Che cosa significa "Compravendita"?
Si definisce come il contratto consensuale ad effetti traslativi, che ha ad oggetto il trasferimento del diritto di proprietà di una cosa o di un altro diritto reale dietro il corrispettivo di un prezzo (v. c.c. 1470 e ss.).
Il diritto oggetto del contratto viene trasferito dal venditore all'acquirente al momento dello scambio del consenso, in virtù del principio consensualistico di cui all'art. 1376 del c.c.. Fanno eccezione a tale regola generale le ipotesi di vendita di cosa futura (v.1472 c.c.) nella quale l'acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza, e di vendita di cosa altrui (v. 1478 c.c.), in cui l'acquirente diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.
Il diritto oggetto del contratto viene trasferito dal venditore all'acquirente al momento dello scambio del consenso, in virtù del principio consensualistico di cui all'art. 1376 del c.c.. Fanno eccezione a tale regola generale le ipotesi di vendita di cosa futura (v.1472 c.c.) nella quale l'acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza, e di vendita di cosa altrui (v. 1478 c.c.), in cui l'acquirente diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.