(massima n. 1)
È valida la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita dal messo di conciliazione in assenza di autorizzazione da parte del presidente della Corte d'appello; infatti l'art. 148, primo comma, c.p.p., a norma del quale «le notificazioni degli atti ... sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni», si riferisce, con quest'ultima locuzione, all'aiutante ufficiale giudiziario ed al messo di conciliazione, secondo l'equiparazione funzionale contenuta nell'art. 34 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229. Pertanto la legittimazione ad eseguire la notifica del messo di conciliazione del luogo dove l'atto deve essere notificato discende direttamente dalla normativa e l'autorizzazione prevista dal predetto D.P.R. n. 1229 del 1959 ha uno scopo meramente organizzativo dell'ufficio ed un'efficacia di carattere interno, con la conseguenza che la sua mancanza od irregolarità non comporta nullità alcuna, non essendo essa contemplata tra le cause di nullità tassativamente indicate nell'art. 171 c.p.p.