(massima n. 1)
La truffa ai danni dello Stato per percezione di prestazioni indebite di finanziamenti e contributi, erogati in ratei periodici, è reato a consumazione prolungata, perché il soggetto agente manifesta sin dall'inizio la volontà di realizzare un evento destinato a durare nel tempo, e quindi il momento consumativo del reato coincide con quello della cessazione dei pagamenti, che segna la fine dell'aggravamento del danno. (La Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità della società a responsabilità limitata, ai sensi della normativa del D.L.vo n. 231 del 2001, in assenza di elementi volti a dimostrare l'inesistenza della cosiddetta colpa dell'organizzazione, per i fatti commessi dall'amministratore unico in riferimento alle erogazioni dei ratei di finanziamento successive all'entrata in vigore della normativa sulla responsabilità degli enti, seppure riferibili ad un «mutuo allo scopo» concesso con D.M. precedente).