(massima n. 1)
Integra gli estremi della truffa ai danni dell'INPS, in presenza di una prestazione lavorativa effettiva, l'interposizione fittizia da parte del datore di lavoro, nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro apparente sia gravato da oneri contributivi inferiori rispetto a quelli che graverebbero sul datore di lavoro effettivo o interponente, nel qual caso si configura un danno ingiusto a carico dell'INPS, costituito dal risparmio contributivo.