(massima n. 1)
Nell'ipotesi di truffa ai danni dello Stato commessa da soggetto che, producendo un falso certificato di laurea, abbia conseguito l'abilitazione all'insegnamento e successivamente l'immissione in ruolo conseguentemente percependo, in costanza del rapporto, la regolare retribuzione, il reato perdura fino a quando non vengono interrotte le riscossioni o per volontą del soggetto attivo o per iniziativa di quello passivo ed il momento consumativo coincide quindi con la cessazione dell'attivitą illecita; trattasi, invero, non di reato continuato, o permanente, ovvero ad effetti permanenti, bensģ di reato a «consumazione prolungata», in cui l'azione dą luogo ad un evento che continua a prodursi nel tempo con la realizzazione degli illeciti profitti man mano maturati con altrui danno. (Alla stregua di tale principio la Corte ha escluso l'applicabilitą dell'amnistia il cui termine di efficacia era scaduto in epoca antecedente alla interruzione delle riscossioni).