 5518/1995

L'identitą del disegno criminoso ai sensi dell'art. 81 c.p. non puņ essere presunta e l'imputato ha un onere di allegazione di sentenze, di prove e di argomentazioni tali da dimostrare l'unicitą del disegno criminoso in cui devono essere ricomprese le diverse azioni od omissioni fin dal primo momento. La valutazione della sussistenza di tale unicitą č compito del giudice di merito, la cui decisione sul punto, se congruamente motivata, non č sindacabile in sede di legittimitą.

Cass. pen. n. 798/1995

Nell'offesa arrecata con un unico atto ad un corpo amministrativo o politico e ai singoli membri del medesimo ricorre l'ipotesi del concorso formale, per cui in tal caso il soggetto agente deve rispondere sia del reato previsto dall'art. 341 sia di quello di cui all'art. 342 c.p. L'unica condotta criminosa ha carattere plurioffensivo, ledendo sia il bene giuridico della pubblica amministrazione sia l'onere o il prestigio personale del pubblico ufficiale, per cui l'indagine in ordine all'elemento soggettivo si risolve nell'accertamento della consapevolezza, nell'agente, della potenzialitą oltraggiosa della frase pronunciata e della volontą di rivolgerla al soggetto passivo del reato. Ne consegue che, qualora il fraseggio oltraggioso, potenzialmente lesivo del corpo politico, amministrativo o giudiziario, sia inidoneo a concretare l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 342 c.p., perché non pronunciato al cospetto dell'organo medesimo, ma alla presenza di taluno soltanto dei suoi componenti, residuerą il solo delitto dell'art. 341 c.p., ad escludere il quale nell'accertamento — della consapevolezza dell'agente che le parole oltraggiose risultano oggettivamente pronunciate in presenza del pubblico ufficiale e in un contesto che necessariamente lo coinvolge — non č lecito addurre la sussistenza della sola intenzione di offendere il corpo nel suo complesso e non anche il singolo suo componente, giacché il vilipendio dell'ente collegiale necessariamente comprende, senza assorbirlo, l'offesa del soggetto che di esso č parte costitutiva.

Cass. pen. n. 11360/1994

In materia di reati concernenti sostanze stupefacenti, quanto alla possibilitą di concorso fra le ipotesi di acquisto e di tentativo di importazione, l'art. 73, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 elenca una serie di condotte tipiche, con la previsione della detenzione in funzione di chiusura rispetto agli altri comportamenti illeciti descritti, tutti puniti allo stesso modo e costituenti, perciņ, ipotesi criminose equivalenti che si pongono in rapporto di alternativitą formale; le diverse condotte dalle norme previste perdono la loro individualitą se costituiscono manifestazione del potere di disposizione della medesima sostanza; tale assorbimento — con conseguente esclusione del concorso di reati — č subordinato al duplice presupposto che si tratti della stessa sostanza stupefacente e che le condotte siano state poste in essere contestualmente, ossia indirizzate ad un unico fine e senza apprezzabile soluzione di continuitą; quando, invece, le differenti azioni tipiche (detenzione, vendita, offerta in vendita, cessione ecc.) siano distinte sul piano ontologico, cronologico, psicologico e funzionale, esse costituiscono pił violazioni della stessa disposizione di legge e, quindi, distinti reati, eventualmente unificati nel vincolo della continuazione.

Cass. pen. n. 10333/1994

In tema di reato continuato, una volta ritenuta la continuazione tra pił reati, le sanzioni originariamente previste per le violazioni minori non esplicano pił alcuna efficacia, dovendosi solo aumentare la pena prevista per la violazione pił grave a prescindere del tutto da quella comminata per i reati satelliti.

Cass. pen. n. 9994/1994

In tema di reato continuato, l'art. 81 c.p. non pone alcuna distinzione tra delitti e contravvenzioni. La norma infatti si riferisce ai reati in genere e tali sono sia gli uni che le altre. La unicitą di trattamento sanzionatorio rientra nella previsione della norma stessa, alla sola condizione che l'elemento soggettivo comune sia il dolo e non la colpa.

Cass. pen. n. 1253/1994

L'unicitą del disegno criminoso, costituente l'indispensabile condizione per la configurabilitą della continuazione, non puņ identificarsi con la generica inclinazione a commettere reati sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali pił o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni e necessitą di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole, dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma, deliberato fin dall'inizio nelle linee essenziali, per conseguire un determinato fine, a cui si aggiungerą, di volta in volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma stesso.

Cass. pen. n. 1240/1994

L'unicitą del disegno criminoso di cui all'art. 81 cpv. postula che i singoli fatti reato, ai fini della esistenza del vincolo della continuazione, siano tutti previsti e deliberati sin dall'origine nelle loro linee essenziali non essendo sufficiente che i singoli episodi siano riconducibili, anziché ad un unico momento volitivo, ad un programma di attivitą delinquenziale; conseguentemente non puņ affermarsi la configurabilitą della suddetta unicitą per azioni determinate da eventi imprevisti in quanto l'impressione dello stimolo reattivo confligge con quella originaria predeterminazione delle condotte delittuose che la disciplina in materia postula come necessario. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha respinto il ricorso avverso un provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione il quale aveva rigettato la richiesta di applicazione della continuazione con riferimento a condanne inflitte rispettivamente per furti di autovetture e per una rapina impropria di un autoveicolo, avendo il giudice di merito rilevato l'occasionalitą della violenza alle persone).

Cass. pen. n. 1572/1994

In tema di custodia cautelare, il reato pił grave, contestato in continuazione con altri reati, costituisce soltanto il punto di riferimento per il computo dei termini di durata della misura, di talché quel reato non elimina, ad altri effetti, processuali e sostanziali, l'autonoma rilevanza degli altri reati: tale principio vale anche in materia di equa riparazione per ingiusta detenzione, per quel che concerne l'individuazione del periodo di detenzione in relazione ai singoli reati.

Cass. pen. n. 1745/1994

Poiché non puņ escludersi in linea generale che una persona si proponga di commettere due o pił reati anche a distanza di tempo, il solo dato cronologico relativo all'intervallo tra le diverse violazioni non č da solo elemento sufficiente per escludere la sussistenza del nesso della continuazione; né l'esclusione dell'identitą del disegno criminoso puņ desumersi dalle modalitą delle diverse azioni delittuose, che sono semplicemente indici rivelatori della personalitą del delinquente e, quindi, estranee all'elemento intellettivo richiesto per la configurabilitą del vincolo della continuazione.

Cass. pen. n. 5394/1994

In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per una pluralitą di reati, per uno dei quali, nel giudizio di legittimitą, viene dichiarato che l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di una condizione di procedibilitą, non puņ essere disposto l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato oppure ai reati colpiti dalla declaratoria di improcedibilitą con contestuale eliminazione della pena relativa, bensģ l'annullamento senza rinvio dell'intera sentenza impugnata, con conseguente trasmissione degli atti al P.M. per l'ulteriore corso: ciņ in quanto l'eliminazione di uno o pił reati, modificando il quadro processuale valutato dalle parti in sede di richiesta della pena, determina la caducazione del «patteggiamento» nella sua interezza.

Cass. pen. n. 415/1994

In tema di applicazione alla disciplina del reato continuato in sede di esecuzione, l'unicitą del disegno criminoso, costituente l'indispensabile condizione per la configurabilitą della continuazione, non puņ identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali pił o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni e necessitą di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole, determinata o accentuata da talune condizioni psicofisiche (nella specie tossicodipendenza), dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma, deliberato fin dall'inizio nelle linee essenziali, per conseguire un determinato fine, a cui si aggiungerą, di volta in volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma stesso.

Cass. pen. n. 4838/1994

Per la ravvisabilitą della continuazione, non č sufficiente che i diversi reati da unificare a tale titolo siano stati accertati in un unico momento, attesa la equivocitą sintomatica del momento temporale se non accompagnato da altre significative circostanze, dalle quali evincere la esistenza di una previa determinazione volitiva a commettere reati inquadrati in un medesimo disegno criminoso.

Cass. pen. n. 403/1994

Legittimamente puņ essere negato il riconoscimento del vincolo della continuazione in considerazione del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie) e dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, sicuramente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l'espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo.

Cass. pen. n. 544/1994

Nella determinazione, in sede esecutiva, della pena per pił reati continuati giudicati con pił sentenze, deve essere assunta come pena-base quella inflitta per il reato singolo considerato come violazione pił grave. Ne discende che č illegittimo assumere come pena-base sulla quale operare l'aumento per la continuazione quella complessiva inflitta con una delle sentenze, comprensiva, a sua volta, di una pena-base e di un aumento a titolo di continuazione.

Cass. pen. n. 396/1994

L'onere di prospettare, da parte del condannato, fatti specifici sui quali si fonda la richiesta di applicazione in sede esecutiva dell'istituto della continuazione consente al giudice di individuare elementi rivelatori dell'identitą del disegno criminoso unificatore, che ben puņ persistere anche dopo condanne non definite o irrevocabili o dopo lo stato di detenzione, e perņ č ben distinto dalla ripetizione o dall'abitualitą di determinati comportamenti, anche se cronologicamente vicini, o dall'instaurazione di un sistema di vita, che di per sé possono anche essere indici di riferimento neutri non automaticamente rapportabili al referente legislativo previsto dall'art. 81, secondo comma, c.p. (In motivazione la Suprema Corte ha elencato, tra gli indici rivelatori dell'identitą del disegno criminoso, la distanza cronologica tra i fatti criminosi, le modalitą della condotta, la sistematicitą e le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneitą delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo, precisando che, anche dall'esame di uno soltanto di essi — purché pregnante, sģ da diventare idoneo, nel caso singolo, ad essere privilegiato in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo di continuazione — il giudice accerta se sussista la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge confluenti nell'ambito di una previsione originaria unitaria riconducibile, o meno, all'ideazione complessiva iniziale).

Cass. pen. n. 395/1994

La vicinanza e la lontananza temporale tra le violazioni che formano oggetto di esame, per stabilire se siano espressione di un medesimo disegno criminoso, non possono valutarsi sullo stesso piano. Č evidente, infatti, che se un breve lasso di tempo tra la consumazione di due fatti criminosi puņ costituire un principio di prova indiretta dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso che li unifica, disegno che potrą ritenersi accertato sempre che concorrano altri indizi a chiudere il cerchio dimostrativo, la lontananza temporale tra i reati di per sé costituisce oggettivamente un indizio negativo nella direzione di ritenere sussistente il vincolo della continuazione, per la regola di esperienza che connota psicologicamente la condotta umana improntata di norma all'azione o all'omissione come conseguenza dell'immediatezza dell'ideazione e della violazione.

Cass. pen. n. 4891/1994

Le cause estintive del reato, per amnistia impropria, o della pena, non incidono sulla persistenza dell'interesse del condannato a chiedere e ad ottenere l'applicazione, in sede di esecuzione, della disciplina del concorso formale o del reato continuato, non solo al fine, in certe ipotesi, di imputare ad altra condanna la pena di fatto eseguita oltre la misura rideterminata ai sensi dell'art. 671 c.p.p., ma, segnatamente, al fine di escludere o di limitare gli effetti penali delle condanne.

Cass. pen. n. 4321/1994

Il provvedimento di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato č provvedimento di esclusiva competenza del giudice dell'esecuzione; ed anche in tal caso, ai fini della individuazione del giudice competente, vale la regola generale secondo cui — in presenza di una pluralitą di provvedimenti emessi da giudici diversi — la competenza spetta al giudice che ha adottato l'ultimo provvedimento.

Cass. pen. n. 11401/1993

In tema di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., il procedimento che il giudice deve seguire nel determinare in concreto la pena da applicare comporta che i vari reati da unificare ex art. 81 cpv. c.p. siano valutati nella loro entitą e consistenza alla luce di tutti gli elementi di giudizio, ivi comprese le circostanze ad esse inerenti. Tale preventiva valutazione č necessaria non solo perché le circostanze che attengono ai singoli reati devono essere valutate in relazione ai reati stessi, ma anche perché ove sia configurabile l'unicitą del disegno criminoso, il giudice deve accertare qual č il reato pił grave onde determinare la pena base sulla quale apportare l'aumento previsto dall'art. 81 c.p. (Nella specie, č stata annullata con rinvio l'impugnata sentenza che, ex art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena sulla base di un calcolo che aveva operato l'aumento per la continuazione prima della diminuzione per le attenuanti generiche).

Cass. pen. n. 4122/1993

Il medesimo disegno criminoso che deve caratterizzare i reati ai sensi dell'art. 81, secondo comma, c.p., consiste in un'iniziale programmazione e deliberazione, anche se generica, di una serie di reati per realizzare un preciso ed unico scopo di fondo; la continuazione č costituita dal rapporto dei reati che si compiono con l'originario unico piano criminoso di cui, anche se non specificamente previsti fin dall'inizio, devono costituire svolgimento in vista del conseguimento dello scopo perseguito. La commissione dei reati «in un limitato arco di tempo» e la «identica tendenza violenta e antigiuridica» non bastano perciņ, di per sé, ad integrare la continuazione fra pił reati.

Cass. pen. n. 3476/1993

In tema di continuazione, l'identitą del disegno criminoso viene meno quando tra l'uno e l'altro fatto-reato intervengano circostanze — quali il processo, la custodia cautelare, la sentenza di condanna — tali da modificare l'originario progetto.

Cass. pen. n. 8897/1993

La volontą di commettere pił reati per scelta delinquenziale, dovuta alla generica deliberazione di persistere nella condotta delittuosa, non ha nulla a che vedere con l'unicitą del disegno criminoso tra due o pił reati. Questa, consistendo in un progetto delinquenziale unitario, nell'ambito del quale la consumazione dei reati sia stata ideata e programmata, con riguardo ai mezzi e alle modalitą di esecuzione, anche in un arco di tempo non necessariamente breve, non puņ essere confusa con l'abitudine a commettere un determinato tipo di reato.

Cass. pen. n. 8019/1993

Agli effetti della disciplina dettata dall'art. 81 c.p. per violazione pił grave si deve intendere quella che, in concreto, presenti maggiore gravitą e sia quindi passibile della pena pił grave. Peraltro nel concorso di violazioni punite con pene eterogenee deve ritenersi pił grave la violazione punita con pena detentiva, mentre, d'altro canto, ove il giudice ritenga, in concreto, pił grave una violazione punita meno severamente di altra concorrente, la sua valutazione non potrą valicare i limiti di applicazione dell'istituto della continuazione, che č diretto a mitigare il rigore del cumulo materiale delle pene, sino a far conseguire al reo una pena inferiore a quella minima prevista per un singolo reato. (La Cassazione ha in particolare rilevato che il criterio della gravitą «in concreto» ha trovato una sostanziale consacrazione nell'art. 187 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, il quale enuncia un principio che non vi č ragione di considerare limitato alla materia dell'esecuzione).

Cass. pen. n. 7575/1993

Allorché da una sola azione realizzata dal reo derivano diverse violazioni della legge penale, una delle quali risulta non essere punibile per la sussistenza di causa di giustificazione, non ne deriva necessariamente ed automaticamente la non punibilitą della diversa violazione di legge non direttamente scriminata. Questa sarą o meno ritenuta non punibile soltanto nell'ipotesi che anche per essa sussistano gli elementi di fatto e di diritto necessari per l'applicabilitą della causa di giustificazione e non perché realizzata dal reo, insieme alla violazione scriminata, con una sola azione od omissione in concorso formale di reati, la cui disciplina unitaria attiene soltanto al calcolo della pena e non riguarda la punibilitą dei singoli reati, che a tale fine rimangono distinti. (Nella specie il ricorrente assumeva che essendo stato assolto dal reato di cui all'art. 392 c.p. in quanto non punibile per aver agito in continenti ed in virtł del principio vim vi repellere licet, avrebbe dovuto esser assolto anche dalla contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. commessa in concorso formale con il detto delitto; la Cassazione ha ritenuto infondato tale assunto ed ha enunciato il principio di cui in massima).

Cass. pen. n. 7262/1993

Non puņ essere riconosciuta la continuazione fra il reato di omicidio e quelli concernenti il porto e la detenzione illegali dell'arma nel caso di concorso anomalo nel reato contro la vita. Infatti, il concorso anomalo del reato pił grave non č inquadrabile in unica deliberazione criminosa, che comprenda contestualmente la consumazione di altri reati, proprio perché l'evento maggiore non č oggetto di preventiva previsione e volizione (se cosģ fosse, si avrebbero forme di dolo diretto, alternativo o eventuale), ma di sola prevedibilitą che ne esclude, comunque, la configurabilitą nella mente dell'agente come parte di pił ampio progetto operativo, ideato e deliberato per una successiva e conforme esecuzione. L'art. 116 c.p., del resto, espressamente disciplina il caso di reato diverso da quello «voluto», e, cioč di reato non voluto, e quindi non deliberato, che non puņ essere stato oggetto, conseguentemente, di preventivo ed unitario disegno criminoso, coevamente comprendente anche altri reati.

Cass. pen. n. 2903/1993

Nel caso di cumulo di pena riguardante delitti unificati per la continuazione, tra i quali sia compreso un reato ostativo all'applicazione di una misura alternativa ai sensi dell'art. 4 bis ord. pen., come modificato dall'art. 15 legge n. 356 del 1992, non puņ procedersi — diversamente da quanto avviene per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto — allo scioglimento del cumulo ai fini della concessione di detta misura, né puņ considerarsi espiata per prima la pena inflitta per il reato che non consente la misura alternativa. La norma suddetta, infatti, fa riferimento alla pericolositą soggettiva del detenuto, «certificata» dalla condanna per un determinato reato e ad essa collega la esclusione di vari benefici, senza possibilitą di distinguere, in caso di pene concorrenti, e di attribuire, quindi, ad un periodo pregresso l'espiazione di quella parte di pena collegabile al reato per cui vige il divieto di concedibilitą. (Sulla scorta del principio di cui in massima la Cassazione ha ritenuto corretto l'operato del tribunale di sorveglianza che aveva escluso la possibilitą di scioglimento del cumulo di pena concernente reati unificati per continuazione, comprensivo, appunto, anche di reati elencati nel succitato art. 4 bis ord. pen., nei confronti di un condannato che non aveva prestato opera di collaborazione a norma dell'art. 58 ter del predetto ordinamento).

Cass. pen. n. 7116/1993

L'ipotesi del concorso formale omogeneo si realizza solo allorché con un'unica azione si determinano due o pił eventi tipici simili. (Fattispecie relativa alla detenzione di due carabine in cui si č esclusa la ricorrenza del concorso formale omogeneo).

Cass. pen. n. 5826/1993

Ai fini della configurabilitą del reato continuato, il solo riferimento alla omogeneitą delle imputazioni ascritte e all'ambito temporale, pochi mesi, in cui i singoli reati sono stati consumati non puņ fare presumere, in mancanza di altri e pił sostanziali elementi, che i reati stessi siano frutto di determinazioni volitive, risalenti ad una unica deliberazione di fondo, consistente nel fatto che i singoli episodi siano tutti previsti, programmati e deliberati, fin dall'origine, come momenti di attuazione di un programma unitario.

Cass. pen. n. 5216/1993

La rilevanza giuridica del «medesimo disegno criminoso» di cui al secondo comma dell'art. 81, cpv., c.p. trova la sua ragion d'essere nel minor disvalore sociale di pił reati che non scaturiscano da altrettanti progetti, ma da uno solo, che avvinca tutte le singole violazioni della legge penale. Di conseguenza esso puņ essere ravvisato solo se la decisione di commettere i vari reati sia stata presa dall'agente in un momento precedente la consumazione del primo e si sia estesa a tutti gli altri, gią programmati, sia pure nelle loro linee generali. Pertanto non possono rientrare nella previsione della norma in questione tutti quei fatti costituenti reato che si trovino, rispetto al primo, in un rapporto di mera occasionalitą, ovvero siano, con il primo, espressione di una abitualitą o addirittura di un costume di vita. Siffatta occasionalitą si riscontra ogni volta che il reato successivo venga commesso per effetto dell'insorgenza di fattori del tutto estranei, per loro natura, all'iniziale disegno criminoso.

Cass. pen. n. 1153/1993

In tema di reato continuato, per l'individuazione della violazione pił grave, il giudice deve tener conto anche di tutte le circostanze, aggravanti e attenuanti, ravvisabili nel caso concreto, e operare gli aumenti o le diminuzioni di pena che, entro i limiti previsti dalla legge, ritiene opportuni. (Nella specie č stato ritenuto corretto l'operato del giudice di merito che aveva dapprima calcolato le diminuzioni sulla pena-base dovuta alla concessione delle attenuanti e poi aveva stabilito il quantum di aumento a titolo di continuazione).

Cass. pen. n. 574/1993

In tema di continuazione, richiedendosi, ai fini della riconoscibilitą del medesimo disegno criminoso, la progettazione ab origine di una serie ben individuata di illeciti, gią concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali, deve escludersi che una tale progettazione possa essere presunta sulla sola base del medesimo rapporto di contrasto esistente tra i soggetti passivi e l'autore degli illeciti, come pure sulla base dell'identitą o dell'analogia dei singoli reati o di un generico contesto delittuoso, ovvero ancora della unicitą della motivazione o del fine ultimo perseguito, occorrendo invece che il requisito in questione trovi dimostrazione in specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti gli episodi siano frutto realmente di una originaria ideazione e determinazione volitiva. (Nella specie, in applicazione di tali principi, č stata ritenuta legittima l'esclusione della continuazione in un caso in cui i vari reati, costituiti da tentati omicidi e violazioni delle norme in materia di armi, erano stati commessi nel quadro di un sanguinoso e atavico contrasto fra gruppi familiari diversi).

Cass. pen. n. 2128/1993

Il giudice del merito deve stabilire con precisione la cronologia degli episodi criminosi avvinti in continuazione, in considerazione delle implicazioni che la data del commesso reato puņ comportare. (Fattispecie relativa ad ipotesi di favoreggiamento reale: la Suprema Corte ha annullato la sentenza in punto di cessazione della continuazione, per verificare se questa si fosse esaurita prima dell'entrata in vigore della L. 13 settembre 1982, n. 646, che ha aggravato il trattamento sanzionatorio degli artt. 378 e 379 c.p.).

Cass. pen. n. 404/1993

Ai fini del riconoscimento della continuazione č necessario che i vari episodi criminosi siano oggetto di un'unica complessa, generica e preventiva deliberazione, seguita da una deliberazione specifica per ogni singola azione criminosa. L'accertamento dell'unicitą del disegno criminoso cosģ individuata č rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, che deve valutare il tempo intercorso tra i vari episodi criminosi, il titolo del reato, le modalitą di esecuzione ed ogni altro elemento di prova da cui possa essere desunto che i vari reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

In tema di continuazione, per la configurazione del medesimo disegno criminoso č sufficiente che l'agente abbia ideato di commettere pił reati, con determinate modalitą ed in determinate circostanze, mentre non č necessario che siano state individuate nel disegno criminoso anche le persone in danno delle quali commettere i reati. Inoltre, essendo il nesso della continuazione costituito dall'intenzione del reo di commettere pił reati determinati, lo stesso non puņ essere ritenuto necessariamente escluso dall'arresto (o dalla condanna) intervenuta tra un episodio criminoso e l'altro, perché la controspinta psicologica costituita dall'arresto (o dalla condanna) non č inconciliabile con la persistenza del medesimo disegno criminoso gią ideato ed in corso di esecuzione da parte del reo.

Cass. pen. n. 1674/1993

I vari reati di ricettazione commessi dall'agente possono essere compresi in un unico disegno criminoso se sono stati programmati come un tutto unico, a nulla rilevando il momento di consumazione dei rispettivi reati presupposti. Infatti, tale momento non incide in alcun modo sul collegamento funzionale fra le varie ricettazioni, che realizzano lo scopo essenziale del generico programma di acquisire cose provenienti da reati, la cui consumazione č prevedibile prima del loro verificarsi. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, il medesimo disegno criminoso era stato escluso in base alla considerazione che le cose ricettate erano state rubate in un periodo posteriore a quello in cui erano state commesse le ricettazioni oggetto del presente giudizio).

Cass. pen. n. 1291/1993

Il vincolo della continuazione č incompatibile con la commissione di un reato permanente ontologicamente unico, come l'associazione per delinquere, anche se interrotto da evenienze precedenti. La segmentazione del reato associativo operata a cagione di situazioni oggettivamente determinatesi quali la materiale necessitą di chiudere l'iniziale contestazione con la sentenza di primo grado e, quindi, di definire temporaneamente il fatto portato in giudizio, consente di ritenere il protrarsi della illecita condotta, che trova la sua spinta psicologica nel pregresso accordo per il sodalizio, come l'attuazione di un unico disegno criminoso ai sensi dell'art. 81 c.p.p.

Cass. pen. n. 2280/1993

Č possibile riconoscere il nesso della continuazione fra reati gią giudicati ed altri da giudicare, a condizione che: 1) quest'ultimo sia stato commesso prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna alla quale si intende collegarlo; 2) il reato oggetto di pronuncia definitiva sia pił grave rispetto a quello in esame, perché solo in tal caso č possibile mantenere ferma la pena gią irrogata come pena base.

Cass. pen. n. 4404/1993

Agli effetti penali il reato continuato č considerato reato unico e la pena legale non č solo quella comminata dalle singole fattispecie penali, bensģ quella che risulta dall'applicazione delle varie disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio. (Alla stregua del suesposto principio, la Suprema Corte ha ritenuto legittima la revoca dell'indulto elargito con il D.P.R. n. 865 del 1986, a seguito della condanna per reati commessi nel quinquennio, riportata dal beneficiario a due anni di reclusione risultanti da pił reati in continuazione).

Cass. pen. n. 2225/1992

Non č concettualmente incompatibile o giuridicamente impossibile ipotizzare il nesso della continuazione tra reato associativo e reati programmati che siano stati poi effettivamente commessi, a condizione perņ che questi ultimi siano stati previsti e deliberati fin dalla costituzione del vincolo associativo, non potendosi confondere o identificare, proprio per la concretezza che lo distingue, il disegno criminoso unico, necessario alla configurazione del reato continuato, con il programma dell'associazione criminosa che si connota, invece, per la sua astrattezza e genericitą.

Cass. pen. n. 4268/1992

Ai fini del riconoscimento o meno del vincolo della continuazione, sotto il profilo della unicitą del disegno criminoso, fra reati fallimentari, quando questi siano riferiti a pił fallimenti, non puņ attribuirsi rilievo alle date in cui questi ultimi sono stati dichiarati, dovendosi invece aver riguardo alle epoche in cui sono state poste in essere le condotte che hanno dato luogo ai fallimenti medesimi.

Cass. pen. n. 10587/1992

In tema di reato continuato, una volta ritenuta dal giudice di merito la contravvenzione pił grave del delitto, č inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'imputato che miri ad ottenere un'inversione di gravitą dei reati, perché il suo eventuale accoglimento comporterebbe una reformatio in peius della sentenza, essendo la condanna per delitto pił grave di quella per contravvenzione.

Cass. pen. n. 9920/1992

Quando ricorrano i presupposti per ritenere la continuazione nel reato, l'art. 81, cpv., c.p., puņ trovare applicazione anche in riferimento a reati per i quali siano previste rispettivamente la pena detentiva per il reato pił grave ed una pena della stessa specie, congiuntamente alla pena pecuniaria, per il reato meno grave. In tal caso, la pena sarą determinata mediante l'aumento, nella misura prescritta, della pena inflitta per il reato meno grave, con l'aggiunta della sola pena pecuniaria prevista, insieme alla pena detentiva, per la violazione pił lieve. Operando in tal modo non si determina alcuna violazione del principio di legalitą, posto che nella pena complessiva risultante dal meccanismo di cui all'art. 81, cpv., c.p., non perdono la propria individualitą le pene separatamente comminate per i singoli reati in concorso. (Nella specie, concorrendo la simulazione di reato (art. 367 c.p.) e di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), il giudice aveva applicato, su richiesta delle parti, la pena della reclusione senza pena pecuniaria. La Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata dal Procuratore generale della Repubblica).

Cass. pen. n. 1505/1992

Il giudice dell'esecuzione, richiesto dell'applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 c.p.p., deve verificare se i reati esaminati sono collegati da un rapporto di immediata e diretta connessione psicologica e teleologica ad un disegno criminoso unitario, che ha presieduto alla loro esecuzione. Non č a tal fine, di per sé, decisiva, in difetto di ulteriori e pił pregnanti elementi, la brevitą dell'intervallo cronologico tra i diversi episodi criminosi, che rappresenta solo un dato estrinseco e formale.

Cass. pen. n. 3349/1992

In caso di patteggiamento il giudice, oltre a valutare la congruitą della pena indicata dalle parti, in una con la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione delle prospettate circostanze, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p., nessun'altra iniziativa puņ prendere «sua sponte», neppure applicando ex officio, ove ricorrano i presupposti, la sospensione condizionale della pena, la cui richiesta deve formare oggetto di preventiva valutazione delle parti che devono raggiungere l'accordo anche al riguardo; accordo solo a seguito del quale il giudice ha il potere-dovere di valutare l'esistenza delle condizioni, sostanziali e formali, che legittimano il beneficio. Analogamente il giudice non puņ applicare ex officio neppure la continuazione quando la relativa questione non sia stata oggetto di patteggiamento e quindi di consensuale prospettazione delle parti.

Cass. pen. n. 1258/1992

Per l'accertamento della sussistenza della continuazione non bisogna avere riguardo agli intenti perseguiti dall'autore delle diverse azioni delittuose, giacché l'identitą del movente č insufficiente a rivelare la medesimezza del disegno criminoso, il quale non va poi confuso con il generico proposito di commettere reati o con la scelta di una condotta di vita fondata sul delitto, essendo invece necessario che le singole violazioni di legge siano tutte rapportabili ad un atto psichico unico, ossia siano state previste e deliberate come momenti di attuazione di un programma preventivamente ideato ed elaborato nelle sue linee generali ed essenziali. Pertanto, l'unicitą dell'ideazione deve escludersi quando il colpevole abbia agito, sia pure in base allo stesso movente, preordinando di volta in volta le attivitą da compiere in vista del soddisfacimento di contingenti esigenze personali e materiali. Tali presupposti interpretativi non hanno subito modificazione con la disposizione dell'art. 671 c.p.p., la quale si inserisce nel processo di espansione applicativa dell'istituto della continuazione al di lą dei confini del giudizio di cognizione, senza, perņ, intaccare le regole che presiedono alla sua disciplina.

Cass. pen. n. 2763/1992

In tema di reato continuato, l'identitą del disegno criminoso necessaria per la riduzione ad unitą delle diverse violazioni non č ravvisabile in mere circostanze inerenti alla persona del colpevole, quali la capacitą o la tendenza a delinquere e neppure in un generico programma di attivitą delinquenziale riconducibile ad un sistema o abitudine di vita delinquenziale correlata al bisogno economico perché, ai fini di cui all'art. 81, secondo comma, c.p., č essenziale che i singoli reati siano tutti previsti, programmati e deliberati, sin dall'origine, come momenti di attuazione di un programma unitario. (Nella fattispecie, la Corte ha affermato la correttezza della decisione dei giudici di merito con la quale č stata esclusa l'esistenza della continuazione perché, sotto il profilo temporale e dell'indole dei reati, non era stato fornito alcun elemento tale da far ritenere che l'imputato, il quale aveva commesso i reati stessi nell'arco di molti anni, con periodi di intervallo non minori di un anno, avesse agito nell'ambito di un unico disegno criminoso per aver deliberato sin dal primo atto le singole azioni delittuose).

Cass. pen. n. 8381/1992

Č configurabile la continuazione fra il reato associativo ed i cosiddetti reati fine a condizione che venga accertato essere stati questi ultimi inseriti nel programma della serie indeterminata di reati prevista dagli associati al momento della costituzione del vincolo associativo ovvero della successiva adesione ad esso.

Cass. pen. n. 8169/1992

Qualora due o pił reati debbano unificarsi con il vincolo della continuazione, il giudice č tenuto ad esaminare se e quali circostanze (aggravanti o attenuanti) ricorrano in relazione ad ogni singolo reato, non solo per stabilire quale sia in concreto la violazione pił grave, ma anche: a) per esattamente definire la fisionomia di ciascuna di esse; b) per graduare l'aumento di pena previsto dall'art. 81 c.p.; c) per consentire l'eventuale applicazione presente o futura di determinate cause estintive del reato, sia, infine, per non ledere l'evidente interesse dell'imputato a vedersi escludere, relativamente alle meno gravi violazioni, le aggravanti insussistenti o riconoscere le attenuanti che gli competano o possano essergli concesse. Ne consegue che l'esame delle circostanze nel reato continuato conduce necessariamente o alla esclusione delle aggravanti o al riconoscimento o concessione delle attenuanti in riferimento, non solo al reato pił grave, ma anche in relazione a ciascuno degli illeciti meno gravi per i quali la sanzione viene delimitata, al fine di ovviare al rigore del cumulo materiale della pena, con il diverso criterio dell'aumento della pena base. Solo per il reato pił grave, pertanto, e per quelle sole circostanze che lo concernono, l'esclusione, il riconoscimento o la concessione d'una circostanza possono ricevere effettiva applicazione mentre per gli illeciti meno gravi le relative circostanze restano inefficaci, salva la loro limitata funzione, quoad poenam, di concorrere a determinare in maggiore o minore misura l'aumento di pena prevista dall'art. 81 c.p.

Cass. pen. n. 7899/1992

In tema di continuazione tra delitto e contravvenzione, reato pił grave č sempre il delitto, occorrendo rifarsi alle valutazioni operate dal legislatore nel momento di posizione delle norme incriminatrici.

Cass. pen. n. 7818/1992

Nel reato continuato la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche deve essere applicata alla pił grave delle violazioni al fine di stabilire la pena base, mentre delle circostanze attenuanti inerenti alle violazioni meno gravi si deve tenere conto soltanto per determinare la misura dell'aumento da apportare alla pena base.

Cass. pen. n. 7811/1992

Il nesso della continuazione, essendo legato ad una intenzione del reo, che opera sul piano fenomenico, non puņ considerarsi necessariamente interrotto da un elemento del tutto formale, quale č quello rappresentato dalla sentenza di condanna o dall'arresto intervenuto nella successione dei diversi episodi, perché la controspinta psicologica costituita dalla condanna e/o dall'arresto non č necessariamente inconciliabile con la persistenza dell'unicitą del disegno criminoso.

Cass. pen. n. 1721/1992

L'appartenenza a una banda armata o a qualunque associazione sovversiva č elemento che, di per sé solo, non consente né di ritenere, né di escludere l'unicitą del disegno criminoso che non puņ identificarsi nell'unicitą di motivazione o nell'unicitą del fine ultimo propostosi dal sodalizio criminoso. E invero, per la configurabilitą del requisito dell'unicitą del disegno criminoso, condizione necessaria č l'identitą dell'origine ideativa e volitiva delle plurime azioni delittuose, nel senso che esse debbano essere comprese in un programma di attivitą criminosa, concepito sin dall'inizio nelle sue linee generali ed essenziali e preordinato al raggiungimento di un determinato fine.

L'identitą del disegno criminoso ex art. 81 c.p. non puņ essere presunta e l'imputato ha un onere di allegazione che non viene assolto con la mera indicazione e produzione di sentenze, necessitando il corredo di prove e di argomentazioni tali da dimostrare l'unicitą del disegno criminoso in cui devono essere ricomprese le diverse azioni od omissioni fin dal primo momento.

L'indagine che si impone alla riflessione del giudice chiamato a delibare una istanza di applicazione della disciplina della continuazione deve concentrarsi su tre essenziali problemi: dapprima, verificare la credibilitą intrinseca, sotto i profili della logica e della congruitą, dell'asserita esistenza di un unico, originario programma delittuoso; indi, analizzare i singoli comportamenti incriminati per individuare le particolari, specifiche finalitą che appaiono perseguite dall'agente; infine, verificare se detti comportamenti criminosi, per le loro particolari modalitą, per le circostanze in cui si sono manifestati, per lo spirito che li ha informati, per le finalitą che li ha contraddistinti, possono considerarsi, valutata anche la natura dei beni aggrediti, come l'esecuzione, diluita nel tempo, del prospettato, originario unico disegno criminoso.

Cass. pen. n. 5144/1992

In tema di continuazione, l'identitą del disegno criminoso, prevista come condizione necessaria ed ineludibile per l'unificazione di pił reati ai sensi dell'art. 81, cpv., c.p., richiede che tutte le condotte, integratrici delle diverse violazioni, siano state deliberate, almeno nelle loro componenti essenziali sin da quando si č commessa la prima violazione, perché soltanto in tal caso puņ escludersi una successione di risoluzioni criminose, conseguente all'improvvisa o non prevista insorgenza di sopravvenute situazioni. (Nella specie l'imputato, armatosi, si era posto alla ricerca di un pastore autore di reiterati pascoli abusivi ai suoi danni e, sorpresolo al pascolo in compagnia di un figlio, aveva esploso al loro indirizzo sei colpi di fucile, uccidendoli. Subito dopo, avendo scorto un altro piccolo figlio del pastore, che si avvicinava ai cadaveri piangendo, lo aveva afferrato per la gola e sollevato in aria, sino a quando, privo di sensi, non parve morto. La Corte di cassazione ha ritenuto corretta l'esclusione della continuazione tra il duplice omicidio e il tentato omicidio operata dal giudice di merito, il quale aveva valutato come indicativo dell'assenza di un originario programma delittuoso, idoneo a comprendere anche la soppressione del bambino, il fatto che nessun colpo di fucile fosse stato esploso al suo indirizzo).

Cass. pen. n. 4901/1992

In tema di continuazione, ai fini dell'individuazione della violazione pił grave da prendere come base per il calcolo delle pene, occorre riferirsi alle valutazioni astratte compiute dal legislatore, ossia occorre aver riguardo alla pena prevista dalla legge per ciascun reato, di tal che la violazione pił grave va individuata in quella punita dalla legge pił severamente. Non essendovi, poi, dubbio che nel sistema del nostro codice la distinzione tra delitti e contravvenzioni č poggiata sulla ritenuta maggiore gravitą dei fatti illeciti considerati quali delitti, deve ritenersi che nel concorso tra delitti e contravvenzioni violazione pił grave debba esser considerata quella costituente delitto, e ciņ anche nel caso in cui la contravvenzione sia punita edittalmente con una pena di maggiore quantitą rispetto a quella prevista per il delitto, il discorso quantitativo servendo come integratore solo allorquando si tratti di pene di egual specie, al fine di decidere la maggior gravitą dell'una o dell'altra violazione.

Una volta ritenuta la continuazione tra pił reati, il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i reati satelliti non esplica pił alcuna efficacia, dovendosi solo aumentare la pena prevista per la violazione pił grave, senza che rilevi la qualitą della pena prevista per i reati satelliti.

Cass. pen. n. 3440/1992

La prova dell'identitą del disegno criminoso di cui all'art. 81 c.p., deve essere tanto pił rigorosa quanto pił distanti fra loro nel tempo sono le condotte antigiuridiche. Quando, poi, una certa attivitą illecita, commessa in un determinato ambito cronologico, sia stata materialmente interrotta con l'arresto, la reiterazione dell'azione criminosa, subito dopo che l'agente sia stato posto in libertą, puņ costituire prova della abitualitą e della tendenza a delinquere dello stesso e non gią del protrarsi immutato del disegno criminoso, in specie quando il soggetto agente sia un tossicodipendente che spaccia piccole quantitą di droga per procurarsi direttamente la dose necessaria per il proprio fabbisogno e che, dopo il periodo di detenzione, commetta analoghe violazioni, che possono essere frutto di autonoma decisione, originata dal periodo di astinenza.

Cass. pen. n. 660/1992

Ai fini della configurabilitą del vincolo della continuazione č necessario che le varie azioni od omissioni costitutive dei singoli episodi siano comprese, fin dal primo momento, nei loro elementi essenziali. Il riconoscimento del detto vincolo fra reati associativi e singoli delitti commessi in attuazione del programma criminoso intorno al quale č stata costituita l'associazione č quindi possibile solo quando risulti che l'agente, contestualmente alla costituzione della societas scelerum, ovvero alla propria adesione ad essa, avesse gią concepito un disegno chiaro e definito dei singoli delitti immediatamente, realizzabili, nell'ambito dell'accordo associativo. (Fattispecie in cui č stata esclusa la continuazione fra associazione con finalitą di terrorismo e di eversione e singoli delitti commessi in attuazione del generico programma criminoso).

Cass. pen. n. 320/1992

Deve essere esclusa la configurabilitą della continuazione quando il secondo delitto risulti frutto accidentale di necessitą maturatesi nel corso dell'attuazione del programma criminoso, e la continuazione non puņ essere riconosciuta in presenza di azioni che risultino maturate in situazioni nuove, di per sé capaci di dar luogo a distinti impulsi a delinquere. Purtuttavia esistono casi in cui l'ulteriore attivitą si rende necessaria proprio in conseguenza di un'azione precedente, alla quale si collega tanto strettamente da far apparire come un tutto unico inscindibile sia l'azione realizzatrice il delitto principale che quella posta successivamente in essere dal soggetto attivo nel tentativo di sottrarsi alle conseguenze di detta azione, nel tentativo di assicurarsene l'impunita sanzione. In detti casi, le violazioni ulteriori potranno bensģ apparire connotate da maggiore gravitą, tanto da rendere applicabile la circostanza di cui all'art. 61 n. 2 c.p., ma č innegabile che esse sono sorrette dalla medesima volontą unitaria che sorregge la violazione principale, anche nei casi in cui tale volontą sia sorta in modo improvviso, e l'agente, nell'emozione del momento, non abbia distintamente previsto quali sarebbero state le proprie mosse ulteriori, una volta raggiunto l'obiettivo avuto di mira sul momento. (Fattispecie di ritenuta continuazione tra il delitto di omicidio volontario e soppressione di cadavere).

Cass. pen. n. 11408/1991

In tema di continuazione, se l'aumento di pena per i reati in continuazione sia stato specificato in quantitą correlative a ciascuno di essi ed il giudice dell'impugnazione dichiari estinto o assorbito taluno di detti reati, si ha l'automatica eliminazione delle quantitą di pena, corrispondenti alle figure criminose dichiarate estinte o assorbite. Nel caso in cui il suddetto aumento sia stato fissato unitariamente, il giudice dell'impugnazione č tenuto a compiere una nuova valutazione della misura dell'aumento di pena per la continuazione.

Cass. pen. n. 3286/1991

Anche dopo la completa espiazione delle pene inflitte, sussiste sempre l'interesse del condannato a chiedere e ottenere l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sia al fine di imputare eventualmente ad altra condanna la pena di fatto sofferta oltre la misura complessiva rideterminata ai sensi dell'art. 671 c.p.p., sia al fine di escludere o limitare gli effetti penali delle condanne.

Cass. pen. n. 10271/1991

In tema di disciplina sanzionatoria del concorso formale di reati e del reato continuato, mentre possono essere unificate pene di specie diversa (reclusione e arresto, multa e ammenda), poiché, per una sorta di finzione giuridica, la pena di specie meno grave viene assimilata a quella di specie pił grave, non possono essere unificate pene di genere diverso (reclusione e multa, arresto e ammenda). Ne consegue che, in tutti i casi nei quali, nel computo della pena debbano rientrare pene detentive e pene pecuniarie, la pena da infliggere per il reato pił grave, dev'essere aumentata con una maggiorazione per i reati meno gravi, puniti con la reclusione o l'arresto, cui va, poi, aggiunta la multa o l'ammenda, anche in misura inferiore al minimo edittale. (Fattispecie relativa a concorso di resistenza continuata e porto di coltello di genere proibito, reati per i quali il giudice di merito aveva correttamente praticato, alla pena della reclusione prevista per il delitto, un aumento «per moltiplicazione», invece di irrogare l'arresto comminato per la contravvenzione, e poi aveva aggiunto, come aumento «per addizione», l'ammenda, prevista nella pena edittale dello stesso reato contravvenzionale).

Cass. pen. n. 2721/1991

Una volta introdotta la possibilitą di applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato in sede esecutiva, deve riconoscersi al giudice dell'esecuzione il potere - dovere di rideterminazione completa delle pene in aumento — ovviamente, nel rispetto dei limiti imposti dagli artt. 81 c.p. e 671 del nuovo codice di procedura penale — in una rappresentazione globale del numero e dell'importanza di tutte le violazioni legate dal vincolo della continuazione e della rideterminazione fra esse del reato pił grave, alla stregua del criterio dettato dalla disposizione di attuazione di cui all'art. 187 D.L.G. 28 luglio 1989, n. 271, superando e travolgendo cosģ la valutazione frammentaria e parziale avvenuta in sede di cognizione.

Cass. pen. n. 5580/1991

Nell'applicazione della continuazione tra reati che, a loro volta, siano continuati con altri, l'aumento va applicato sulla pena determinata in concreto per la violazione pił grave fra tutti i reati che singolarmente compongono due o pił gruppi di reati continuati. Non č infatti configurabile la continuazione tra i reati satelliti di un gruppo ed i reati unificati di un altro gruppo: per ragioni di ordine logico e giuridico la ritenuta identitą del disegno criminoso non puņ non investire tutti i reati.

Cass. pen. n. 354/1991

Ai fini della configurabilitą della continuazione dei reati, venuto meno con la riforma del 1974, il requisito dell'omogeneitą delle violazioni, rilevanza decisiva ha acquistato l'identitą del disegno criminoso, che si orienta ancora pił nettamente in senso soggettivo, come ideazione, volizione di uno scopo unitario che dą senso ad un programma complessivo, nel quale si collocano le singole azioni od omissioni, di volta in volta poi commesse con singole determinazioni, sul piano volitivo. Ciņ esige, che lo scopo sia sufficientemente specifico, che la rappresentazione dell'agente ricomprenda tutta la serie degli illeciti, che si inquadrano nel programma, concepito nelle sue linee generali ed essenziali, sicché una divergenza essenziale esclude l'illecito o gli illeciti dal disegno criminoso e quindi dalla continuazione; ed infine, che il programma criminoso sia prefigurato fin dalla consumazione del primo reato, che si assume rientrare nella continuazione, dei quali i singoli reati costituiscono i momenti di attuazione. L'accentuazione del ruolo del medesimo disegno criminoso, nonché il suo carattere soggettivo - psichico — da cui deriva l'esigenza di una pił rigorosa prova della sua presenza — riduce l'importanza dell'elemento oggettivo, costituito dall'elemento cronologico e cioč dalla vicinanza o dalla lontananza, sul piano temporale dei diversi illeciti. L'accertamento del disegno criminoso, cosģ individuato sul piano normativo e concettuale, č rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed č insindacabile in sede di legittimitą, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto.

Cass. pen. n. 3008/1991

Per quanto astrattamente configurabile, l'unicitą del disegno criminoso tra fatti gią oggetto di sentenza irrevocabile e fatti ancora da giudicare va provata, specie quando il lasso di tempo intercorso tra di essi sia tale da far propendere a configurarli come autonome ricadute nel delitto piuttosto che come manifestazioni reiterate di un medesimo atteggiamento antidoveroso originario.

Cass. pen. n. 2702/1991

La continuazione č da escludere tra reati contravvenzionali colposi; quando perņ č dimostrato che le pił violazioni hanno assunto tutte forma dolosa, l'istituto in questione č applicabile anche ai reati contravvenzionali.

Cass. pen. n. 1065/1991

Deve escludersi l'applicabilitą dell'istituto del reato continuato fra un reato di minore gravitą deciso con sentenza irrevocabile ed altro reato pił grave ancora oggetto di giudizio, perché in tal caso, allo scopo di applicare la continuazione, sarebbe necessario aprire un nuovo giudizio di merito che dovrebbe riaffrontare il tema della valutazione della gravitą del reato secondo i parametri dell'art. 133 c.p. realizzando cosģ un giudizio su fatti giudicati non solo sul piano formale, ma anche sostanziale, il che non puņ essere consentito sulla base del principio di cui all'art. 90 c.p.p.

Cass. pen. n. 403/1991

La possibilitą per il giudice di merito di calcolare gli aumenti di pena, per i reati ritenuti in continuazione di quello pił grave, anziché in modo unitario, in quantitą correlative a ciascuno di tali reati entro il limite massimo complessivamente previsto dalla legge, costituisce per il giudice una semplice facoltą e non un obbligo dato che la legge, coerentemente alla teoria del cumulo giuridico cui essa si ispira, si riferisce ad un aumento unitario, quale che sia il numero dei reati ritenuti in continuazione e senza pregiudicare l'autonoma loro individualitą a tutti gli altri effetti.

Cass. pen. n. 10757/1990

In tema di reato continuato l'espressione «la pił grave delle violazioni» non puņ essere limitata alla sola ipotesi in cui le pił violazioni lesive del medesimo bene-interesse si differenziano per il titolo del reato, ma deve comprendere tutti gli elementi, nessuno escluso che rendono una violazione pił grave dell'altra. Di tal che la detta espressione deve riferirsi non solo al delitto consumato di fronte a quello tentato ma anche al reato aggravato nei confronti di quello semplice ed a quest'ultimo rispetto a quello attenuato.

Cass. pen. n. 10408/1990

L'irrogazione di una pena o di un aumento di pena per la continuazione, in misura intermedia tra minimo e massimo implica per ciņ stesso un corretto uso del potere discrezionale del giudice e, escludendo ogni abuso, non abbisogna di specifica motivazione.

Cass. pen. n. 10366/1990

La valutazione in ordine alla sussistenza, in relazione alle concrete fattispecie, dell'unicitą del disegno criminoso č compito del giudice di merito, la cui decisione sul punto, se congruamente motivata, non č sindacabile in sede di legittimitą.

Cass. pen. n. 3114/1990

Essendo essenziale connotazione del reato continuato l'esistenza di una previa programmazione nell'ambito della quale siano state previste e deliberate, sia pure in modo generico, le varie violazioni costituenti contenuto ed esplicazione di quel programma, possono in esso essere ricompresi anche i reati che siano riconducibili a circostanze prevedibili che l'agente abbia preso in considerazione quali condizioni per l'eventuale commissione di quei reati, ma non i reati d'impeto in senso proprio, che sono quelli caratterizzati dalla repentinitą della decisione e dalla sua immediata esecuzione.

Cass. pen. n. 3921/1989

Nel reato continuato la pena č unica e pertanto le aggravanti ed attenuanti concernenti i reati satelliti rimangono prive di efficacia perché, per l'inscindibilitą dell'aumento fino al triplo per la continuazione, non č possibile stabilire le porzioni di pena che si riferiscono agli illeciti meno gravi sui quali si dovrebbero operare gli aumenti o le diminuzioni delle rispettive circostanze. Tale inefficacia, tuttavia, non riguarda l'ipotesi in cui le dette circostanze siano rilevanti ed influenti nella determinazione della durata del tempo necessario alla prescrizione, in quanto poiché in relazione a ciņ la legge nulla dice se non in ordine alla decorrenza del termine della prescrizione, per il principio del favor rei il reato continuato, in tale ipotesi, va scisso e considerato come una pluralitą di reati.

Cass. pen. n. 1310/1986

Nell'ipotesi di reati che prevedano pene pecuniarie proporzionali il regime della continuazione non č applicabile, sia tra loro che con altri reati. Nella specie si trattava di reati contravvenzionali speciali e di reati di diritto comune.

Cass. pen. n. 464/1982

L'istituto della continuazione č fondato su una finzione giuridica determinata dal favor rei, per la quale pił reati concorrenti vengono considerati come unico, allo scopo di attenuare il rigore del cumulo materiale delle pene. Pertanto il giudice nell'applicare l'aumento della pena base fino al triplo, non puņ mai infliggere una pena in misura uguale o superiore a quella che sarebbe stata applicabile per effetto del cumulo materiale.

Cass. pen. n. 10928/1981

In tema di prescrizione la inscindibilitą del reato continuato č operativa soltanto in relazione alla decorrenza del termine iniziale e non gią in riferimento alla durata del tempo necessario a prescrivere, quest'ultima, invero, con riferimento ai singoli reati che compongono la continuazione e che sono da considerare come distinte ed autonome violazioni.

Nel vigente sistema normativo il reato continuato che comprende anche l'ipotesi di violazione di diverse disposizioni di legge, lungi dall'essere un reato unico, costituisce la risultante di reati plurimi aventi distinta autonomia e unificati, solo per determinati effetti giuridici, dall'elemento ideativo agli stessi comune, ossia dall'identitą del disegno criminoso.

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Consulenze legali
relative all'articolo 81 Codice Penale

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Anonimo chiede
mercoledģ 28/02/2024
“Spett.le Brocardi.it

Oggetto: reato continuato, rideterminazione della pena in appello per intervenuta prescrizione del reato principale (pena-base), dei tre reati contestati di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 (dichiarazione infedele) relativo a tre diversi periodi d’imposta.

La Corte di Appello su impugnazione del solo imputato avverso la sentenza di primo grado, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado rideterminando la pena a seguito dell’estinzione per intervenuta prescrizione del reato principale (pena-base) confermando il resto.

I reati contestati erano tre, il primo giudice aveva comminato per il reato più grave una pena base di 12 mesi di reclusione.
Per i due residui reati ha comminato una pena di 2 mesi per ciascuno dei due reati satelliti, per una pena -finale di 16 mesi di reclusione. ( 12+2+2)
La corte di Appello, ha dichiarato estinto come detto il reato pena-base (più grave - 12 mesi di reclusione),ed ha confermato i due reati satelliti di cui uno è divenuto il reato principale e il residuo reato ovviamente confermato reato satellite.

Quindi, la rideterminazione della pena comminata dalla Corte di Appello è stata per il nuovo reato principale ha fissato la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado ovvero è stata aumentata d’ufficio a 7 mesi di reclusione contro i due mesi originari perché divenuto reato più grave, per il il secondo reato rimasto satellite è stato confermata la pena comminata dal primo giudice per 2 mesi.
Quindi la Corte di Appello ha comminato la pena-finale, 9 mesi di reclusione (7+2).

La domanda: è legittima la rideterminazione della pena come disposta dalla Corte di Appello laddove ha automaticamente trasformato un reato satellite in reato più grave poiché quello disposto dal Giudice di primo grado si è estinto per prescrizione pure aumentandone la pena originaria da 2 mesi a 7 mesi in violazione dell’art. 597 comma 4 c.p.p.?

Per contro, ma sembra superato da nuovo orientamento: Cassazione penale sez. VI sent. n. 10101 del 24 settembre 1994.
Nuovo orientamento favorevole: Sent. n. 39837/2013; 14991/2012; Sez. 2, n. 28042 del 5/4/2012, omissis, Rv. 253245.

Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 04/03/2024
In realtà l’operazione effettuata dal giudice di seconde cure è corretta.

Nel primo grado del giudizio, infatti, i due mesi di reclusione erano stati comminati dal giudice solo perché quel reato (che chiameremo B) era stato temperato nella pena dal cumulo giuridico applicato in esito alla continuazione con le fattispecie A e C di cui A costituiva il reato più grave a cui, dunque, veniva assegnata la pena base da cui partire per gli aumenti di pena ai sensi dell’art. 81 c.p.

Allorché uno dei reati posti nel medesimo disegno criminoso dovesse prescriversi, il giudice di seconde cure non può di certo comminare solo la pena risultante dagli aumenti per il cumulo giuridico e riguardante i reati non prescritti.

In tali casi, infatti, il giudice è tenuto a identificare, tra i reati residui, quello più grave, assegnare a questi la pena base ritenuta di giustizia e a effettuare gli aumenti in cumulo giuridico per le ulteriori fattispecie “sopravvissute”.

Nel fare queste operazioni l’unico limite cui soggiace il giudice è il divieto di reformatio in peius (nel caso applicabile in quanto la sentenza è stata impugnata dall’imputato) che, come dice il termine stesso, impedisce al giudice di seconde cure di comminare una pena più grave di quella attribuita in primo grado.

Le sentenze citate sono, in realtà, inconferenti.

Soprattutto quelle indicate come “favorevoli” dicono altra cosa, che forse non è stata ben compresa.
Le sentenze in parola, invero, affermano che, in osservanza al dettato dell’ art. 597 del c.p.p., comma 4, nel caso di prescrizione di un reato che è avvinto in continuazione con altri, il giudice dell’appello può rimodulare la pena purché la stessa sia corrispondentemente ridotta rispetto a quella del primo grado. Ciò per l’ovvia ragione che, venuto meno un reato, la pena deve essere necessariamente inferiore rispetto a quella comminata precedentemente per tutti i reati.

Questo principio è stato perfettamente rispettato nel caso di specie, in considerazione del fatto che il giudice dell’appello ha ridotto la pena di 3 mesi, condannando l’imputato alla reclusione di mesi 9 anziché 12.
Le sentenze in questione, quindi, non dicono affatto che il giudice non può aumentare la pena del reato satellite laddove questi divenga il reato principale a seguito della prescrizione del precedente.

Utente S. chiede
martedģ 07/03/2023 - Lazio
“Buonasera,
Vorrei gentilmente un chiarimento in merito all’art. 81 cp
Il quarto comma riporta:
“Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.”

“L’aumento che non può essere inferiore ad un terzo dalla pena per il reato più grave” è calcolato in base alla pena edittale o alla pena prevista per il caso concreto?
Mi spiego meglio.
Nel caso in cui il reato più grave preveda la pena edittale da 2 a 5 anni di reclusione, l’aumento non potrebbe essere inferiore ad un terzo di 5 anni?
O se il giudice, a causa delle varie attenuanti, valutasse di punire tale reato più grave con 1 anno di reclusione, l’aumento previsto sarebbe pari ad un terzo di 1 anno?

Grazie.”
Consulenza legale i 13/03/2023
L’ art. 81 del c.p., come noto, prevede uno speciale trattamento sanzionatorio nei confronti del soggetto che avrebbe commesso più reati con una sola azione (concorso formale) ovvero in esecuzione del medesimo disegno criminoso.
Si tratta di un trattamento sanzionatorio di estremo favore nei confronti del reo atteso che lo stesso consente di condannare il soggetto non già sulla base del cumulo materiale (quindi un’addizione meramente matematica delle pene comminate per ciascun reato commesso) delle pene previste per ogni fattispecie ma sulla base del cd. cumulo giuridico, che presuppone l’irrogazione della pena prevista per il reato più grave, aumentata fino al triplo.

Dunque, in ipotesi di reato continuato o concorso formale il giudice procede prima a definire il reato più grave e, poi, ad operare i singoli aumenti sulla base del numero di fattispecie contestate.
Tale operazione può subire dei condizionamenti, come quella operata dal comma 4 dell’art. 81 medesimo, in caso di recidiva contestata.

Ora, quanto al reato più grave, va detto che nel tempo si sono registrate due correnti giurisprudenziali molto difformi:
- secondo la prima, il reato più grave deve valutarsi in astratto, facendo riferimento alla sola pena edittale;
- secondo altra corrente, invece, il reato più grave è quello che, sulla base del fatto concreto, assume una maggior gravità, appunto.
Il contrasto è stato tale da richiedere l’intervento delle Sezioni Unite che hanno adottato un criterio “mediano”: per la Suprema Corte, il reato più grave va si considerato in astratto ma a tale giudizio bisogna giungere anche a seguito del giudizio di comparazione/prevalenza di eventuali aggravanti e attenuanti.

Ciò detto, occorre sottolineare che la individuazione del reato più grave serve al giudice solo per definire la pena edittale da cui partire e sulla base della quale giungere alla comminazione in concreto su cui operare gli ulteriori aggravamenti.

Questo percorso viene seguito anche nel caso del co. 4. Quando l’articolo in parola fa riferimento all’aumento connesso al reato più grave, fa riferimento alla fattispecie in astratto più grave e non già alla pena comminata in concreto per il reato più grave.

Facciamo un esempio per chiudere il discorso. Se il soggetto commette i reati A+B+C e il giudice ritiene che il reato A sia quello più grave (con una pena che va da 1 a 3 anni), in caso di recidiva il giudice applicherà la pena per il reato A + i successivi aumenti valutati sempre sulla base della pena edittale del reato A. Potrà, ad esempio, comminare la pena base di anni 2 più gli aumenti che non possono essere inferiore a anni 1, ovvero 1/3 della pena prevista in astratto per il reato più grave.

Anonimo chiede
sabato 19/03/2022 - Lazio
“Spett.le Brocardi.it

Sono a chiedere il seguente parere in relazione alla corretta prospettazione del P.M. al Giudice di primo grado, in seno all’individuazione del reato più grave nella continuazione tra reti.

Dunque, ove il P.M. riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell’art. 81 c.p., e laddove il “reato più grave” è “prescritto”, il P.M. per individuare il reato più grave al fine di stabilire la “pena base”, deve comunque fare riferimento alla pena “comminata in astratto” dal legislatore nella fattispecie prescritto, o deve invece individuare il reato più grave a quello successivo a quello prescritto. Salvo ovviamente, e a prescindere, che la “pena base” andrà sempre determinata sul primo reato non prescritto. Va sottolineato che i reati in oggetto sono tutti della stessa specie (art. 4 del d.lgs. 74/2000).
Ai fini espositivi l’esempio è il seguente:
Capo di imputazione n.1: è il primo reato che è il più grave ma prescritto.
Capo di imputazione n.2: è il secondo reato successivo della stessa specie non prescritto su di cui viene determinata la pena base.
Capo di imputazione n.3: è il terzo “reato satellite” della stessa specie non prescritto.

IPOTESI 1:
Quindi, la corretta prospettazione del P.M. per la richiesta della pena complessiva di condanna dell’imputato deve essere nel seguente modo?
- Riconosciuto il reato più grave il delitto di cui al capo di imputazione n. 1, (prescritto) si chiede la pena complessiva di anni ……. così determinata: pena base per il capo di imputazione n.2, anni ….. aumentata per la continuazione mesi …. per il capo di imputazione n. 3.

IPOTESI 2
O diversamente deve essere prospettata nel seguente modo:
- Riconosciuto il reato più grave il delitto di cui al capo di imputazione n. 2 (in quanto il capo 1 è prescritto) si chiede la pena complessiva di anni ….. così determinata:
pena base per il capo di imputazione n. 2 anni …. aumentata per la continuazione mesi …. per il capo di imputazione n. 3.

Tale domanda è dettata dal fatto che dalla lettura delle sentenze della corte di cassazione sembra che il reato più grave debba sempre coincidere con la pena base, laddove afferma: “individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato”; la locuzione: stabilire la pena base per tale reato; farebbe supporre che il reato più grave debba necessari mante coincidere con quello su di cui si determina la pena base, ma in tale ipotesi non vi è quella prospettata nel presente quesito, laddove sussiste il fatto che la pena “comminata in astratto” dal legislatore che seppure prescritta in effetti è quella più grave.

Cordialità
Consulenza legale i 24/03/2022
L’articolo 81 prevede che, nel caso di concorso formale e/o – come in quello di specie – di esecuzione di più reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, il giudice commini una pena pari a quella prevista per il reato più grave, aumentata sino al triplo.

In merito alle modalità di individuazione del reato più grave, va da sé che quello prescritto non può essere posto alla base di tale valutazione. Il reato prescritto non può essere assoggettato a pena e, pertanto, non avrebbe assolutamente senso anche solo considerarlo nella valutazione di cui si discute.

Ciò detto, va specificato che la giurisprudenza ha affermato che l’individuazione del reato più grave debba essere fatta sulla base della pena astrattamente configurata per la fattispecie, tenendo comunque conto delle modalità concrete del fatto.
In buona sostanza, l’individuazione del reato più grave non può – e non deve – escludere valutazioni anche in merito alla concretezza del fatto, come ad esempio le eventuali circostanze del reato.
Ciò che non va mai fatto – come espressamente affermato dai giudici di legittimità – è procedere all’individuazione del reato più grave sulla base delle pene concretamente comminate per ciascuno di essi. Se così fosse, invero, si violerebbe il principio di legalità e prevedibilità, che è cardine nel processo penale.

Questo, in ogni caso, è il principio affermato dalle Sezioni Unite e dalla giurisprudenza maggioritaria.
Si deve dare tuttavia atto di alcune sentenza contrarie che danno, invece, rilievo alla pena in concreto comminata al fine di individuare il reato più grave (corrente, tuttavia, oggi assolutamente minoritaria).

Andrea B. chiede
domenica 25/09/2016 - Lombardia
“Buon giorno avvocati ho letto la vostra nota n. 2 riferita all'art 80 del codice penale.
ho qualche difficoltà ad interpretarla quindi preferisco farvi un esempio e attendere la vostra risposta in merito a questo esempio.
se un soggetto ipotizziamo nell'arco di un paio d'ore compone più volte a caso 10 numeri telefono e pronuncia frasi dal contenuto minatorio ai 10 soggetti che rispondono al telefono subirà certamente 10 condanne per atti persecutori o per minaccia.
ora la domanda che vi faccio è la seguente:
il soggetto in questione sconterà solamente una pena che non potrà mai superare il quintuplo della pena più grave ai sensi degli artt 78 e 80?
nel ringraziarvi vi porgo distinti saluti.”
Consulenza legale i 29/09/2016
L’esempio che Lei fa nel suo quesito (un soggetto che in un paio d’ore effettua dieci telefonate con contenuto minatorio a dieci soggetti diversi) NON dà luogo all’applicazione del combinato disposto degli artt. 78 c.p. e 80 c.p., in quanto tali articoli fanno riferimento alla commissione di ALTRI reati in tempi diversi, e non di stessi reati. L’art. 71 c.p. precisa infatti che “Quando, con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare condanna per più reati contro la stessa persona, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti”.
Nel caso da Lei prospettato parrebbe corretta l’applicazione dell’art. 81, secondo comma c.p., il quale recita testualmente: “è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge”. In tali casi infatti si parla di concorso formale omogeneo: con una sola condotta si producono più violazioni della medesima norma penale.



Natale F. chiede
domenica 14/06/2015 - Calabria
“Si può fondatamente ritenere "PRESCRITTA" la possibilità di esercizio dell'azione penale da parte della Procura delle Repubblica pe reati tutti commessi con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (art.81 c.p.) per infedele dichiarazione IVA, IRPEF IRES ED IRAP di cui all'art. 4 D.Lgs. n.74/2000m per gli anni 2005, 2006, 2007?”
Consulenza legale i 17/06/2015
La nuova disciplina in materia di prescrizione (articolo 6 della legge n. 251 del 2005) stabilisce che la stessa si verifica, per tutte le tipologie di reato, "decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto".

Nel caso del delitto previsto dall'art. 4 D.Lgs. n.74/2000 (dichiarazione infedele), quindi, la prescrizione del reato si avrebbe decorsi sei anni dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Con la legge 148/2011, si sono andati a definire dei nuovi termini di prescrizione per i reati tributari, che però si applica ai reati commessi dopo l'entrata in vigore della legge (per il principio della irretroattività della legge penale sancito dall’articolo 2 comma 2 c.p., che, come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale, si applica anche alle norme che incidono sulla prescrizione).

La decorrenza del termine di prescrizione dei reati continuati si calcola, come per ogni reato, dal giorno in cui si è esaurita la singola condotta illecita.

Ciò chiarito, se l'ultima condotta illecita risale al 2007, si può ragionevolmente ritenere che il reato di dichiarazione infedele sia ormai prescritto per tutte le condotte menzionate nel quesito.

La risposta fornita presuppone che non si sia verificata tra i fatti di reato e il momento attuale alcuna causa interruttiva della prescrizione.

Utente S. chiede
martedģ 29/11/2022 - Lazio
“Buongiorno,
Possibilmente vorrei avere alcuni chiarimenti per meglio comprendere determinate normative.

La legge 5 dicembre 2005, n. 251, nota come legge ex Cirielli modificava l’articolo 158 cp in modo che per i reati continuati, il tempo necessario a prescrive ognuno di questi, decorresse dalla loro singola consumazione.
Quindi con la legge ex Cirielli, la prescrizione per ogni singola condotta nel reato continuato decorre dalla consumazione del singolo fatto.

Se non sbaglio, la legge del gennaio 2019 nota come “spazzacorrotti” ha modificato nuovamente l’articolo in modo che per i reati legati dal vincolo di continuità, il temine di prescrizione decorra dal giorno in cui è cessata la continuità. Dal 2019 quindi viene stabilito che la prescrizione decorra dall’ultima delle condotte del reato continuato in contestazione.

Corretto?

Quindi, se ho ben capito, nell’arco di tempo dal dicembre 2005 al gennaio 2019, anche per i reati legati da continuità, il momento a partire dal quale si tiene conto per il calcolo della loro prescrizione è quello della loro singola consumazione.

Corretto? Dal 2005 al 2019 non ci sono state altre modifiche in tal senso?
Le modifiche alla prescrizione del 2017 non ricordo abbia modificato questi aspetti, ne ricordo altre modifiche.

Chiariti questi aspetti, vorrei capire quanto segue.

Per presunti reati legati da continuità commessi da dicembre 2005 a gennaio 2019, il tempo necessario a prescriverli decorrerà singolarmente anche se il processo dovesse avvenire ai giorni nostri? O verrebbe applicata la nuova norma del 2019?

Ad esempio, avviando nel 2022 un processo penale per un reato continuato consumato interamente nel 2015, il tempo necessario a prescrivere le singole condotte decorrerebbe secondo quale normativa? Quella del 2005 o quella del 2019?

Grazie.”
Consulenza legale i 07/12/2022
Il reato continuato viene disciplinato al secondo comma dell’art. 81 del c.p., che recita: “alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge". La fattispecie punisce chi commette diversi fatti illeciti che fanno parte dello stesso disegno criminoso.
La prescrizione del reato è la rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva, in considerazione del tempo trascorso dalla commissione del reato.
L'istituto è disciplinato dal codice penale (artt. 157 e ss.) e trova fondamento nel fatto che, a distanza di molto tempo, si ritiene che venga meno l'interesse dello Stato a punire un determinato comportamento di rilevanza penale ed a tentare il reinserimento sociale e la rieducazione del reo. Ciò sulla base della considerazione secondo cui, decorso un determinato lasso di tempo, diventa inutile ed inopportuna l’applicazione della sanzione. Il codice penale ricomprende la prescrizione tra le cause di estinzione del reato.
La disciplina della prescrizione del reato, attualmente in vigore, deriva dall’approvazione della legge n. 251 del 2005 (c.d. Legge ex-Cirielli), in XIV legislatura, e dalla legge n. 103 del 2017 (c.d. Riforma Orlando), nella scorsa legislatura. A ciò si aggiunga, a partire dal 1 gennaio 2020, la legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019 e la cd. Riforma Cartabia, Legge 27 settembre 2021, n. 134.
Andiamo con ordine.

Nel nostro ordinamento, a partire dal 2005 con la legge n. 251 del 2005, c.d. legge ex Cirielli, per calcolare il tempo necessario a prescrivere un reato si fa riferimento alla pena massima prevista per il reato stesso, con due limiti: nel caso di delitto, il tempo non può mai essere inferiore ai 6 anni; nel caso di contravvenzione, non può mai essere inferiore a 4 anni.
L'articolo 6 della cosiddetta "legge Cirielli" ha riscritto l'articolo 157 del codice penale relativo al tempo necessario a prescrivere sostituendo il criterio precedente - delle classi di reato individuate per fasce di pena - con il criterio che collega il tempo necessario a prescrivere al massimo della pena edittale stabilita dalla legge per ogni singolo reato.
Al fine dell'individuazione del massimo della pena edittale, non si tiene conto né delle aggravanti né delle attenuanti, salvo che delle circostanze aggravanti ad effetto speciale (che comportano cioè un aumento della pena superiore ad un terzo) e di quelle per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria. Analogamente, non si tiene conto della disciplina del concorso di circostanze aggravanti e attenuanti. Se il reato è punito congiuntamente o alternativamente con pena pecuniaria si dovrà tener conto della sola pena detentiva, mentre in caso di pene di natura diversa il termine di prescrizione è fissato in tre anni.
Quanto al reato continuato, l’art. 158 del c.p. prevedeva – prima dell’entrata in vigore della legge 251/2005 – che il termine della prescrizione decorresse dal giorno “in cui è cessata la continuazione”.
La legge del 2005 ha modificato l’art. 158, comma 1 del codice penale, eliminando ogni riferimento alla continuazione; in tal modo il momento iniziale della prescrizione si determinerà utilizzando per ciascuno dei reati in continuazione le regole dettate dallo stesso art. 158, comma 1, per il reato consumato, per il tentativo, per il reato permanente e quello abituale.
Di conseguenza la decorrenza del termine di prescrizione dei reati continuati si calcola come per ogni reato dal giorno in cui si è esaurita la singola condotta illecita; dunque per ciascun reato avvinto dal vincolo della continuazione è previsto singolarmente il momento in cui il termine della prescrizione inizia a decorrere.
All’art. 10, il testo in esame dispone che le modifiche introdotte non valgono per i procedimenti e i processi in corso.
Un secondo intervento normativo in tema di prescrizione è la L. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. riforma Orlando), la quale è intervenuta in merito ai rapporti tra vicenda estintiva del reato e processo, introducendo – in particolare – due nuovi periodi di sospensione del corso della prescrizione decorrenti, rispettivamente, dalla sentenza di condanna in primo ed in secondo grado; ciò allo scopo di allungare i termini di prescrizione durante lo svolgimento del processo. Nulla è stato modificato in merito al decorso della prescrizione nel reato continuato, che pertanto inizia, come detto, a decorrere singolarmente per ciascun reato unito dal vincolo della continuazione.
In seguito è stata pubblicata nella G.U. n. 13 del 16 gennaio 2019 la legge 9 gennaio 2019, n. 3 (“riforma Bonafede”) recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”. È la c.d. legge spazza-corrotti.
La riforma della disciplina della prescrizione del reato è contenuta nell’art. 1, lett. d), e), f) della l. n. 3/2019, disposizioni queste che, in base all’art. 1, co. 2 della legge stessa, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2020.
Fino a quella data ha continuato a trovare applicazione la disciplina previgente.
Dal 1° gennaio 2020 viene reintrodotta nell’art. 158, co. 1 c.p. la regola, soppressa dalla legge ex Cirielli nel 2005, che, considerando unitariamente il reato continuato, fa decorrere il termine di prescrizione dal momento in cui è cessata la continuazione e non più, pertanto, dal momento in cui è stato commesso ciascuno dei reati avvinti dalla continuazione. L’esito è di spostare in avanti il momento in cui il reato si prescrive.
Nulla dice la legge circa l’art. 157 del codice penale relativo al tempo necessario a prescrivere, per cui – in assenza di modifiche – il tempo necessario a prescrivere resta equiparato al massimo della pena edittale stabilita dalla legge per ogni singolo reato, ma comunque non inferiore a 6 anni per i delitti e 4 anni per le contravvenzioni.
L’art. 158 c.p. nella forma attualmente vigente prevede che:
• riguardo al termine di computo esso inizia a decorrere dal momento della commissione dell'ultimo dei reati programmati (art. 158, comma 1, c.p.p.), cioè allorquando l'intero disegno criminoso si è compiuto ed è cessata la continuazione;
• per la durata del tempo necessario a prescrivere occorre, invece, far riferimento alle singole disposizioni di legge violate.
La cd. Riforma Cartabia, Legge 27 settembre 2021, n. 134 recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” (cd. riforma del processo penale) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021, è l’ultimo intervento sulla prescrizione. E’ stato introdotto l’art. 161 bis del c.p., abrogando il secondo comma dell’art. 159 del c.p. e qualificando la pronuncia della sentenza quale causa di cessazione della prescrizione e non più come semplice causa di sospensione. La novità più importante è la previsione di una causa di improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, inserita nell’attuale art. 344 bis del c.p.p..
Quest’ultimo prevede che la mancata definizione del giudizio di appello, entro due anni, e di cassazione, entro un anno, renda improcedibile l’azione penale. Tali termini decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine ex art. 544 del c.p.p., il quale detta le tempistiche relative al deposito della sentenza di primo grado.
L’ultimo intervento normativo non modifica la disciplina della prescrizione per il reato continuato.
Appurata la disciplina della prescrizione per il reato continuato, è necessario raccordare la stessa con la disciplina della successione delle leggi penali nel tempo, contenuta nell’art. 2 del c.p., che individua i limiti temporali di efficacia della legge penale.
Difatti non è previsto un periodo transitorio per l’applicazione le nuove norme in tema di prescrizione, pertanto si discute tra il regime temporale di applicabilità tra la nuova e la vecchia disciplina.
Dal momento che il legislatore ha regolamentato in modo diverso dalla legge anteriore il decorso del tempo necessario per l’estinzione del reato, viene in rilievo l’art. 2, comma 4 c.p. secondo cui “se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”.
La nuova disciplina, facendo decorrere il termine della prescrizione dalla cessazione della consumazione, è più sfavorevole per il reo rispetto alla normativa precedente, perché in tal mondo si sposta in avanti il momento in cui il reato potrà considerarsi prescritto.
Allorquando la modifica peggiorativa delle norme sulla prescrizione si verifichi una volta già decorsa la prescrizione del reato, si reputa unanimemente in giurisprudenza che la modifica non incida su tale fattispecie.
Nel caso in cui, invece, la modifica normativa peggiorativa si verifichi quando il reato non è ancora prescritto, in giurisprudenza è unanime l’opinione secondo cui - visto il carattere sostanziale dell’istituto della prescrizione - nei casi in cui al momento dell’entrata in vigore della nuova legge il fatto-reato non risulti ancora prescritto, vi è l’irretroattività delle nuove norme peggiorative e la retroattività di quelle più favorevoli (artt. 25 comma 2 e 3 Cost.).
La modifica normativa introdotta nel 2019, in quanto più sfavorevole, non potrà essere applicata retroattivamente, mentre le nuove disposizioni sembrerebbero potersi applicare soltanto ai fatti di reato commessi successivamente alla loro entrata in vigore. Per i fatti commessi precedentemente potrà invece continuare a trovare applicazione la normativa precedente, più favorevole per il reo laddove disciplinava diversamente l’individuazione del momento iniziale per il decorso della prescrizione nelle ipotesi di reato continuato.
Qualora la nuova disciplina della prescrizione del reato entrata in vigore il 19 ottobre 2021 fosse stata più favorevole avrebbe potuto applicarsi retroattivamente a norma dell'art. 2 c.p.
Pertanto, nell’arco di tempo dal dicembre 2005 al gennaio 2019, anche per i reati legati da continuazione, il momento a partire dal quale si tiene conto per il calcolo della loro prescrizione è quello della loro singola consumazione, salvo che non si tratti di processi già in corso (all’art. 10, la legge del 2005 dispone che le modifiche introdotte non valgono per i procedimenti e i processi in corso).
Avviando nel 2022 un processo penale per un reato continuato consumato interamente nel 2015, il tempo necessario a prescrivere le singole condotte decorrerebbe secondo la normativa più favorevole per il reo, ovverosia quella secondo cui la prescrizione dei reati continuati si calcola come per ogni reato dal giorno in cui si è esaurita la singola condotta illecita, la ex Cirielli.
In un processo iniziato del 2022 per fatti commessi nel 2015 per il computo dei tempi di estinzione del reato continuato, dunque, si farà riferimento, distintamente l'uno dall'altro, agli episodi delittuosi parte del disegno criminoso, rispetto a ciascuno dei quali la causa estintiva si produrrà autonomamente.
Le nuove disposizioni (legge 9 gennaio 2019, n. 3) si applicano solo ai fatti di reato commessi successivamente alla loro entrata in vigore.

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