(massima n. 1)
Integra il delitto di tentata truffa la condotta posta in essere dal soggetto che abbia formulato sotto falso nome una proposta contrattuale di acquisto di un bene, accompagnandola con una conferma scritta dell'ordinativo trasmessa via fax al titolare di un esercizio commerciale, il quale l'abbia definitivamente respinta solo dopo essere stato informato dalle forze di polizia dell'esistenza di una condotta truffaldina ordita ai suoi danni.