(massima n. 1)
Ciò che rileva ai fini della configurabilità del reato di truffa, dell'individuazione dell'interesse tutelato e conseguentemente del titolare di detto interesse, è la diminuzione patrimoniale, cui corrisponde il conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente, e cioè l'aspetto finalistico e non quello strumentale (induzione in errore) della condotta; pertanto, essendo il soggetto passivo del reato colui che subisce le conseguenze patrimoniali dell'azione truffaldina, la querela proposta dalla persona ingannata, in caso di non coincidenza fra indotto in errore e danneggiato, è priva di ogni effetto.