Cass. pen. n. 27412/2025
In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, la congruità della somma versata o offerta dalle forme di cui all'art. 1208 cod. civ. è valutata dal giudice, nel contraddittorio delle parti, ove tra le stesse non vi sia accordo, a fronte di una condotta di concreta disponibilità dell'imputato alla riparazione a prescindere dall'accordo tra le parti
Cass. pen. n. 41899/2024
In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, la valutazione di congruità della condotta intervenuta prima dell'apertura del dibattimento ai sensi dell'art. 162-ter, comma primo, cod. pen., non è condizionata dalla opposizione delle parti e della persona offesa. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in questa ipotesi, non si applica la sequenza procedurale prevista dall'art. 469 cod. proc. pen.).
Cass. pen. n. 29160/2024
La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter, cod. pen. trova applicazione anche nel giudizio di appello in caso di sopravvenuta procedibilità a querela del reato, a condizione che l'offerta riparatoria o risarcitoria sia tempestivamente formulata nelle more del giudizio di impugnazione, così da consentire al giudice di verificarne la congruità. (Fattispecie relativa al tentativo di furto di beni esposti in un esercizio commerciale, in cui il versamento dell'offerta riparatoria, parzialmente effettuato prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, era stato completato anteriormente alla celebrazione dell'appello e all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha reso il delitto procedibile a querela).
Cass. pen. n. 26630/2024
Il giudice di appello, il quale - in seguito ad appello del pubblico ministero - intenda riformare la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter cod. pen. per assenza dei relativi presupposti, è tenuto, senza alcuna discrezionalità valutativa, ad assumere le prove già richieste e non espletate in primo grado. (Vedi: Sez. 3, n. 9726 del 1993, Rv. 196281-01).
Cass. pen. n. 640/2023
La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. è applicabile nel giudizio di appello anche nel caso in riqualificazione del reato in una fattispecie procedibile a querela, a condizione che, al di fuori dei casi di remissione della stessa, nelle more del giudizio di impugnazione, l'offerta riparatoria o risarcitoria sia tempestivamente formulata, così da consentire al giudice di verificarne la congruità e salva la possibilità di concessione, su richiesta dell'imputato impossibilitato ad adempiervi per causa a lui non addebitabile, di un termine per provvedervi anche ratealmente. (Fattispecie di riqualificazione, da parte del giudice di primo grado, del reato di furto aggravato in quello di furto semplice, in cui la Corte ha precisato che tale riqualificazione non costituisce condizione "ex se" sufficiente a giustificare la concessione del termine dilatorio previsto dall'art. 162-ter, comma secondo, cod. pen.).
Cass. pen. n. 7362/2023
In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, la rimessione in termini prevista dall'art. 162-ter, comma secondo cod. pen. presuppone, a fronte di un già proposto congruo risarcimento, l'impossibilità per l'imputato di adempiere per causa a lui non imputabile che non può, quindi, individuarsi nell'omessa quantificazione del danno da riparare a opera della persona offesa. (Fattispecie in cui la Corte, evidenziato che l'istituto deflattivo non prevede l'accordo tra l'imputato e la persona offesa, ha censurato la decisione del giudice di merito che, dando rilievo alla circostanza che la richiesta di liquidazione rivolta alle parti civili era rimasta senza risposta, aveva dichiarato estinto il reato nonostante la quantificazione e l'offerta di risarcimento fossero avvenute oltre il termine di apertura del dibattimento).
Cass. pen. n. 20210/2023
La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen., prevista per chi abbia riparato integralmente il danno da esso cagionato o ne abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose, ha natura soggettiva, sicché ha effetto, ex art. 182 cod. pen., nei soli confronti di colui al quale si riferisce, non estendendosi ai correi.
Cass. pen. n. 39304/2021
La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. è rilevabile in sede di legittimità, nei processi in cui la dichiarazione di apertura del dibattimento sia successiva alla data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, a condizione che la condotta riparatoria sia intervenuta entro il termine massimo rappresentato da detta dichiarazione, e che il giudice di merito abbia sentito le parti e valutato la congruità della somma offerta.
Cass. pen. n. 39252/2021
In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, la procedura diretta alla valutazione di congruità della condotta è quella prevista dall'art. 469, cod. proc. pen., che è condizionata, a pena di nullità, alla mancata opposizione del pubblico ministero e dell'imputato e non richiede, invece, il consenso della parte civile, le cui pretese potranno essere fatte valere in sede civile, ove la dichiarazione di estinzione non produce alcun effetto, in quanto volta a eliminare esclusivamente l'interesse pubblico alla condanna.
Cass. pen. n. 30714/2021
Ai fini della presentazione, nell'interesse dell'imputato, della richiesta di applicazione della causa di estinzione del reato per riparazione del danno o di concessione di un termine per provvedere al risarcimento alla persona offesa, il difensore non deve essere munito di procura speciale.
Cass. pen. n. 22098/2021
La causa estintiva del reato per condotte riparatorie, prevista dall'art. 162-ter cod. pen., è applicabile anche nei procedimenti cumulativi in cui sono contestati reati aventi differente regime di procedibilità, ancorché produca effetto limitatamente ai reati procedibili a querela di parte soggetta a remissione, posto che, in mancanza di espresse disposizioni contrarie, deve valorizzarsi la finalità del nuovo istituto tesa a favorire il risarcimento del danno da reato.
Cass. pen. n. 16674/2021
In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter cod. pen., l'intervento del giudice prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, costituente il termine ultimo previsto a pena di decadenza per l'operatività della condotta riparatoria o dell'offerta reale, è finalizzato a valutare, nel contraddittorio fra le parti, ove tra le stesse non vi sia accordo, a fronte di una condotta di concreta disponibilità dell'imputato alla riparazione, la congruità della somma versata od offerta nelle forme di cui all'art. 1208 cod. civ.
Cass. pen. n. 2490/2020
La causa estintiva del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter cod. pen. presuppone condotte restitutorie o risarcitorie spontanee destinate definitivamente ad incrementare la sfera economica e giuridica della persona offesa, non essendo configurabile nel caso di sola restituzione del bene sottratto. (Fattispecie in tema di furto in cui l'autore, una volta scoperto, aveva restituito la merce asportata agli addetti alla vigilanza dell'esercizio commerciale).
Cass. pen. n. 14030/2020
La causa estintiva di cui all'art. 162-ter cod. pen., presupponendo che il reato commesso sia procedibile a querela soggetta a remissione, non è applicabile al reato di atti persecutori commesso con minacce gravi e reiterate, che rientra tra le ipotesi di procedibilità a querela irrevocabile, ai sensi dell'art. 612-bis, comma quarto, cod. pen. (Fattispecie relativa al delitto di atti persecutori commesso prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 148 del 2017, convertito nella legge n. 172 del 2017 che ha escluso l'applicabilità della causa estintiva per il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen.).
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La causa estintiva del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter cod. pen., presuppone condotte restitutorie o risarcitorie spontanee e non coartate, nonché destinate definitivamente ad incrementare la sfera economica e giuridica della persona offesa, per cui essa non è configurabile nel caso in cui l'imputato abbia effettuato il risarcimento in conseguenza di un provvedimento che a ciò lo aveva condannato. (Fattispecie in cui l'imputato aveva versato somme a titolo di risarcimento, nonché rimborsato le spese legali, alle quali era stato condannato dalla sentenza oggetto di impugnazione).
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La causa estintiva del reato per riparazione del danno, ex art. 162-ter cod. pen., richiede, ove possibile, anche l'eliminazione del cd. danno criminale, per cui, se tra le conseguenze del reato rientra anche il mancato reintegro nell'abitazione coniugale, il beneficio può essere conseguito solo se l'imputato consenta il libero e pieno godimento dell'immobile.
Cass. pen. n. 43278/2019
È inapplicabile in sede esecutiva la causa di estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter cod. pen., a prescindere dal momento in cui tali condotte siano realizzate, giacché detta causa ha natura sostanziale ed il procedimento volto a verificarne la sussistenza, nel prevedere che siano sentiti l'imputato e la persona offesa, presuppone la pendenza del giudizio di cognizione e la presenza delle parti che possono interloquire sull'esito estintivo.
Cass. pen. n. 27624/2019
La richiesta di applicazione della causa di estinzione del reato per riparazione del danno prevista dall'art. 162-ter cod. pen., introdotto dall'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n.103, è applicabile anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva omesso di considerare l'offerta reale effettuata dall'imputato nel giudizio d'appello, dopo l'entrata in vigore dell'istituto).
Cass. pen. n. 31994/2018
La richiesta di applicazione della causa di estinzione del reato per la riparazione del danno, prevista dall'art. 162-ter cod. pen., introdotto dall'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n.103, può essere formulata anche nel giudizio di legittimità, ferma l'esclusione, in tal caso, della possibilità di chiedere la fissazione di un termine per provvedere alla condotta riparatoria. (In motivazione la Corte ha chiarito che, in sede di legittimità, l'applicazione di detta causa estintiva può essere richiesta sulla base di documentazione comprovante l'esistenza di condotte riparatorie già perfezionatesi).
Cass. pen. n. 21922/2018
La richiesta di applicazione della causa di estinzione del reato per la riparazione del danno, prevista dall'art. 162-ter cod. pen., introdotto dall'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n.103, è applicabile anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge e nei quali il pagamento delle somme sia stato effettuato prima di detta vigenza, ma può essere valutata nel giudizio di legittimità sempre che non siano necessari nuovi accertamenti in fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'applicabilità in astratto dell'istituto di favore - escluso in concreto - al delitto di atti persecutori, solo successivamente eliminato dal novero dei reati ai quali è applicabile la predetta causa di estinzione con disciplina legislativa irretroattiva perché sfavorevole).
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La causa estintiva del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter cod. pen., presuppone condotte restitutorie o risarcitorie spontanee e non coartate, nonché destinate definitivamente ad incrementare la sfera economica e giuridica della persona offesa. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che non ricorresse la predetta causa estintiva in quanto l'imputato aveva versato somme a titolo di risarcimento perché costretto dall'efficacia esecutiva della sentenza di secondo grado, senza però aver fatto acquiescenza ai capi civili della sentenza, e, pertanto, solo in via provvisoria e con diritto alla ripetizione in caso di esito favorevole dell'impugnazione svolta in sede di legittimità).
Cass. pen. n. 8182/2018
La richiesta di applicazione della causa di estinzione del reato per la riparazione del danno, prevista dall'art. 162-ter cod. pen., introdotto dall'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n.103, può essere formulata anche nel giudizio di legittimità, ferma l'esclusione, in tal caso, della possibilità di chiedere la fissazione di un termine per provvedere alla condotta riparatoria. (In motivazione la Corte ha chiarito che, in sede di legittimità, l'applicazione di detta causa estintiva può essere richiesta sulla base di documentazione comprovante l'esistenza di condotte riparatorie già perfezionatesi).