(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del delitto di truffa, la certificazione prognostica di una malattia č idonea ad integrare l'estremo costitutivo dell'artificio pur se la falsa prognosi trattandosi dell'espressione di un giudizio non realizza il reato di cui all'art. 479 c.p. (falsitā ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici).